
Articolo di Avv. Maurizio Hazan
Pubblicazione: I Focus del SOLE 24 ORE
Data: 30 Gennaio 2025
La legge Concorrenza 2023 (la 193/2024) interviene sulla disciplina assicurativa della scatola nera con l’introduzione di alcune disposizioni volte a contrastare taluni fenomeni (anticoncorrenziali) di fidelizzazione forzata degli assicurati per la Rc auto. Ci si riferisce, in particolare, al caso in cui i clienti – al termine della annualità di polizza – potrebbero essere indotti a non cambiare impresa assicurativa per non perdere gli sconti collegati all’utilizzo della black box e soprattutto per non incorrere nei costi di disinstallazione della scatola nera abbinata alla polizza (quando tali costi siano posti a loro carico proprio nell’ipotesi in cui decidessero di passare ad altra compagnia).
Le clausole vietate
In tale prospettiva, l’articolo 20 della legge 193 («Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore assicurativo») introduce il divieto di inserire nelle polizze della Rc auto clausole che impediscano o limitino il diritto dell’assicurato di disinstallare la scatola nera, senza costi, alla scadenza annuale del contratto, fermo restando il diritto dell’impresa di assicurazione di ottenerne la restituzione. Le clausole apposte in violazione di tale divieto sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto.
L’utilizzo dei dati
La norma prosegue poi per favorire il libero utilizzo dei dati registrati dalla box da parte dell’assicurato, prevedendo il suo diritto di richiederne (tramite la propria compagnia) il rilascio gratuito. Tali dati sono da rilasciare in formato che possa essere agevolmente consultabile mediante dispositivi automatici e riguardano la percorrenza – anche differenziata in funzione delle diverse tipologie di strade percorse e all’orario, diurno o notturno, di transito – nonché gli eventi di guida ad alta velocità per tipo di strada negli ultimi 12 mesi. Ciò consentirà di utilizzare quei dati per ottenere una quotazione del premio per la successiva annualità presso una eventuale nuova compagnia, la quale, – in caso di effettiva stipula di un nuovo contratto – dovrà corrispondere al precedente fornitore dei servizi telematici un compenso una tantum non superiore a 20 euro.
Dubbio su due fronti
Tutto parrebbe, a prima vista, relativamente semplice. Ma, come non di rado avviene nelle più recenti esperienze normative di settore, l’incaglio interpretativo è dietro l’angolo. L’articolo 20 presenta un’intima contraddizione, che pone più di un dubbio sulla possibilità di applicarlo. La norma, invero, si riferisce al «meccanismo elettronico di cui all’articolo 132-ter, comma 1, lettera b), del Codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (cioè il Cap, Codice delle assicurazioni private, ndr)». Sarebbe questa, per il legislatore italiano, la definizione giuridica di scatola nera. Senonché, l’articolo 132-ter del Cap rinvia a un decreto attuativo che fissi le caratteristiche tecniche e funzionali del dispositivo e che però non è mai stato emanato. Quindi, a tutt’oggi non è affatto chiaro in che cosa il dispositivo consista dal punto di vista giuridico.
Del resto è una lunga “storia” incompiuta, quella della regolamentazione della scatola nera “assicurativa”. Introdotta ormai 13 anni fa (articolo 32 del Dl 1/2012) e molto rafforzata con la riforma del 2017 (che ha inserito nel Cap l’articolo 132-ter), la black box persegue varie finalità: esigenza di favorire una più certa ricostruzione dinamica dei sinistri; prevenzione delle frodi assicurative; incentivazione di comportamenti di guida responsabili; diminuzione costi di polizza (si veda anche a pagina 5). Così la legge 124/2017 aveva previsto una serie di sconti obbligatori anche a favore di chi accetti l’installazione del dispositivo.
Al di là delle nobili intenzioni, l’applicazione è stata sostanzialmente annichilita proprio dalla mancanza dei decreti attuativi. La ragione di questa carenza va anche imputata alla difficoltà di “fissare” in modo stabile le coordinate operative di soluzioni di prodotto che, in un mercato in continua evoluzione tecnologica, incorrono in evidenti rischi di veloce obsolescenza. Il mancato completamento della norma ha inibito pure gli effetti sul fronte del pieno valore probatorio (salvo che la parte contro la quale sono state prodotte ne dimostri il mancato funzionamento o la manomissione) attribuito dalla legge del 2012 alle risultanze delle scatole nere nell’accertamento della dinamica del sinistro. Valore che al momento (come affermato dalla Cassazione, ordinanza 13725/2024) rimane puramente indiziario, dato che soltanto la black box “di legge”, quando sarà finalmente individuata, potrà fornire – ex articolo 145-bis del Cap – piena prova legale della dinamica registrata dal dispositivo (anche se restano irrisolte alcune perplessità tecniche non considerate dalla legge, si veda a pagina 5).
Il dubbio è, dunque, che anche le nuove disposizioni della legge 193/2024 rischino di non poter essere applicate, risentendo, al pari di tutte le regole precedenti, della genetica mancanza di una definizione di legge della scatola nera.
La possibile soluzione
Per evitare un tale assurdo corto circuito e dare un senso compiuto all’articolo 20 della legge 193/2024, occorre privilegiare un’interpretazione razionale e letterale di buon senso che ne metta in risalto l’incipit: la norma, prendendo espressamente atto dell’incompletezza della disciplina della scatola nera, dichiara apertamente di essere operativa sin da subito, più precisamente «nelle more dell’attuazione dell’articolo 145-bis, commi 2 e 3, del Codice delle assicurazioni private».
Lo scopo sembra dunque quello di risolvere le criticità comunque sin qui registrate nell’utilizzo delle scatole nere assicurative in concreto vendute in abbinamento alle polizze della Rc auto, pur non se non rispondenti a – finora inesistenti – requisiti tecnici di legge. Ed invero, nonostante la marcata zoppia regolamentare, le black box hanno incontrato notevole diffusione nel mercato assicurativo, attraverso prassi contrattuali volte a riconoscere sconti più o meno significativi, e comunque liberi, a chi, acquistando la polizza, accetti la proposta della compagnia di installarla.
Secondo quanto riportato dall’Ivass (l’ultimo dato è contenuto nella comunicazione statistica Iper 4/2024), il numero stimato di scatole nere presenti sulle autovetture ad uso privato è di 5,3 milioni di unità, pari al 18,1% delle polizze della Rc auto. Con tutti i “se” e tutti i “ma” che la discutibile formulazione dell’articolo 20 porta con sé, può dunque ragionevolmente concludersi che tanto il divieto delle clausole di limitazione alla libera e gratuita disinstallazione delle black box quanto il diritto alla portabilità dei dati alla scadenza della polizza, in vista della stipula di una nuova polizza presso altra impresa, siano oggi immediatamente operativi per tutte le scatole nere utilizzate dal mercato assicurativo. Anche se non rientrano nella (a tutt’oggi mancante) definizione tecnica di legge di scatola nera.
Lesioni gravi, arriva la tabella unica che potrebbe tagliare i costi
Articolo di Avv. Maurizio Hazan
Pubblicazione: I Focus del SOLE 24 ORE
Data: 30 Gennaio 2025
Se le novità sulla scatola nera impattano solo parzialmente su una disciplina ancora incompleta (si veda nella scheda sotto e a pagina 4) è sulla liquidazione del danno non patrimoniale (grave) alla persona che l’assicurazione obbligatoria Rc auto sta per registrare un cambiamento epocale, con la Tabella unica nazionale (Tun). È prevista dall’articolo 138 del Codice delle assicurazioni (Cap) e contiene i valori pecuniari da attribuire a ogni singolo punto di invalidità da lesioni gravi (comprese tra il 10 e 100%) per sinistri di circolazione stradale e responsabilità sanitaria. Anche l’articolo 138, nella sua versione attuale, è “figlio” della precedente legge Concorrenza (la 124/2017) che aveva riformato le regole della scatola nera, anche se l’iniziale previsione della Tun risale a vent’anni fa: alla promulgazione del Cap (Dlgs 209/2005). Ora, finalmente, dopo un travaglio che ha del grottesco, pare davvero che la Tun veda la luce: il Dpr che la contiene è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 25 novembre e ora, già bollinato dal Dagl, attende la pubblicazione in Gazzetta.
Un contributo decisivo alla costruzione della Tun è stato dato dall’Ivass, i cui uffici tecnici hanno “lavorato” per coniugare principi e criteri dell’articolo 138 con l’esigenza di evitare troppe discontinuità rispetto alla prassi dei tribunali che, nell’inerzia del legislatore, hanno applicato la tabella dell’Osservatorio del Tribunale di Milano. In essa la Cassazione (a far tempo dalla sentenza 12408/2011) ha visto il riferimento da cui discostarsi solo con motivato dissenso. Ed è alla giurisprudenza di Cassazione che l’articolo 138 si ispira.
La Tun ha dunque cercato di “combinare” l’applicazione dei parametri previsti dall’articolo 138 con valori economici il più possibile vicini a quelli “milanesi”, ottenendo un risultato ritenuto dal Consiglio di Stato (parere 1282/2024, non ostativo) «relativamente alla voce di danno biologico (…) complessivamente adeguato». Ciò in quanto «la curva risarcitoria elaborata produce, in concreto, risarcimenti superiori a quelli della tabella di Milano dal 10 al 36% grado di invalidità e, poi, dall’82 al 100%, mentre prefigura risarcimenti inferiori nella fascia intermedia (dal 36 all’82%)». Il che ossequia quella sostanziale continuità liquidativa “in concreto”, cui dopotutto l’articolo 138 mirava.
L’approvazione della Tun è, ovviamente, una grande conquista di civiltà giuridica: pone fine a discutibili campanilismi giurisprudenziali (tra alcuni fori che hanno continuato a voler applicare le proprie tabelle) e premia l’irrinunciabile obiettivo di garantire da un lato uniformità, omogeneità e certezza nella liquidazione dei danni non patrimoniali e, dall’altro, la calcolabilità e la prevedibilità dei costi, in funzione di una più rapida e meno conflittuale definizione dei sinistri. Il tutto bilanciando, come predica l’articolo 138, il sacrosanto interesse dei danneggiati al pieno risarcimento e la sostenibilità di un sistema fondato anche su principi solidaristici e su un obbligo assicurativo sovvenzionato dalla collettività con i premi Rc auto.
Ciononostante l’avvento della Tun ha già sollevato dibattiti tra chi ritiene troppo o troppo poco “compensativi” i suoi importi rispetto alla reale misura del danno. Critiche probabilmente ingenerose, velate dal sospetto di interessi lobbistici e comunque non facili da comprendere in un settore in cui la regola liquidativa è necessariamente convenzionale: nel danno non patrimoniale mancano riferimenti oggettivi per stabilire quando un risarcimento debba ritenersi davvero integrale. Certo, rispetto alla tabella in uso presso il Tribunale di Roma, le liquidazioni della Tun sono inferiori. Ma non è alla tabella “romana” che l’articolo 138 (né la Cassazione, tranne per il danno parentale) guarda quale parametro a cui riferirsi per costruire la tabella di legge.
Invalidità temporanea
Qualche critica è stata sollevata sul danno biologico da invalidità temporanea. L’articolo 3 del Dpr, per coerenza sistematica, lo liquida in conformità all’articolo 139, commi 1, lettera b), e 5 del Cap, prevedendo un importo giornaliero di 55,24 euro, su cui potrà incidere un incremento a titolo di danno morale tra il 30% e il 60% (comma 2). Valori ben inferiori a quelli in uso a Milano, ma del tutto coerenti con l’impostazione legislativa, che non prevede una differente valutazione del danno temporaneo in funzione della gravità della lesione (come del resto neppure fa la tabella “milanese”, in cui i pur maggiori valori della temporanea non variano con l’aumentare dell’invalidità).
Danno morale
Il Dpr prevede tre tabelle di liquidazione, suddivise per valori minimi, medi e massimi, più vicine all’impostazione romana che a quella milanese. Non manca chi ravvisa nella tripartizione, volta alla personalizzazione prevista dall’articolo 138, potenziali rischi di conflittualità, date la necessità di dimostrare esistenza e profondità del danno morale, a latere del biologico, e la difficoltà di ancorare tale prova (che la Cassazione esclude sia assolvibile con l’accertamento medico legale) a parametri davvero oggettivi.
Entrata in vigore e ambito
La disciplina transitoria è prevista dall’articolo 1, comma 18 della legge 124/2017: la Tun «si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». La distinzione tra sinistri ed eventi riflette, riteniamo, la classificazione assicurativa, secondo cui (nelle polizze Rc in regime Claims made) l’evento è costituito dal fatto illecito che ha cagionato il danno, mentre il sinistro è (di regola) la richiesta risarcitoria formulata dal terzo al responsabile o, in caso di azione diretta, al suo assicuratore.
Il problema si pone, soprattutto, per i danni da responsabilità sanitaria. Qui la legge Gelli (e il Dm 232/2023) definiscono il sinistro come la richiesta risarcitoria del terzo. Ciò consente di sostenere che in sanità saranno liquidate con la Tun tutte le richieste pervenute dopo l’entrata in vigore del Dpr, anche se riferite a fatti/eventi precedenti.
Per i sinistri pregressi resta dunque la discrezionalità del giudice, che potrà continuare ad applicare la tabella di Milano o motivatamente discostarsene. Vi è da chiedersi se, nonostante la disciplina transitoria, possa ritenersi “motivata” l’applicazione della Tun anche ai sinistri precedenti, in nome di un principio di uniformità e rispetto delle regole di equità “normativa” generale oggi stabilite dal legislatore.
