
Garanzie da verificare per chi copre in proprio i rischi
Articolo di: Avv. Maurizio Hazan
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore – 20 Marzo 2026
Il 16 marzo è scaduto il termine biennale per adeguare le coperture (assicurative o in forma di autoritenzione) dei rischi di responsabilità sanitaria ai requisiti minimi previsti dal Dm 232/2023 (attuativo dell’articolo 10 della legge 24/2017).
Il Dm dettaglia i contenuti delle varie tipologie di polizza previste dalla legge in relazione alle responsabilità civile verso terzi (Rct) – e i dipendenti (Rco) – delle strutture sanitarie, dei loro ausiliari (questi ultimi anche per i rischi di rivalsa della struttura in caso di colpa grave) nonché degli esercenti liberi professionisti.
Stabiliti, tra l’altro, i massimali minimi di legge, le eccezioni opponibili a terzi in caso di azione diretta, l’obbligo di inserire in contratto clausole di adeguamento del premio in funzione dell’andamento della sinistrosità o delle azioni dell’assicurato per gestire al meglio e mitigare il rischio.
I modelli contrattuali in uso nelle polizze sono da tempo sostanzialmente coerenti con tutto ciò. Discorso ben diverso per le strutture che, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge, hanno scelto di coprire il rischio “in proprio”, cioè con quel che la legge definisce «analoghe misure» (autoritenzione, totale o parziale).
La scelta non può essere presa a cuor leggero: presuppone la necessaria solidità per farvi fronte, in tutto o in parte. Perciò deve risultare (articolo 9, Dm 232) da una «apposita delibera approvata dai vertici delle strutture sanitarie» che dia atto delle ragioni che abbiano indotto a non rivolgersi al mercato assicurativo e a costituire i due fondi (rischi e sinistri) che integrano le «analoghe misure» e che la legge 24 impone a chi intenda sostenere in proprio il rischio di Rc .
Il Dm stabilisce, in modo non sempre facilmente interpretabile, modalità di costituzione e regole di funzionamento dei fondi, unica garanzia di solvibilità a tutela dei terzi danneggiati. Per irrobustire (indirettamente) tale garanzia, il Dm, in piena consonanza con le finalità della legge, pone a carico delle strutture in autoassicurazione precisi obblighi di presidio e gestione del rischio sanitario, anche istituendo funzioni e processi mirati a monitorarne e migliorarne l’andamento, a valutare la congruità degli accantonamenti dei fondi (articolo 17) e a valutare sinistri ed eventi con l’ausilio di competenze specialistiche (legali, medico legali, di risk management, peritali e attuariali).
In caso di modelli “misti” (assicurazione e parziale autoritenzione, Sir) il Dm prevede, molto opportunamente, la predisposizione di protocolli di gestione sinistri che facilitino la cooperazione compagnia-struttura. Mancano sanzioni per le strutture che non provvedano ma – al netto di possibili ricadute amministrative sull’accreditamento e sulla perdita dei requisiti per operare – restano sullo sfondo precise responsabilità “protocollari” degli organi apicali.
Nonostante la scadenza del termine, molte sono ancora le resistenze registrate nella pratica. La sicurezza delle cure è un obiettivo imprescindibile ma la via del cambiamento è faticosa e comporta costi non sempre agevolmente sostenibili.
