Errori medici, per tutte le polizze azione diretta contro l’assicurazione
Articolo di: Avv. Maurizio Hazan, Avv. Andrea Codrino
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore
Data: 16 Settembre 2024
Nelle controversie in materia di risarcimenti per responsabilità sanitaria, dal 16 marzo 2024 – data di entrata in vigore del decreto ministeriale 232/2023 – è possibile agire in giudizio direttamente contro la compagnia assicurativa della struttura o del medico libero professionista ritenuti responsabili del danno, anche se la polizza è stata stipulata in precedenza. Lo hanno affermato il Tribunale di Cagliari (ordinanza 15464 del 30 luglio 2024) e poi il Tribunale di Milano (ordinanze del 26 agosto e del 10 settembre 2024).
Le disposizioni
A prevedere la regola dell’azione diretta è l’articolo 12 della legge 24/2017, attuato dal decreto ministeriale 232/2023. Si tratta di una novità di importante impatto pratico che, in modo simile a quanto avviene nell’assicurazione obbligatoria della Rc auto, dà al danneggiato un rilevante strumento di tutela, permettendogli di rivolgersi direttamente all’impresa assicuratrice del responsabile civile.
Quest’ultima, peraltro, sarà tenuta al risarcimento (una volta accertata la responsabilità) senza poter eccepire eventuali esclusioni di garanzia, se non negli stretti limiti previsti dall’articolo 8 del decreto 232 (che specifica quali sono i pochi casi di non operatività della polizza che possono esser fatti valere nei confronti del danneggiato). Rimane fermo il diritto di recuperare dal proprio assicurato, in via di rivalsa, quanto pagato al terzo.
L’azione diretta e la limitata opponibilità delle eccezioni contrattuali di polizza costituiscono dunque le due facce di una disciplina unitaria che, con l’entrata in vigore del decreto 232/2023, finisce per sensibilmente modificare anche gli assetti sostanziali delle polizze di nuova generazione. Ecco perché, all’indomani del decreto attuativo, si sono posti dubbi applicativi sul regime di operatività temporale delle nuove regole, con particolare riferimento ai contratti che, sottoscritti prima della data di entrata in vigore del decreto, non ne rispettano i contenuti. Sono contratti che spesso contengono limitazioni di garanzia che, al tempo della loro stipula, erano ritenute opponibili, influenzando la (minor) quotazione del premio. Per tale ragione vi è chi ritiene che a quei contratti l’azione diretta e la regola della non opponibilità delle eccezioni siano inapplicabili.
Le pronunce
Arrivano a una conclusione parzialmente diversa i Tribunali di Cagliari e Milano. Va precisato che i giudici si sono pronunciati nell’ambito di procedimenti di accertamento tecnico preventivo, in cui la partecipazione dell’impresa assicurativa alla fase conciliativa è richiesta dall’articolo 8 della legge 24/2017 per l’eventuale formulazione di un’offerta risarcitoria. In ogni caso, nelle ordinanze citate, i giudici hanno sostenuto la piena operatività dell’azione diretta in tutti i procedimenti incardinati dopo il 16 marzo 2024; e ciò a prescindere dal fatto che la polizza sia o meno adeguata alle nuove prescrizioni di legge.
In particolare, secondo il Tribunale di Cagliari, la nuova disciplina avrebbe natura processuale e non sostanziale e sarebbe assoggettata al principio «tempus regit actum».
Il Tribunale di Milano conferma che l’articolo 12 della legge 24/2017 lega l’operatività dell’azione diretta all’entrata in vigore del decreto attuativo, «quale presupposto processuale e senza far riferimento alla necessità, sostanziale, dell’avvenuto previo adeguamento delle condizioni contrattuali». Il tema dell’inopponibilità delle eccezioni viene toccato solo incidentalmente nell’ordinanza del 26 agosto, in cui – comprendendo la delicatezza dell’argomento – si dice che la questione va verificata, caso per caso, nel giudizio di merito. Il che sembra dar luogo a una separazione del regime temporale dell’azione diretta, immediatamente e sempre applicabile, da quello delle eccezioni opponibili, da analizzare di volta in volta.
Si potrebbe dunque profilare, per i giudizi successivi al 16 marzo 2024, la libera esperibilità dell’azione diretta nei confronti di tutte le compagnie, indipendentemente dalla conformità o meno delle polizze allo schema di legge, ma senza preclusione, per i contratti stipulati prima del decreto, di opporre al danneggiato eventuali limitazioni di polizza. Altrimenti, estendendo la regola della non opponibilità delle eccezioni ai vecchi contratti, si porrebbero a carico delle imprese nuovi oneri e pesi liquidativi non presi in considerazione al momento della quotazione del rischio.
Rimane qualche dubbio circa la tenuta della ricostruzione processualistica fatta dalle ordinanze. Infatti, la determinazione dei requisiti minimi delle polizze e la regola delle eccezioni opponibili comportano ricadute non solo processuali ma anche sostanziali sugli assetti delle polizze, nella loro efficacia interna ed esterna. Inoltre, in base al regime transitorio disciplinato dall’articolo 18 del decreto 232, i contratti in vigore al 16 marzo 2024 non perdono efficacia ma la mantengono – con diverse modulazioni – fino al limite massimo di 24 mesi. Per cui, mentre i contratti stipulati dopo il 16 marzo 2024 sembrano dover essere adeguati ai requisiti minimi, con sicura ammissibilità dell’azione diretta, per quelli non ancora conformi al decreto è stato previsto, di fatto, un regime di operatività differita di cui si dovrebbe tenere conto.