Distribuzione del ristoro nel tempo, il punto più criticabile della sentenza

Articolo di: Avv. Filippo Martini – Avv. Maurizio Hazan
Pubblicazione: Guida al Diritto n.47 – Il Sole 24 Ore
Data: 17 Dicembre 2022

Dopo aver passato in rassegna le importanti novità contenute nella decisione n. 31574/2022 è il momento di esaminare nel vivo le ricadute applicative.

Una prima valutazione della Cassazione n. 31574

Così definito, innanzitutto, il “regolamento” applicativo dell’istituto previsto dall’articolo 2057 del nostro codice civile, in questa sede di primo commento rileva un punto centrale della decisione, nella parte in cui la Corte ritiene insussistente una contraddittorietà nella sentenza della corte di Appello di Milano.

I congiunti della vittima, infatti, lamentavano come i giudici di merito, mentre da un lato avevano ritenuto corretta la quantificazione del danno compiuta dal primo giudice, dall’altro, avessero liquidato tale pregiudizio in forma di rendita, senza considerare che la stessa, cessando con la morte della vittima (la cui aspettativa di vita era ridotta), finisse per tradursi in un “vantaggio per il danneggiante”.

La Corte, dunque, respinge tale assunto sull’essenziale presupposto che «da un lato, e per definizione, risarcendo il danno biologico permanente (e il danno morale ad esso conseguente, se provato), si risarciscono per equivalente tutte le conseguenze dannose dell’illecito che il danneggiato sarà costretto a sopportare, giorno per giorno, sino alla fine della sua vita; dall’altro, allo spirare dell’esistenza, di danno biologico e morale del soggetto leso non è più dato discorrere».

Se quest’ultimo può essere inteso dunque come un passaggio centrale di tutto l’impianto giuridico costruito a base del ragionamento adesivo al meccanismo della rendita per compensare il pregiudizio morale e biologico nella sua entità reale, si può anticipare il senso di quella che è la nostra maggior perplessità.

Vi è infatti da chiedersi se – trattandosi qui di danno non patrimoniale, intrinsecamente sofferenziale – la misura del risarcimento del danno debba davvero seguirne la progressione nel tempo o, avendo matrice almeno in parte consolatoria, possa esser meglio ristorata (e apprezzata dall’avente diritto) con un pagamento frontale in unica soluzione.