Danni al coniuge, risarcimento solo se è reale il legame affettivo

Articolo di Avv. Filippo Martini
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore
Data: 25 Aprile 2022

Stop se i due sono anche solo separati di fatto o hanno relazioni extraconiugali.
Il matrimonio fa presumere la perdita ma è possibile fornire la prova contraria.

No al risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita del coniuge per l’azione illecita di un terzo (come nel caso di trattamenti sanitari inadeguati) se il defunto e il superstite non hanno un concreto legame affettivo, tanto da essere separati, per quanto sollo di fatto  e non formalmente, e da avere relazioni stabili con altri. Lo ha ribadito la Cassazione nella sentenza 9010 del 21 Marzo 2022, che ha censurato la decisione dei giudici di merito, i quali avevano riconosciuto il danno in automatico, non tenendo conto della separazione di fatto dei coniugi, del fatto che il marito avesse una relazione stabile extraconiugale e che la moglie avesse, poco dopo la morte del marito, costruito un nuovo rapporto.
Tutti questi elementi, a detta della Corte, che richiama suoi precedenti conformi, dovevano indurre i giudici territoriali a valutare con maggiore attenzione l’affievolimento presumibile del legame affettivo, se non in termini di insussistenza del danno, quanto meno ai fini della entità ridotta nella liquidazione del risarcimento.
Inoltre la Cassazione boccia la sentenza di merito anche perché ha liquidato il danno applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nel 2018, basate su importi minimi e massimi e non sulla tecnica “del punto”.

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