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Dalla polizza casa per i privati copertura totale del patrimonio

Articolo di: Avv. Filippo Martini, Avv. Francesca Colombo
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore
Data: 16 Dicembre 2024

L’opzione. È una scelta ancora facoltativa. Dalla responsabilità civile ai furti, come evitare cattive sorprese. Tutele e trasparenza del contratto.

Vorrei stipulare una copertura assicurativa per l’immobile di cui sono diventato proprietario. Quali garanzie comprendono le polizze “casa” presenti sul mercato e cosa coprono?

Con il contratto di assicurazione “casa” il proprietario o l’inquilino trasferiscono all’impresa di assicurazione il rischio a cui è esposto il bene detenuto, contro il pagamento di un corrispettivo. Si tratta di una polizza resa ancor più attuale – e quasi necessaria – dagli ultimi eventi catastrofici naturali che hanno devastato vaste aree dell’Italia.

L’articolo 1882 del Cc, nel definire il contratto di assicurazione come «il contratto col quale l’assicuratore, verso il pagamento di un premio» si obbliga a una determinata prestazione, opera una prima grande distinzione tra assicurazione contro i danni (l’assicuratore si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro) e assicurazione sulla vita. All’interno dell’assicurazione contro i danni, si suole distinguere tra assicurazione di cose, patrimoni e persone. Con l’assicurazione di cose si assicurano uno o più determinati beni dal rischio della loro perdita, danneggiamento o distruzione. Nell’assicurazione di patrimoni, ciò che si vuole tutelare è il patrimonio dell’assicurato stesso. È assicurazione di patrimoni quella di responsabilità civile, ove l’assicurato è esposto al rischio di dover risarcire a terzi con danari propri danni involontariamente procurati ad altri.

Le polizze “casa e capofamiglia”

Le polizze “casa e capofamiglia” hanno solitamente una natura “mista” (cose e patrimoni): a una garanzia tipica contro i danni materiali alle cose è associata una copertura della responsabilità civile per i danni che l’assicurato deve risarcire in qualità di proprietario dell’immobile o in relazione a fatti della vita privata. Tali garanzie, solitamente, sono acquistabili a scelta dell’assicurato (polizze multirischio).

Principali tutele

Vediamo quali sono le principali coperture che si trovano all’interno di tali polizze sono:

Danni ai beni. Copre i danni verificatisi all’immobile a causa di incendio, scoppio, azione meccanica del fulmine. La garanzia si può estendere anche ai danni che interessano il contenuto dello stesso (mobili).

Furto e rapina. Copre i danni subiti a causa di furto o rapina ed opera, solitamente, quanto l’autore del reato si introduce nell’abitazione (ad esempio scasso; sottrazione fraudolenta delle chiavi all’interno dell’immobile).

Eventi atmosferici. La garanzia indennizza per i danni subiti all’immobile dagli eventi atmosferici quali uragani, bufere, grandine. La garanzia si può estendere anche ai danni inerenti al contenuto (vetri e altro).

Responsabilità civile. Può coprire sia per i danni provocati a terzi derivanti dalla proprietà dell’immobile (ad esempio danni provocati a terzi da un incendio o allagamento) sia per quelli inerenti alla vita privata (danno cagionato al vetro del vicino per un calcio al pallone del proprio figlio o lesioni subite da un passante per il morso del proprio cane).

Assistenza. Consiste nell’intervento immediato di professionisti quali idraulico/elettricista/fabbro al verificarsi di “emergenze” connesse alla gestione della casa.

Tutela legale. Copre le spese sostenute per una controversia riguardante la casa.

Il soggetto, solitamente interessato a stipulare la copertura è il proprietario, ma assicurato può essere anche un soggetto diverso, purché abbia un interesse a coprirsi dal rischio (ad esempio conduttore).

È ammessa la stipula per conto altrui: il contraente (chi stipula l’assicurazione e paga il premio, ad esempio un genitore) è soggetto diverso dal titolare dell’interesse esposto al rischio (assicurato, ad esempio il figlio proprietario). Se l’immobile fa parte di un condominio, per i danni subiti alle parti comuni (scale, ascensori) e per i danni cagionati a terzi dalle parti comuni, dovrebbe essere operativa la polizza stipulata dal condominio.