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Avv. Maurizio HazanNews

Copertura al neopatentato anche su auto troppo potente

Copertura al neopatentato anche su auto troppo potente

Articolo di: Avv. Maurizio Hazan, Avv. Enrico Vittorio Piccolo
Il Sole 24 ore – 5 Giugno 2026

Se un neopatentato provoca un incidente alla guida di un veicolo di potenza a lui vietata, la polizza assicurativa Rc auto copre i danni anche se contempla una clausola di esclusione di garanzia per i sinistri causati da conducente «non abilitato alla guida, ai sensi delle disposizioni in vigore». Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 13834 del 12 maggio 2026, che ha interpretato tale esclusione distinguendo i neopatentati (che hanno conseguito l’abilitazione alla guida ma che, per un dato periodo di tempo, possono guidare mezzi di potenza limitata) da chi sia del tutto sprovvisto del titolo abilitante alla guida.

Posto che tale clausola di non operatività della garanzia, quando applicabile, non potrebbe comunque essere eccepita al terzo danneggiato (consentendo alla compagnia di rivalersi sul suo assicurato dopo aver liquidato il danno, ex articolo 144 del Codice delle assicurazioni), nella vicenda di merito approdata in Cassazione la Corte d’appello aveva avallato la rivalsa, ritenendo che il divieto per il neopatentato rientrasse tra le ipotesi di non abilitazione alla guida.

La Suprema Corte ha ribaltato questo esito, invocando l’antico monito di Celso, secondo cui la miglior scienza esegetica non può limitarsi a una lettura parcellizzata di una clausola ma deve tener conto del contesto. E così la locuzione «non abilitato alla guida» – che certamente esclude la garanzia verso chi abbia guidato senza patente o con patente scaduta o revocata – non può essere dilatata sino a comprendere ogni violazione delle regole di circolazione da parte di chi abbia comunque una patente valida.

La Cassazione richiama il combinato disposto degli articoli 116 e 117 del Codice della strada, osservando che si distingue chiaramente tra guida senza patente e guida irregolare di un veicolo non consentito al neopatentato, sanzionando – peraltro – in modo radicalmente diverso e minore quest’ultima ipotesi. Solo la prima ipotesi integrerebbe un vero difetto di abilitazione: la seconda esprimerebbe una sorta di limitazione funzionale dell’abilitazione conseguita.

Tale modo di argomentare rivela la tendenza della giurisprudenza a risolvere i dubbi interpretativi sulle clausole delle polizze assicurative – normalmente predisposte dall’assicuratore – in modo a lui sfavorevole, a maggior ragione quando l’assicurato sia un consumatore (ex articoli 1370 del Codice civile e 35 del Codice del consumo). E ricorda quanto il criterio della semplicità e della chiarezza nel redigere i contratti vada sempre maneggiato con cura dall’assicuratore, che dovrebbe evitare di rifugiarsi in formule equivoche.

Nel caso di specie, tuttavia, la Cassazione si è spinta forse un po’ troppo in là. A sostegno del proprio giudizio l’ordinanza 13834/2026 afferma che in passato la giurisprudenza di legittimità, in analoghe ipotesi, aveva affermato la copertura nei casi di: violazione, da parte di conducente con foglio rosa, del divieto di trasportare passeggeri su ciclomotori; guida, da parte di disabile, di veicolo privo delle dotazioni a egli prescritte per legge.

In tali situazioni, effettivamente, non poteva parlarsi di «mancanza di abilitazione alla guida», ma semmai di guida da parte di un conducente che, pur abilitato, non aveva rispettato le norme sul corretto uso del veicolo (come potrebbe avvenire anche in caso di guida di un mezzo non revisionato). Sarebbe invece “non abilitata”, secondo l’ordinanza, la guida di veicolo «di tipo diverso da quello per il quale è stata conseguita la patente».

Qui la Corte sembra incorrere, però, in un piccolo corto circuito; tale casistica non è, di fondo, diversa da quella esaminata nella pronuncia in commento: la limitazione per neopatentati non disciplina il modo di guidare un veicolo che si è autorizzati a condurre, ma il se quel veicolo possa essere guidato. Come nel caso del titolare di patente A1, o B alla guida di un mezzo pesante, il neopatentato di cui parla l’ordinanza 13834/2026 si è messo alla guida di un mezzo che, in quel momento, non poteva affatto condurre. Se considerato in astratto, il concetto di abilitazione perderebbe ogni significato operativo: ciò che rileva, ai fini dell’esclusione non può che essere un’idoneità legale, attuale e concreta alla guida (al momento del sinistro). In ogni caso, l’ordinanza nulla ha a che vedere con la validità delle clausole di limitazione della copertura per guida esperta o guida esclusiva. Clausole perfettamente valide se correttamente rappresentate e conformi alle esigenze di garanzia del proprietario del mezzo.