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Azione diretta contro l’impresa di assicurazione in RC sanitaria

Azione diretta contro l’impresa di assicurazione in RC sanitaria: criticità operative in assenza di un’efficace regolazione intertemporale

Articolo di: Avv. Filippo Martini
Pubblicazione: IUS – Giuffrè Francis Lefebvre
Data: 23 Ottobre 2024

Premessa
Il provvedimento Trib. Milano, sez. I, 26 agosto 2024 riguarda il caso di una vittima di un presunto errore sanitario che proponeva azione civile di risarcimento del danno avanti al Tribunale di Milano nei confronti della struttura ospedaliera e della sua impresa di assicurazione, evocandoli avanti al giudice nel procedimento per ATP ex art. 696-bis c.p.c.

Resisteva preliminarmente l’impresa di assicurazione eccependo la carenza di legittimazione attiva della parte istante in ragione della non operatività della così detta azione diretta prevista ai sensi dell’art. 12, l. n. 24/2017 (cd “Legge Gelli- Bianco”), alla luce delle disposizioni transitorie disposte dall’art. 18, D.M. n. 232/2023 che concede il termine di 24 mesi per l’adeguamento delle polizze assicurative in essere e che, per tale ragione, la polizza stipulata antecedentemente alla disciplina obbligatoria appena introdotta non prevedesse le condizioni contrattuali minime introdotte con il recente provvedimento attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli.

Chiamato dunque a decidere sull’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva e di inammissibilità dell’azione contro l’impresa assicurativa resistente, il Giudice istruttore del Tribunale di Milano è chiamato in buona sintesi ad affrontare la questione dell’applicabilità immediata della norma processuale (secondo il principio tempus regict actum) a tutte le controversie sorte successivamente al 16 marzo 2024 (data di entrata in vigore del D.M. n. 232/2023), ovvero se, alla luce della efficacia “sostanziale” delle nuove condizioni contrattuali minime e del nuovo regime delle eccezioni opponibili al terzo danneggiato alla luce di quanto previsto dall’art. 8 dello stesso D.M., disporre l’estromissione della impresa di assicurazione evocata dal danneggiato.

La questione ha oggi una assoluta rilevanza perché si scontrano due possibili valutazioni giuridiche che aprono scenari diametralmente opposti ed inconciliabili.

Da una parte, un’interpretazione sistematica e lineare delle norme – tra legge delega ed attuative – porterebbe il giudice a ritenere che la disposizione sull’azione diretta abbia una valenza strettamente processuale e che il tenore letterale dell’art. 12, comma 6, l. n. 24/2017 («Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 dell’articolo 10 con il quale sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie»), non prevedendo deroghe ed eccezioni, abbia posto la norma in una condizione di immediata cogenza.

Dall’altra parte, vi è chi ritiene che il concerto delle disposizioni contenute nella legge (artt. 10 e 12) e nella normazione secondaria (artt. 8 e 18 del D.M. n. 232/2023) abbiano una rilevante influenza sostanziale sul regime delle coperture assicurative in essere (di fatto aggiungendo regimi minimi precedentemente non contemplati) e, soprattutto, su quello delle eccezioni opponibili al terzo danneggiato che, in precedenza, non conoscevano limiti di sorta nella struttura della domanda di manleva che l’assicurato esercitava verso il proprio garante; pertanto, tale domanda era limitata al perimetro di quanto espressamente contenuto nel patto liberamente negoziato.

La prima ipotesi interpretativa porterebbe ad una indistinta convocazione in giudizio delle imprese di assicurazione di aziende sanitarie ed operatori liberi professionisti, a prescindere dalle condizioni contrattuali in essere che inevitabilmente saranno difformi dal regime obbligatorio ora introdotto, con ciò generando presumibilmente conflitti endoprocessuali paralleli alla domanda principale, che potranno portare alla negazione della copertura assicurativa nonostante la predicabilità dell’azione diretta.

La seconda soluzione, esperibilità dell’azione diretta solo per le polizze emanate dopo l’entrata in vigore del decreto e quindi soggette al regime minimo obbligatorio, appare più logica sul piano sostanziale, vista la tassativa indicazione e regolazione delle eccezioni opponibili ex art. 8, D.M. n. 232/2023, ma meno legata al tenore letterale della clausola di validità temporale posta dell’art. 12, comma 6, l. n. 24/2017.

Insomma, un intoppo normativo che sconta la mancata regolazione legislativa del regime temporale, non tanto legata ai tempi di adeguamento delle nuove polizze, bensì al disallineamento fra tempo della entrata in vigore dell’art. 12 e regolazione delle altre fasi accessorie del processo, fra le quali, in ogni ipotesi eccezionale di azione diretta, quella del regime delle eccezioni opponibili appare strumentale alla linearità del rito.