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Avviso di sinistro, perde l’indennità solo chi vuole frodare l’assicurazione

Avviso di sinistro, perde l’indennità solo chi vuole frodare l’assicurazione

Articolo di: Avv. Maurizio Hazan
Il Sole 24 Ore – 31 Agosto 2026

Affinché l’assicurato che omette o ritarda l’avviso del sinistro alla sua compagnia (adempimento obbligatorio in base all’articolo 1913 del Codice civile) decada dall’indennizzo non basta che il suo comportamento sia doloso e volontario in senso generico, ma occorre che sia anche sostenuto dal fine specifico di ingannare l’assicuratore a vantaggio proprio o di altri. Lo ha affermato la Cassazione che, con l’ordinanza 20447 del 17 giugno scorso, ha inaugurato una nuova interpretazione, più favorevole all’assicurato, dell’articolo 1915 del Codice civile, che regola le conseguenze dell’inadempimento dell’obbligo di avviso.

La Suprema corte, infatti, ha preso le distanze da un suo orientamento consolidato (a partire dalla sentenza 4203/1977), per cui l’omissione o il ritardo intenzionali nel dare l’avviso del sinistro facevano sempre perdere l’indennità, senza che rilevasse la volontà di frodare l’assicurazione.

Ora invece la Cassazione ha affermato – con slancio revisionista e sulla base di una ricostruzione storica dell’istituto – che l’articolo 1915, comma 1, del Codice civile va letto in chiave sanzionatoria: così, la perdita dell’indennità colpisce solo chi omette o ritarda con dolo l’avviso del sinistro con specifici intenti fraudolenti nei confronti della compagnia. Se mancano, l’inadempimento dell’obbligo di avviso, anche se voluto e consapevole, va parificato a una omissione colposa, che non fa perdere l’indennizzo ma può giustificare, in base all’articolo 1915, comma 2, del Codice civile, la sua riduzione per il pregiudizio eventualmente causato all’assicuratore.

In entrambi i casi l’onere della prova (del dolo specifico o della colpa e dell’entità del pregiudizio) grava sulla compagnia assicuratrice la quale per opporre la decadenza dovrà dimostrare che l’assicurato ha omesso l’avviso (o lo ha presentato tardivamente) per procurarsi un indebito vantaggio: si pensi alla costruzione di prove artefatte o all’alterazione del quadro fattuale del sinistro per evitare di incorrere in esclusioni di copertura.

Il caso e la decisione
La vicenda dalla quale nasce l’ordinanza è piuttosto semplice: durante alcuni lavori di impermeabilizzazione sul tetto di un capannone si è verificato un incendio; i danneggiati hanno agito nei confronti dell’esecutore dei lavori, il quale ha chiamato in causa il proprio assicuratore della responsabilità civile, ma denunciando il sinistro 20 mesi dopo il fatto.

La Corte d’appello ha ritenuto che un simile ritardo integrasse un’omissione dolosa dell’obbligo di avviso e ha quindi dichiarato l’assicurato decaduto dal diritto alla garanzia.

La Cassazione non condivide questa conclusione: il mero fatto che l’assicurato abbia volontariamente omesso o ritardato la denuncia non sarebbe sufficiente. Occorrerebbe accertare perché egli lo abbia fatto e, soprattutto, se abbia agito con l’intento fraudolento di pregiudicare l’assicuratore traendone vantaggio.

Il rigore che la Cassazione oggi richiede troverebbe la sua ratio nell’esigenza di coniugare l’interesse dell’assicuratore a immediatamente conoscere il sinistro (per stimare il danno nel suo ammontare, accertare le cause del sinistro, valutarne l’indennizzabilità, dar corso agli interventi di salvataggio o verificare i presupposti di una possibile surrogazione) con una disciplina che non punisca l’assicurato per semplici ritardi e omissioni che potrebbero non aver recato pregiudizio alla compagnia. Ecco perché una cosa è il ritardo doloso (inteso come fraudolento) dell’avviso e altra è un ritardo che, pur consapevole e volontario, non sia dettato dall’intenzione di ottenere indebiti vantaggi.

Gli effetti
Proviamo ora a esemplificare le possibili casistiche, alla luce dell’ordinanza e dei
riferimenti normativi.

1 C’è anzitutto il ritardo incolpevole: l’assicurato non conosceva e non poteva conoscere il sinistro, oppure era materialmente impossibilitato a darne notizia. Qui l’articolo 1915 del Codice civile non opera.

2 C’è poi la colpa “tradizionale”: l’assicurato dimentica la denuncia o sottovaluta negligentemente la necessità dell’avviso. Opera il comma 2 dell’articolo 1915 e rileva il solo pregiudizio concretamente dimostrato dall’assicuratore.

3 Poi viene la categoria introdotta dalla nuova decisione: l’assicurato sa di dover denunciare e decide di non farlo, ma senza alcun progetto fraudolento. Per la gran parte della precedente giurisprudenza era dolo; per l’ordinanza 20447 è ancora “colpa”.

4 Infine, la vera omissione dolosa: l’assicurato non denuncia proprio perché vuole impedire all’assicuratore di accertare tempestivamente il sinistro, la sua causa o la sua consistenza, per trarne un vantaggio o procurarlo a un terzo. Qui scatta la decadenza e la perdita dell’indennizzo in base all’articolo 1915, a patto che l’assicuratore riesca a dimostrare lo scopo fraudolento dell’inadempimento. Si tratta di un robusto cambiamento rispetto ai precedenti, che la stessa ordinanza cita in senso critico. Occorre tuttavia dar atto di due recenti ordinanze (26294/2024 e 16320/2025) che si collocano in una sorta di terra di mezzo interpretativa: ribadiscono il principio tradizionale, ma introducono richiami alla fraudolenza che sembrano preludere all’attuale mutamento di rotta.

Non è escluso che, su un tema dai così rilevanti impatti pratici, si possano verificare altri revirement o intervengano le Sezioni Unite. Anche perché la norma non fa riferimento a raggiri o vantaggi. E, sul piano sistematico, altre disposizioni che disciplinano comportamenti dolosi in materia assicurativa (articoli 1892 e 1900 del Codice civile) non sembrano necessariamente equiparare il dolo a frode.