Ancora un no al risarcimento se il danneggiato non è assicurato

Articolo di: Maurizio Hazan – Giovanni Paolo Travaglino
Pubblicazione: Norme e Tributi – Il Sole 24 Ore
Data: 6 Settembre 2022

Il Tribunale di Nola segue il principio affermato nel 2021 da quello di Napoli.
L’obbligo di Rc auto è spesso visto come una tassa, ma è indispensabile. Tutela sia i terzi danneggiati sia i responsabili civili, altrimenti esposti dall’articolo 2054 del Codice civile a rischi risarcitori non sempre sostenibili. Ciò giustifica la severità dell’articolo 193 del Codice della strada, ma forse non la giurisprudenza, per lo più campana, secondo cui il proprietario/conducente di veicolo non assicurato non può esser risarcito dall’assicuratore del danneggiante. Dopo un precedente che ha fatto rumore (Tribunale di Napoli, sentenza 9783/2021), depotenziato dalla Cassazione (sentenza 1179/2022), il Tribunale di Nola ha “rilanciato” il 28 maggio.

La sua sentenza sostiene che «aver condotto un veicolo che, a causa della sua scopertura…, non poteva assolutamente circolare» creerebbe una situazione contra legem tale da escludere che il danno possa qualificarsi ingiusto: il danneggiato, avendo accettato i rischi della scopertura, avrebbe «una condotta che fuoriesce dall’oggetto assicurativo coperto dalla polizza» e perde la legittimazione all’azione diretta. A rinforzo, si citano i principi sulla causalità, spingendosi a sostenere che la messa su strada di veicolo non coperto sia causa esclusiva del sinistro e «l’antecedente logico e fattuale senza il quale il danno lamentato mai avrebbe potuto verificarsi». Argomenti poco convincenti.

Il fatto che la copertura sia obbligatoria non può limitare la pretesa del danneggiato: né gli articoli 122 e 144 del Codice delle assicurazioni né la direttiva 2009/103/CE lo prevedono. E un conto è la responsabilità di chi è coinvolto nel sinistro, altro sono le conseguenze (ad oggi solo amministrative) della scopertura. Nel mettersi alla guida, peraltro, non si accetta il rischio di non esser risarciti ma solo di pagare di tasca propria i risarcimenti.

Vi è poi da chiedersi come il diritto alla salute (articolo 32 della Costituzione) possa degradare a «interesse non meritevole di tutela», al di là della sbrigativa chiusa del Tribunale di Nola. Ciò scardina la ratio normativa di massima tutela del danneggiato che, in base alla direttiva 2009/103, permea l’intera normativa (come ribadito dalla Cassazione nella sentenza 1179/2022). Quanto alla causalità, la tranciante prospettazione del Tribunale di Nola macera un ventennio di evoluzione dottrinale e giurisprudenziale, riportando anacronisticamente alla luce le contraddizioni della teoria condizionalistica pura.

Insomma, prima sorgono le responsabilità e poi opera la garanzia. Senza che ciò possa incidere né sulle responsabilità né sui beni astrattamente idonei a tutela giudiziale. Salvo che la legge limiti oggetto della garanzia e soggetti garantiti, come fanno (per i danni a cose) gli articoli 122, comma 2, e 129 del Codice delle assicurazioni. Per rafforzare l’obbligo assicurativo, si potrebbero prevedere altri casi. Ma è il legislatore che decide.