
Articolo di Avv. Maurizio Hazan
Pubblicazione: Insurance Daily
Data: 4 Marzo 2025
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo definitivo che costruisce il quadro regolamentare della copertura obbligatoria per le imprese sulle catastrofi naturali, dal prossimo 31 marzo il mercato assicurativo dovrà farsi trovare pronto. Tante le questioni poste dalla norma, come spiega l’avvocato Maurizio Hazan in quest’approfondita analisi.
Si è finalmente completato il quadro normativo che contiene la disciplina dell’obbligo di assicurazione dei rischi catastrofali da eventi naturali. Tale obbligo, introdotto dalla legge 213/2023 (Legge di Bilancio per l’anno 2024) può dirsi finalmente attuato con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (il 27 febbraio scorso) del decreto ministeriale 18 del 30 gennaio 2025, avente a oggetto la regolamentazione di dettaglio e operativa dei nuovi impegni di copertura.
Si trattava, e si tratta, di una partita importante anche sul piano politico non potendo ipotizzarsi di procrastinare troppo la completa realizzazione di un progetto di copertura che, avviatosi in pompa magna l’anno scorso anche sulla scia dei gravi eventi alluvionali recentemente registratisi, non avrebbe dovuto essere differito troppo rispetto alla data di decorrenza dell’obbligo, originariamente prevista per il 31 dicembre 2024 (correndo il rischio di andare incontro a nuovi eventi senza che il set di tutele assicurative fosse stato messo a punto).
Tale data è stata perciò spostata in avanti, ma soltanto di poco e precisamente al 31 marzo 2025 (per effetto della recente conversione in legge (15/2025) del decreto Milleproroghe (dl 202/2024), in modo tale da consentire al dm attuativo di vedere la luce in tempo utile per far sì che il mercato assicurativo si facesse trovare pronto ad assolvere alla bisogna, adeguando le proprie soluzioni di copertura alle prescrizioni di legge. Non è stato peraltro facile trovare la quadratura regolamentare, dal momento che la copertura assicurativa degli eventi catastrofali è operazione complessa, che pone svariati problemi di sostenibilità tecnica tipica dei rischi dimensionalmente straordinari, quali quelli indicati dall’articolo 1912 del Codice civile. Tale norma, non a caso, esclude dal perimetro naturale delle coperture del ramo danni gli eventi derivanti da guerra, terremoti, insurrezioni e tumulti popolari, lasciando alla libera negoziazione delle parti l’eventuale inclusione di quei rischi in garanzia.
