Non vanno frazionate le istanze di risarcimento da un unico incidente

Articolo di Avv. Maurizio Hazan
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore
Data: 20 Marzo 2023

Non è possibile presentare due diverse domande di risarcimento per i danni derivati da un unico incidente, se le richieste possono essere svolte in un unico giudizio. Si tratta infatti di abuso dello strumento processuale. Lo ha chiarito la Cassazione che, con l’ordinanza 2278/2023, resa in un caso di risarcimento del danno da circolazione stradale, ha confermato la sentenza d’appello, che – proprio per l’illegittimo frazionamento del credito in sede giudiziale – aveva respinto la seconda domanda proposta dalla vittima dell’incidente.

Nel caso esaminato l’attore, dopo aver promosso un’azione davanti al giudice di pace per il ristoro dei danni al veicolo, aveva adito il tribunale, invocando separatamente il risarcimento del danno alla persona derivante dal medesimo sinistro.

Nel respingere la seconda domanda tanto il tribunale quanto, poi, la Corte d’appello hanno censurato la scelta di proporre due di- verse domande di risarcimento dei danni derivanti da un unico incidente perché contraria a buona fede e non sostenuta da un interesse ad agire meritevole di tutela. Ciò in quanto, nella vicenda esaminata, l’attore ben avrebbe potuto cumulare in un unico procedimento entrambe le sue pretese, dato che già al tempo dell’avvio della causa promossa davanti al giudice di pace (per il danno al veicolo) erano noti i postumi invalidanti conseguenti alla lesione subita a seguito dell’incidente stradale.

La Cassazione conferma la correttezza di questa decisione richiamando il proprio orientamento affermato in due sentenze delle Sezioni Unite (23726/2007 e 4090/2017), secondo il quale pur non essendo totalmente precluso al danneggiato, in astratto, di agire separatamente per due diversi danni che derivano dal medesimo fatto illecito, ciò può essere ammesso alla sola condizione che l’attore dimostra in concreto la sussistenza di un interesse obiettivo al frazionamento. Interesse che non può consistere in una scelta soggettiva dettata da criteri di mera opportunità e neppure dalla prospettata maggiore speditezza del procedimento davanti a uno dei giudici aditi (né ovviamente può avere la finalità emulativa di aggravare gli oneri di difesa in capo al convenuto). Traslando tali principi al caso di specie, la Corte d’appello, nella sentenza impugnata, ha dunque ben fatto a criticare la scelta dell’attore di parcellizzare pretese risarcitorie che avrebbero potuto essere convogliate in un unico giudizio. E per tale motivo ha correttamente dichiarato la seconda domanda improponibile.

Sullo sfondo, a giustificare lo stop, si stagliano i principi fondamentali che informano il giusto processo, tra i quali quello della sua ragionevole durata (articolo 111 Costituzione), antinomico rispetto alla scelta di moltiplicare i giudizi (Sezioni Unite 23726/2007), e quello dell’esercizio responsabile del diritto di azione, sostenuto da un interesse oggettivamente apprezzabile (Sezioni Unite 4090/2017).
Questa prospettiva è peraltro in perfetta sintonia con la ratio della riforma del processo civile (decreto legislativo 149/2022), ispirata a obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione dei giudizi.

Non si deve però dimenticare che la disciplina dell’assicurazione Rc auto prevede naturalmente la possibilità di separare le pretese risarcitorie per i danni a cose rispetto a quelle per i danni alla persona, anche se derivanti dal medesimo sinistro. Si considerino al riguardo le previsioni contenute negli articoli 145 e 148 del Codice delle assicurazioni, che stabiliscono due diversi termini per proporre l’azione a seconda che si tratti di danni materiali o fisici, ammettendo che i primi siano richiesti in via anticipata laddove i postumi invalidanti non si siano ancora consolidati.

È invece diverso il caso, non infrequente nella prassi, in cui la separazione delle pretese riguardi due diverse componenti del danno a cose, come ad esempio accade nella proposizione di due separati giudizi per ottenere il risarcimento delle spese di riparazione del mezzo e di quello relativo, ad esempio, a spese di noleggio o a voci di lucro cessante. Ipotesi, queste, in cui l’abuso del processo sembra esser conclamato.