La sospensione è un diritto per tutti prorogabile più volte

Articolo di: Avv. Maurizio Hazan
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore
Data: 7 Febbraio 2024

Possibile stazionare in aree pubbliche. Tenere attiva la garanzia furto è difficile.

L’assicurato (non il contraente, se diverso) ha il diritto di sospendere il contratto Rc auto per temporaneo inutilizzo del veicolo. Nulla a che vedere col passato, in cui la sospensione era a discrezione della compagnia (nel Contratto base ex Dm 54/2020 è opzionale e facoltativa).

L’articolo 122-bis del Cap dispone che il periodo di sospensione si può prorogare più volte, previa formale comunicazione alla compagnia entro 10 giorni prima che scada il periodo di sospensione in corso, e non duri oltre 10 mesi. Ciò fa ritenere che la sospensione vada concessa senza soluzione di continuità. Per l’eccezionalità della deroga, non si ritiene si possa accordare altri diritti contrattuali di sospensione (come invece era per la facoltà di sospensione in tempo di Covid). Potrebbe invece ammettersi, con cautela, che in contratto si concordi la rinuncia alla sospensione, dietro sconto.

Niente costi aggiuntivi sul contraente: il contratto sospeso riparte dopo la riattivazione e la compagnia non può adeguare il premio iniziale. Forse per questo la norma limita la sospensione a 10 mesi. Difficile invece interpretare cosa abbia inteso il legislatore aggiungendo dopo tale termine le parole «rispetto all’annualità»: il Cap consente stipule anche per più di un anno. Ci si chiede se la norma, di formulazione discutibile, abbia un principio di proporzionalità, con (farraginose) variazioni in base alla durata della polizza.

La sospensione va chiesta con comunicazione ai sensi dell’articolo 47 del Dpr 445/2000, cioè con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, per porre un deterrente penale al dichiarante in caso di dichiarazione mendace. Al di là dei dubbi sulla forma, non è facile comprendere quale debba essere il contenuto di tale dichiarazione, che dovrebbe dar atto dell’impegno a non usare il mezzo per il periodo richiesto. La sospensione è attiva, e opponibile ai terzi, a partire dalla sua registrazione nella banca dati delle coperture assicurative istituita con Dm 110/2013.

Si può stazionare su aree pubbliche? In epoca Covid, il Dl 18/2020 stabiliva di no. Ma le norme attuali non distinguono tra area pubblica e privata, quindi ora sì. Ma la sospensione non esclude mai il rischio statico e la permanenza in area pubblica aumenterebbe i rischi di furto. Ciò giustificherebbe la richiesta di sospendere la sola Rc auto e non eventuali garanzie accessorie abbinate (cosa che non pare vietata: la norma è sulla Rc auto), creando difficoltà operative e, soprattutto, un “corto circuito” con l’articolo 170-bis, comma 2 del Cap, che non pare ammettere durate diverse tra Rc auto e rischi accessori venduti assieme.

Si ritiene che la sospensione non si possa chiedere se non si è in regola coi pagamenti. Ma chi la chiede potrebbe non coincidere col contraente e quindi non avere responsabilità sul saldo. Comunque non pare aver senso lo stop a contratti già sospesi ex lege per mancato pagamento.