
IL COMMENTO – ASSICURAZIONE – Solo la valutazione caso per caso potrebbe salvare il contratto
Articolo di: Avv. Francesca Colombo
Il Sole 24 Ore – 22 Luglio 2026
Queste coperture, di matrice nordamericana, hanno iniziato a diffondersi in Italia tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta, per poi espandersi soprattutto negli anni Duemila, anche in seguito ai noti scandali societari (Cirio e Parmalat) e alla riforma del diritto societario del 2003, percepita dagli operatori come fattore di maggiore esposizione degli amministratori alle azioni di responsabilità.
LA MASSIMA
Assicurazione – Contratto – Responsabilità civile – Amministratori di società commerciali – Polizza cosiddetta “directors & officers liability insurance” – Obbligo dell’assicuratore di rivalere la società assicurata di quanto pagato al proprio amministratore per tenerlo indenne da pretese risarcitorie di terzi danneggiati con dolo o colpa – Inesistenza del rischio – Nullità. (Cc, articolo 1895) È nulla per inesistenza del rischio ex articolo 1895 codice civile la clausola, inserita in una polizza cosiddettà “D&O”, in virtù della quale l’assicuratore si obbliga a rivalere una società commerciale delle somme che questa, senza esservi tenuta per legge o per contratto, abbia pagato al proprio amministratore per tenerlo indenne dalle pretese risarcitorie di terzi, cui l’amministratore abbia arrecato danno con dolo o colpa nell’esercizio delle proprie mansioni.
Corte di cassazione – Sezione III civile – Ordinanza 8 giugno 2026 n. 18458 – Presidente Rossetti; Relatore Saija
Con l’ordinanza n. 18458 dell’8 giugno, la Terza Sezione della Corte di cassazione, pur dichiarando inammissibile il ricorso per vizi processuali, ha colto l’occasione per enunciare un principio di diritto di particolare rilievo in materia di polizze D&O (Directors and Officers Liability).
La natura delle polizze D&O
Prima di entrare nel merito della pronuncia è, però, opportuno svolgere una breve ricostruzione della storia e della natura di tali polizze.
La polizza D&O copre la responsabilità civile professionale personale dei componenti degli organi gestori e di controllo della società (ad esempio, consiglio di amministrazione/collegio sindacale), nonché delle figure apicali, per i danni cagionati a terzi nello svolgimento delle rispettive funzioni. Tra i terzi rientrano, tipicamente, la società, i creditori sociali e i soci estranei alla condotta dannosa. I pregiudizi assicurati sono, di regola, soltanto quelli di natura economico-patrimoniale, con esclusione dei danni fisici alle persone e dei danni a cose o animali: si tratta, dunque, di prodotti appartenenti alla c.d. financial line.
Queste coperture, di matrice nordamericana, hanno iniziato a diffondersi in Italia tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta, per poi espandersi soprattutto negli anni Duemila, anche in seguito ai noti scandali societari (Cirio e Parmalat) e alla riforma del diritto societario del 2003, percepita dagli operatori come fattore di maggiore esposizione degli amministratori alle azioni di responsabilità.
La funzione economico-giuridica delle polizze D&O è evidente: da un lato, consentono alla società di attrarre manager e componenti di organi sociali qualificati; dall’altro, permettono a questi soggetti di esercitare le proprie funzioni senza essere eccessivamente condizionati dal rischio di un’aggressione diretta al proprio patrimonio personale.
Nel nostro ordinamento, tali polizze sono normalmente costruite secondo lo schema dell’articolo 1891 del Cc, e in particolare del contratto per conto di chi spetta: la società assume il ruolo di contraente, mentre amministratori, sindaci e figure apicali, via via nominati, assumono quello di assicurati. Si tratta, dunque, di una copertura collettiva, non legata al nominativo del singolo, ma destinata a permanere nonostante il mutamento delle persone fisiche che compongono gli organi sociali.
Il nucleo essenziale della polizza D&O è rappresentato dalla copertura della responsabilità civile personale dell’amministratore, del sindaco o della figura apicale.
Il nostro codice civile consente all’assicuratore, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1917 del Cc, di tenere indenne l’assicurato dalle pretese risarcitorie avanzate da un terzo (creditore sociale, socio, società) a causa di un fatto illecito colposo commesso dall’assicurato nell’esercizio delle sue funzioni.
Questa garanzia, generalmente indicata come Side A coverage,è normalmente strutturata secondo il modello claims made: il sinistro rientra in copertura se la richiesta di risarcimento viene formulata durante il periodo di efficacia della polizza, indipendentemente dal momento in cui si è verificato il fatto generatore del danno, ferma la retroattività convenuta in contratto.
In passato, una parte della dottrina (F. Galgano; N. De Luca) aveva dubitato della liceità di tali coperture, ritenendole potenzialmente contrarie all’ordine pubblico, in quanto suscettibili di attenuare il livello di diligenza richiesto agli organi sociali e di depotenziare la funzione deterrente della responsabilità. Tali obiezioni, però, non hanno trovato conferma nella giurisprudenza, che ha invece riconosciuto la validità del trasferimento all’assicuratore dell’incidenza economica del danno, anche quando esso derivi dalla violazione di norme imperative (Cassazione 8 marzo 1980 n. 1543 che ha ritenuto lecito l’accordo con cui “si conviene il trasferimento ad altri dell’incidenza economica del danno” anche quando sia conseguenza della violazione di norme imperative” e Tribunale di Milano 7 febbraio 2003 e 5 luglio 2006 che, nell’escludere l’operatività della copertura, vuoi per mancata comunicazione di un fatto noto, vuoi per denuncia fuori dal periodo di vigenza della polizza, ne hanno confermato di fatto la liceità).
La pronuncia in commento si sofferma, invece, sulla c.d. Side B coverage, garanzia tipicamente presente in tali polizze, affermando il seguente principio di diritto: «È nulla per inesistenza del rischio ex art. 1895 c.c. la clausola, inserita in una polizza c.d. “D&O”, in virtù della quale l’assicuratore si obbliga a rivalere una società commerciale delle somme che questa, senza esservi tenuta per legge o per contratto, abbia pagato al proprio amministratore per tenerlo indenne dalle pretese risarcitorie di terzi, cui l’amministratore abbia arrecato danno con dolo o colpa nell’esercizio delle proprie mansioni».
Si tratta di una presa di posizione destinata ad avere impatto sul mercato assicurativo, anche perché il principio è stato enunciato ai sensi dell’articolo 363 del Cpc, nell’interesse della legge, pur senza incidere sul giudizio di merito.
Insomma, ad oggi, non vi sono dubbi circa la validità della garanzia Side A, che può dirsi sostanzialmente acquisita nel nostro ordinamento tanto che si è osservato che la potenziale riduzione della diligenza richiesta (nella consapevolezza di poter contare su un soggetto a cui è stato trasferito il rischio) rientrerebbe in una scelta volontaria (e dunque dolosa) non coperta dall’assicurazione; inoltre, l’esistenza di una tasca capiente semmai incentiverebbe (e non ridurrebbe) le azioni di responsabilità in quanto i terzi danneggiati saprebbero di poter contare su un patrimonio “capiente”.
Più delicato il tema della Side B coverage: con essa l’assicuratore non tutela direttamente l’amministratore o il dirigente rispetto alla pretesa del terzo, ma rimborsa la società delle somme che questa abbia corrisposto per tenerlo indenne.
In questa ipotesi, la società non opera più soltanto come contraente nell’interesse altrui, ma assume essa stessa la qualità di assicurata, poiché l’interesse protetto è il proprio. La copertura non ricade quindi nello schema dell’assicurazione della responsabilità civile, bensì in quello delle perdite pecuniarie.
La criticità individuata dalla Corte riguarda la formulazione di numerose clausole presenti sul mercato, le quali prevedono che il rimborso sia dovuto quando la società abbia tenuto indenne l’amministratore perché tenuta a farlo “per legge”, “a termini di legge” o con formulazioni analoghe.
Secondo l’ordinanza, una clausola di questo tipo non reggerebbe. A differenza del diritto statunitense, nel quale esiste una disciplina della corporate indemnification, il diritto italiano non conosce un obbligo della società di manlevare l’amministratore per i danni dallo stesso cagionati a terzi in buona fede nell’esercizio delle sue funzioni.
Nel provvedimento si legge che “in linea generale il committente non ha alcun obbligo di manlevare il commesso della responsabilità per i danni da questi causati a terzi”; osservazione che la Corte collega alla diversa evoluzione del diritto statunitense, nel quale l’istituto della corporate indemnification si è progressivamente sviluppato fino a riconoscere, entro determinati limiti, la possibilità per la società di sostenere o rimborsare gli esborsi degli amministratori derivanti dall’esercizio delle loro funzioni.
Da qui la conclusione dei Supremi giudici: il rischio che la società sia tenuta per legge a tenere indenne l’amministratore sarebbe, in assenza di una specifica base normativa, un rischio inesistente o irrealizzabile; pertanto, la relativa clausola deve ritenersi nulla ai sensi dell’articolo 1895 del codice civile.
La portata dell’ordinanza va ridimensionata, in quanto bisogna guardare sempre alla costruzione del prodotto assicurativo caso per caso
L’ordinanza richiama, inoltre, l’articolo 1900 del Cc (in particolare il comma 1 secondo cui: “L’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave”) per evidenziare che il pagamento meramente spontaneo e, dunque, volontario della società rischierebbe di porsi fuori dalla logica propria dell’assicurazione. In tale tipo di contratto il rischio assicurato deve consistere in un evento futuro, incerto, non prevedibile e non voluto pena snaturare la relativa.
Per riassumere il percorso argomentativo della Corte è il seguente:
1. nel nostro ordinamento non esiste una norma che faccia presumere la buona fede dell’amministratore;
2. non esiste, altresì, una norma generale che imponga alla società di manlevarlo per i danni cagionati a terzi nell’esercizio delle sue funzioni;
3. l’unico rimedio configurabile, nei casi di corresponsabilità di società e amministratore, sarebbe il regresso tra coobbligati, che però appartiene a uno schema diverso da quello della Side B e richiederebbe, semmai, una copertura di responsabilità civile.
Su questa base, la Corte ha ritenuto che il rischio descritto dalla clausola non possa realizzarsi nei termini in cui essa è formulata, e che la garanzia, così congegnata, difetti di causa assicurativa concreta.
Pur cogliendo un problema reale, il principio espresso dall’ordinanza non sembra poter essere letto in termini assoluti e deve essere contestualizzato all’interno del perimetro in cui è stato pronunciato (anche se la pronuncia è stata resa ex articolo 363 del Cpc).
Anzitutto, il contenzioso da cui trae origine la pronuncia riguardava una vicenda sorta negli Stati Uniti e relativa a spese sostenute dalla società assicurata in un procedimento nel quale erano stati convenuti la società stessa, una controllata e un precedente amministratore. Le decisioni di merito avevano, peraltro, valorizzato la corresponsabilità della società, escludendo così l’applicazione dello schema delle perdite pecuniarie in senso proprio.
Inoltre, come emerge dal testo ricostruito, il ragionamento della Corte prende le mosse da una clausola riferita a pagamenti dovuti “a termini di legge”, ma in seguito sembra estendersi anche a pagamenti dovuti “a termini di legge o di contratto” (parr da 6.2 a 6.6. dell’ordinanza).
Questo “ampliamento” merita attenzione, perché, a nostro avviso, vi è differenza tra pagamento dovuto per legge e pagamento dovuto per contratto.
Ed è proprio qui che il principio, pur importante, deve essere calibrato.
È certamente condivisibile l’affermazione secondo cui, nel nostro ordinamento, non esiste un generale obbligo legale della società di tenere indenne l’amministratore dai danni cagionati in buona fede a terzi nell’esercizio delle sue funzioni. Tuttavia, da ciò non discende necessariamente la nullità di qualsiasi garanzia del tipo Side B.
È, infatti, ben possibile che l’obbligo della società trovi la propria fonte nel contratto, individuale o collettivo, oppure in una deliberazione societaria che recepisca o estenda specifiche tutele.
D’altra parte, se è certamente condivisibile la tesi per cui nel nostro ordinamento non vige un principio di buona fede dell’agire dell’amministratore, né tantomeno la regola per cui la società sia tenuta a mantenere indenne l’amministratore dei danni da questo cagionati in buona fede nello svolgimento del proprio operato(anche se parte della dottrina, seppur minoritaria, sostiene la piena applicabilità di quanto previsto dall’articolo 1720, comma 2, del Cc, all’operato di tale figura individuando così un obbligo della società mandante di tenere indenne il mandatario); tuttavia, è ben possibile che per contratto la società sia tenuta a indennizzare tali danni entro certi limiti.
LA RESPONSABILITÀ DEI DIRIGENTI NEL CONTRATTO DI LAVORO
Contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti di aziende del terziario (in vigore dal 5 novembre 2025)
Articolo 25 – Stralcio
1. Nei casi in cui le norme di legge o di regolamento attribuiscano al dirigente specifiche responsabilità civili, penali e erariali, egli deve disporre dei poteri effettivi e dell’autonomia decisionale necessari per agire secondo le prescrizioni di tali norme.
2. Le responsabilità e le conseguenze di natura civile verso terzi, causate da violazioni delle norme suddette, commesse dal dirigente nell’esercizio delle sue funzioni, sono a carico del datore di lavoro.
3. In caso di procedimento penale – di ogni grado – a carico di un dirigente, per fatti relativi alle sue funzioni e responsabilità, tutte le spese e gli eventuali oneri sono a carico del datore di lavoro, comprese quelle di assistenza legale. [omissis]
6. Le garanzie e le tutele di cui sopra si applicano anche posteriormente alla cessazione del rapporto di lavoro e possono essere assicurate anche attraverso la stipula di apposita polizza, con onere a totale carico dell’azienda. [omissis]
8. Le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti sono escluse nei casi di dolo o colpa grave del dirigente, accertati con sentenza passata in giudicato.
A tal proposito per quanto riguarda le figure apicali va rilevato come i Ccnl applicabili ai dirigenti dei vari settori prevedono delle clausole del seguente tenore (si veda box in alto)
Tali previsioni sembrerebbero idonee a fondare, quantomeno sul piano negoziale, un obbligo in capo alla società (datore di lavoro), che trova la sua fonte nella contrattazione collettiva, consistente nel sopportare gli esborsi derivanti da fatti commessi dalla figura apicale a condizione che non sia stato commesso con dolo o colpa grave.
Altresì non è infrequente, nella prassi, che analoghe tutele vengano estese agli amministratori o ai sindaci mediante specifiche deliberazioni. Tali previsioni contrattuali sono un chiaro segnale del fatto che possono esistere, nell’ordinamento, fonti negoziali idonee a fondare un obbligo di tenere indenne la figura apicale. Ciò, in quanto, in forza di tali previsioni il pagamento della società non potrebbe essere più considerato meramente spontaneo. Resta naturalmente da verificare, caso per caso, se tali clausole siano applicabili al soggetto interessato e se l’obbligo così configurato presenti i requisiti richiesti dalla Cassazione.
La reale portata dell’ordinanza sembra quindi essere un’altra: non tanto quella di espungere dal mercato ogni Side B coverage, quanto piuttosto quella di richiamare gli operatori alla necessità di adattare i clausolari importati da altri ordinamenti alle regole del diritto italiano.
Peraltro, rileviamo come una sentenza del Tribunale di Milano (sez. VI) n. 1930/2021 abbia sostenuto la validità di tali garanzie. Nella sentenza si legge che: “Il tenore di tale definizione [n.d.r. il riferimento è alla clausola con cui L’assicuratore si obbliga a tenere indenne la società per le perdite patrimoniali derivanti o conseguenti a qualsiasi richiesta di risarcimento cagionata da un atto illecito dell’Assicurato (…) ma solo nella misura in cui la società abbia tenuto indenne l’Assicurato], laddove non richiede che la richiesta di risarcimento sia rivolta nei confronti dell’assicurato, consente di ritenere che la copertura operi nell’ipotesi in cui la società abbia tenuto indenne l’assicurato, nel senso che abbia sopportato gli esborsi derivanti da atto illecito dell’assicurato”.
In conclusione, i principi di diritto enunciati nell’ordinanza n. 18458 impongono certamente delle riflessioni con riferimento ai prodotti D&O presenti sul mercato, soprattutto con riguardo alla Side B Coverage. Tuttavia, la portata dell’ordinanza va ridimensionata.
Il tema da esaminare con attenzione va calato dal piano dell’astratta validità/legittimità delle polizze D&O oggi in commercio a quello della corretta costruzione del prodotto assicurativo e della conseguente verifica, in fase di collocamento delle esigenze del cliente anche in forza dei rapporti contrattuali/negoziali tra società e potenziali assicurati.
Così:
da un lato, gli assicuratori sono chiamati a commercializzare soluzioni di prodotto che abbiano un reale valore per la clientela e i distributori sono tenuti collocare contratti coerenti con le esigenze del contraente (e degli assicurati) e tali da effettivamente proteggere l’interesse esposto al rischio;
dall’altro, non tutte le clausole presenti sul mercato sono da cassare in quanto nulle. Si tratta, infatti, di verificare la tenuta della garanzia alla luce dei principi vigenti nel nostro ordinamento in tema di responsabilità degli organi direttivi/controllo e delle cariche apicali e di verificare al momento del collocamento se la garanzia offerta a un certo cliente sia in grado di tutelarne le relative esigenze (es. chiedendo nel questionario preassuntivo se esistono delibere assembleari che estendono le tutele previste dai CCNL dei dirigenti anche agli amministratori/sindaci).
