
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore
Data: 10 Dicembre 2025
[/av_textblock] [/av_four_fifth][av_hr class=’default’ icon_select=’yes’ icon=’ue808′ position=’center’ shadow=’no-shadow’ height=’50’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ custom_border_color=” custom_icon_color=” av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” id=” custom_class=” av_uid=’av-bd73r’] [av_textblock size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” font_color=” color=” id=” custom_class=” av_uid=’av-kumk92ta’ admin_preview_bg=”] Il cessionario di un credito per il risarcimento di danni patrimoniali da incidente stradale può chiedere la liquidazione all’assicurazione del danneggiato/cedente avvalendosi della procedura di indennizzo diretto prevista dall’articolo 149 del Codice delle assicurazioni (Dlgs 209/2005). Lo stabilisce, in modo netto e un po’ sbrigativo, la Terza sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 29113 depositata il 4 novembre scorso.
La vicenda e la prassi
Il ricorso riguardava una fattispecie che ha preso piede nella prassi: il danneggiato si rivolge a un carrozziere, con cui si accorda per cedergli il credito legato al risarcimento del danno. Così il danneggiato non paga nulla: il riparatore/cessionario esigerà il suo compenso dall’assicurazione che copre il sinistro. Sempre più di frequente, nel conto – e nel contratto di cessione del credito – c’è anche il costo del noleggio dell’auto sostitutiva che lo stesso carrozziere ha procurato al danneggiato.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, il cessionario voleva incassare il credito avvalendosi dell’indennizzo diretto. Nei due gradi di giudizio di merito tale pretesa era stata respinta perché il cessionario del credito non ne ha titolo, essendo questa speciale procedura è riservata dall’articolo 149 non al cessionario ma ai soli danneggiati, consentendo loro di chiedere il risarcimento alla propria compagnia.
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, per questioni di rito. E la vicenda avrebbe potuto concludersi lì.
Il principio della Cassazione
Ma la Cassazione, cogliendo l’importanza e l’incertezza del tema, lo ha affrontato (nell’interesse della legge e ai sensi dell’articolo 363, comma 3 del Codice di procedura civile), sancendo un principio di diritto, con poche e secche argomentazioni.
Innanzitutto, ha ricordato come sia pacifico che il credito sul risarcimento dei danni (patrimoniali e non) da sinistro stradale possa essere ceduto (Cassazione, pronunce 11095/2009; 52/2012; 22601/2013).
Tale cessione comporta «la trasmigrazione al cessionario delle azioni dirette ad ottenere la realizzazione del credito ceduto»: non solo di quella prevista dall’articolo 144 del Dlgs 209/2005 verso l’assicuratore del soggetto responsabile, «ma anche dell’azione accordata, per un più rapido ed agevole soddisfacimento del credito, dall’articolo 149 del Dlgs 209/2005 nei confronti dell’assicuratore dello stesso danneggiato».
Sempre secondo la Terza sezione civile della Cassazione, non ci sarebbe poi motivo per escludere l’indennizzo diretto data la «sostanziale identità di posizione», sul credito ceduto, tra assicuratore del danneggiato e assicuratore del responsabile (il primo come mandatario ex lege del secondo ex articolo 149, comma 3, Dlgs 209/2005).
La sentenza 29113/2025 ha grande impatto applicativo, perché ha il deliberato intento di sdoganare la facoltà del cessionario di avvalersi del risarcimento diretto, superando un (pur fondato) dubbio interpretativo/applicativo che continuava ad alimentare numerosi contenziosi.
Le giustificazioni
A prevenire critiche sul principio dell’esperibilità dell’indennizzo diretto da parte del cessionario del credito, la sentenza 29113 conclude affermando l’irrilevanza della «ratio sottesa alla disposizione dell’articolo 149, condivisibilmente ravvisata dalla Corte costituzionale (ordinanza 23 dicembre 2008, n. 441) nell’esigenza di rafforzare la posizione dell’assicurato danneggiato, soggetto debole».
Tale ratio, secondo la Cassazione, non varrebbe a “personalizzare” l’indennizzo diretto né derogherebbe ai normali effetti della cessione del credito, rendendo del tutto priva di fondamento «la negazione della legittimazione in capo al cessionario del credito risarcitorio».
La tesi contraria
In realtà, non pare irragionevole sostenere che il risarcimento diretto sia una procedura del tutto speciale, destinata a valorizzare la relazione contrattuale tra assicurazione e assicurato consentendo a questi – e solo a questi, quando danneggiato – di farsi risarcire dalla propria compagnia, con le facilitazioni previste dal Codice delle assicurazioni e dal Dpr attuativo (il 254/2006). È proprio, e solo, la sua qualità di parte del contratto assicurativo a far sì che la compagnia debba agevolarlo, fornendogli ad esempio «ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno» (articolo 9 del Dpr 254/2006). Ed è proprio e solo per la sua veste di assicurato (e non solo di danneggiato) che «il sistema del risarcimento diretto dovrà consentire effettivi benefici per gli assicurati», ottimizzando gestione, controllo dei costi e innovazione dei contratti con clausole che prevedano il risarcimento in forma specifica con sconto sul premio (articolo 14 del Dpr 254/2006). Che si tratti di benefici che spettano ai soli assicurati non lo si ricava solo dal Dpr 254: sul punto si è espressa anche la Corte Costituzionale (si veda l’articolo sotto).
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Non considerati i motivi per cui la legge prevede la procedura diretta
Per quanto sia un’azione “extracontrattuale” di risarcimento del danno, è arduo sostenere che l’indennizzo diretto sia del tutto omologo all’ordinaria azione risarcitoria proponibile da un danneggiato qualsiasi verso la compagnia del responsabile civile. Lo si deduce da un passaggio dedicato alla materia dalla Corte Costituzionale già nel 2009 e da una posizione recentemente espressa dell’Ivass. Due elementi nei quali si può ravvisare la differenza tra il danneggiato in un sinistro stradale e il soggetto al quale viene ceduto il suo credito per il risarcimento del relativo danno.
Questa differenza, assieme ad altri aspetti procedurali (si veda l’articolo sopra), rafforza le perplessità su quanto ha affermato la Cassazione nella sentenza 29113/2025.
La Corte Costituzionale
La particolarissima matrice dell’indennizzo diretto è stata perfettamente rimarcata dalla Corte Costituzionale nella sentenza (180/2009) che ha sancito la facoltatività della procedura e la sua alternatività a quella ordinaria. Secondo la Corte, alla base dell’indennizzo diretto vi è «l’idea che… creando la legge un rapporto diretto tra impresa e cliente, e stimolando la ricerca da parte di quest’ultimo della “miglior compagnia”, risulta forte l’incentivo per le imprese ad investire su concorrenza è qualità». Il che sembra attestare che quella procedura sia dedicata proprio, e solo, a favore dei clienti della compagnia.
D’altra parte, a fronte del carattere opzionale dell’indennizzo diretto, il difetto di legittimazione per il cessionario a far valere il credito acquisito in relazione al sinistro non gli recherebbe alcun pregiudizio. Infatti, egli rimane libero di avvalersi della procedura ordinaria di risarcimento, quella che consente di rivolgersi alla compagnia del responsabile civile.
La posizione dell’Ivass
La recentissima introduzione dell’arbitro assicurativo è stata ritenuta dall’Ivass (Faq 69 degli esiti della pubblica consultazione 1/2025) non applicabile al cessionario del credito, anche nella Rc auto.
La fattura
Per completezza di analisi, va riferito che la Cassazione, nel sostenere l’estensione dell’indennizzo diretto al cessionario, non ha citato l’articolo 149-bis (trasparenza delle procedure liquidative), che in caso di cessione del credito subordina il risarcimento alla presentazione di idonea fattura. Ma la norma è riferita alle sole spese di riparazione e non a quelle di noleggio, che rientravano nella discussione del caso deciso dalla Cassazione.
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