
Articolo di: Avv. Maurizio Hazan, Avv. Luigi Isolabella
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore
Data: 6 Settembre 2025
Ora che il cosiddetto scudo penale per i sanitari è diventato un disegno di legge varato dal Consiglio dei ministri e che le polemiche di inizio agosto sembrano sopite, si può dire che sia stato fatto un passo in avanti verso il miglior bilanciamento degli interessi coinvolti dalla disciplina della responsabilità sanitaria. Si è scelto di semplificare la proposta di riforma molto più articolata e a lungo elaborata dalla commissione per la riforma della colpa medica, istituita presso il ministero della Giustizia e presieduta da Adelchi D’Ippolito. In attesa di vedere se e quali modifiche al Ddl arriveranno durante l’iter parlamentare, possiamo cominciare ad analizzare i punti giuridicamente più rilevanti.
Nuovi equilibri
A inizio agosto l’esame del testo era stato rinviato, asseritamente per divergenze tra i ministeri coinvolti (Salute e Giustizia). Col disappunto di chi (federazioni ordinistiche, società scientifiche e sindacati) reclamava nuove norme, anche per rinforzare l’assetto di tutela degli operatori della sanità già previsto dalla legge Gelli (24/2017). Il testo ora varato è stato presentato dai due ministri con una dichiarazione congiunta che fuga ogni dubbio sulla loro unità di intenti.
Si è così scelto un assetto in parte diverso da quello della legge 24/2017, che già aveva evidenziato la necessità di un punto di equilibrio tra l’affermazione dei principi cui i professionisti devono attenersi nello svolgimento responsabile delle attività di cura e l’esigenza di garantire loro non l’impunità ma la giusta serenità di azione (limitando il più possibile i fenomeni di medicina difensiva, che tanto incidono sui costi del sistema).
Il fronte penale
Il testo varato ora dà anzitutto (capo II e articolo 7) ampio spazio alla disciplina penalistica dell’attività, correggendo le principali criticità emerse in oltre otto anni di legge Gelli e ampliando ulteriormente – pur senza sconfinare in una depenalizzazione tout court – i limiti normativi alla responsabilità colposa degli operatori sanitari (disegnando, quindi, una disciplina globalmente più favorevole).
Da una prima lettura della formulazione prevista dal Ddl per gli articoli 590- sexies e septies del Codice penale – lontana, nella sua linearità, dalle complesse elaborazioni proposte dalla Commissione d’Ippolito – emerge chiaro il ritorno a un’impostazione simile a quella del decreto Balduzzi (Dl 158/2012), basata su una limitazione trasversale della colpa del personale (a prescindere dalla sua qualificazione in termini di prudenza, imperizia o negligenza) e sulla parificazione, in termini di efficacia restrittiva della responsabilità colposa, tra linee-guida codificate (che perdono, quindi, il primato attribuito loro dalla legge Gelli) e buone pratiche cliniche.
Rispetto al decreto Balduzzi, il Ddl esplicita – correttamente – l’indiscusso principio giurisprudenziale per cui linee guida e buone pratiche cliniche possono effettivamente limitare la colpa degli operatori solo se adeguate alle specificità del caso concreto e ribalta la prospettiva di tale limitazione: nel Dl 158/2012, l’adesione a linee guida e buone pratiche cliniche valeva a escludere la responsabilità per colpa lieve, mentre nel Ddl la responsabilità è circoscritta ai soli casi di colpa grave.
Il ricorso al concetto di colpa grave ripristina il parallelismo con l’articolo 2236 del Codice civile, per quanto, con riferimento alla responsabilità penale del personale sanitario, non sia previsto un accertamento sulla speciale difficoltà della prestazione sub iudice. In altri termini, in base al Ddl, gli operatori sanitari che si siano attenuti a linee guida o buone pratiche cliniche adeguate al caso concreto potranno rispondere, in sede penale, solo per colpa grave, a prescindere dal grado di difficoltà della prestazione. Ciò amplia significativamente l’ambito di applicabilità dell’articolo 2236, basato sulla ponderazione espressa dalla corretta selezione delle linee guida o buone pratiche cliniche, e comunque ragionevole per l’oggettiva peculiarità dell’attività medico-chirurgica, che ha margini intrinseci di incertezza e imprevedibilità che la distinguono da altre professioni altrettanto complesse sotto il profilo tecnico.
Il fronte civile
Sul versante civilistico, l’articolo 8 presenta puntuali modifiche alla legge 24/2017. Alcune minime, se non cosmetiche. Altre più rilevanti e tali da indurre profonde riflessioni sul futuro della responsabilità civile sanitaria.
In parallelo con il fronte penale, la modifica dell’articolo 5 della legge Gelli nella parte in cui, individuando le leges artis cui i professionisti della sanità devono attenersi, parifica le linee-guida codificate alle buone pratiche cliniche. Mentre nella versione vigente le buone pratiche sono un parametro “suppletivo” cui riferirsi solo in mancanza delle linee guida, il Ddl aggiunge un comma per il quale «gli esercenti le professioni sanitarie si attengono altresì alle buone pratiche clinico-assistenziali, salve comunque le specificità del caso concreto». Un correttivo di buon senso, date l’assoluta insufficienza dell’attuale produzione di linee guida e la continua e dinamica evoluzione delle esperienze cliniche, a cui non sempre il formale iter di elaborazione di linee guida riesce a star dietro. Per buone pratiche clinico-assistenziali si intendono, grossomodo, tutte quelle generalmente ritenute efficaci, sicure ed appropriate dalla comunità scientifica perché basate su solide prove di efficacia o su un generale consenso sulle pratiche consolidate negli anni. Salva, sempre e comunque, la necessità di tener conto dell’eventuale «specificità del caso concreto», che potrebbe – in certi casi dovrebbe – indurre ad allontanarsi dai riferimenti consolidati.
Di sicuro interesse è l’eliminazione dell’ultima parte del comma 3 dell’articolo 7, che prevede una graduazione del risarcimento in base al rispetto, da parte del medico ausiliario di struttura, delle linee guida. Una delle norme più discusse e meno felici della legge 24/2017: non se ne comprendono del tutto gli effetti (se premiali o punitivi), ferma la non applicabilità alla struttura, se destinataria in proprio della richiesta risarcitoria.
Interessante pure la (ri)affermazione (con altro linguaggio ma stesso significato) dell’inderogabilità della disciplina civilistica (articolo 7, ultimo comma, legge 24/2017). Si vuol definitivamente porre fuori gioco i patti contrattuali che, ancor oggi, tendono a modificare la responsabilità risarcitoria, verso i pazienti o nei rapporti tra la struttura e i suoi ausiliari.
