
Articolo di: Avv. Maurizio Hazan, Avv. Giovanni Paolo Travaglino
Pubblicazione: IlSole 24 Ore
Data: 7 Luglio 2025
Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, se la consulenza tecnica sulla cui base il giudice fonda la propria decisione viola il principio di collegialità disposto dall’articolo 15 della legge 24/2017, la sentenza è nulla.
Lo ha ribadito la Cassazione nella sentenza 15594 dell’11 giugno 2025, affermando che questa nullità, derivante dalla «inosservanza di norma processuale inderogabile», travolge la decisione anche nel particolare caso in cui un accertamento tecnico preventivo sia stato svolto prima dell’entrata in vigore della legge 24/2017 (quando il principio di collegialità non era ancora in vigore) e poi posto alla base di una sentenza resa all’esito di un giudizio promosso successivamente.
La legge 24/2017 ha previsto (all’articolo 8) che chi voglia agire in giudizio per chiedere il risarcimento del danno da responsabilità sanitaria deve, come condizione di procedibilità della domanda, prima proporre un ricorso per accertamento tecnico preventivo (in alternativa alla domanda di mediazione), a seguito del quale il tribunale nomina un collegio peritale che esamina il caso e deposita una relazione tecnica. Quest’ultima dovrebbe anzitutto favorire la composizione bonaria della lite, in un’ottica di deflazione del contenzioso.
Ma nel caso in cui non si componga la lite, la consulenza dovrebbe fungere da ausilio al giudice per decidere il successivo giudizio di merito (laddove incardinato): in concreto, la relazione medico-legale finisce molto spesso per influenzare la decisione della controversia.
Vista la centralità dell’accertamento tecnico nelle cause di responsabilità sanitaria, la legge lo disciplina in modo dettagliato.
Per un verso (con l’articolo 15), prevedendo che il giudice debba (imperativamente) nominare un collegio, composto da un medico legale e da (almeno) uno specialista di branca; per altro verso (all’articolo 8), imponendo a tutte le parti di partecipare al procedimento di consulenza tecnica preventiva e prevedendo l’obbligo per le compagnie assicurative di formulare in questa sede un’offerta di risarcimento o di comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla.
La Cassazione, per spiegare la ratio di questa disciplina, riprende la sentenza 102 del 20 maggio 2021 della Corte costituzionale, che ha affermato che «nel settore della responsabilità medica il principio di necessaria collegialità dell’incarico peritale scaturisce da una valutazione del legislatore circa la delicatezza delle indagini e l’esigenza di perseguire una verifica dell’an e del quantum della responsabilità che sia il più possibile esaustiva e conforme alle leges artis».
Di qui l’esigenza di coniugare l’expertise medico-legale con la preparazione specialistica e le conoscenze pratiche di professionisti incaricati.
Per questa ragione, secondo la Cassazione, deve intendersi superato quell’«orientamento, pure assai diffuso in dottrina e presente anche nella giurisprudenza di merito», secondo il quale, anche a fronte del chiaro dettato normativo, il giudice rimarrebbe libero, nella sua piena discrezionalità valutativa, di fondare il proprio giudizio su una consulenza espletata dal solo medico legale (anche se valutata comunque sufficiente ed esaustiva): la sentenza resa sulla base di una CTU non collegiale sarà sempre e comunque nulla.
Rimane da chiedersi se un accertamento tecnico preventivo disposto senza incaricare un collegio, possa o meno integrare ugualmente la condizione di procedibilità prevista dall’articolo 8 della legge 24/2017.
Ragioni di buon senso e sistematiche potrebbero deporre per la soluzione affermativa, non rispondendo a esigenze di giustizia far ricadere sul ricorrente le conseguenze di una mancanza giudiziale. Ma l’eventuale procedibilità della domanda di merito non sanerebbe il vizio della consulenza, che dovrebbe comunque esser rinnovata durante il giudizio nel rispetto della collegialità imposta dalla legge.
