
Articolo di: Avv. Maurizio Hazan, Avv. Rossella Portaro
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore
Data: 12 Giugno 2025
Un’altra interessante novità introdotta dalla legge di conversione del decreto sulle polizze catastrofali riguarda il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi (Mister prezzi) chiamato a svolgere, in collaborazione con l’Ivass, una funzione di controllo e verifica «per prevenire e limitare eventuali operazioni speculative sui premi assicurativi». Si tratta di una funzione delicata, che va ben oltre alla semplice comparazione dei contratti assicurativi offerti dalle imprese di assicurazione che sarà effettuata da Ivass (come per la RC auto) sul proprio portale informatico dedicato. Mister prezzi dovrà dunque valutare se il prodotto sia tariffato alla clientela in modo corretto, tenendo conto dell’obbligo a contrarre imposto alle compagnie e del principio (articolo 1, comma 105, della legge 213) di proporzionalità del premio al rischio; principio che, pur dovendo tener conto di molte variabili (territoriali, urbanistiche, costruttive ecc.), non sarà facile a declinarsi in concreto nell’ambito di una copertura assicurativa che, per legge, dovrebbe avere ad oggetto, di default, tre tipologie di rischio (sismi, alluvioni e frane) che non sempre sono tutte presenti sull’intero ambito territoriale della nostra penisola. E dovrebbe anche verificare se determinate politiche di prezzo o di offerta finiscano per violare o eludere l’obbligo a contrarre, magari attraverso la previsione di tariffe ingiustamente repulsive o ancora attraverso l’abbinamento sistematico ad altre formule di garanzia (abbinamento che, pur potendo rivelarsi prezioso, come ad esempio per il caso della business interruption, dovrebbe essere sempre essere opzionale e mai obbligatorio).
Proprio con riferimento all’obbligo a contrarre in capo alle imprese di assicurazione, lo stesso trova disciplina prevalentemente nella normativa secondaria, mentre la legge n. 213 (comma 107) si occupa soltanto della sanzione amministrativa (da 100.000 a 500.000 euro) prevista a carico delle compagnie in caso di rifiuto o elusione dell’obbligo. La particolarità della disciplina di settore e la mancanza – a differenza che nella rc auto – di un ramo dedicato alla copertura obbligatoria delle cat nat, ha indotto il regolamento attuativo (articolo 5 del Dm 18/2025) a temperarne la portata, lasciando alle imprese autorizzate all’esercizio del ramo 8 (quello che riguarda la copertura degli eventi naturali) ampi spazi di manovra e di disimpegno. E così è stato previsto un limite di tolleranza al rischio che, una volta superato, segna la cessazione dell’obbligo di assunzione di ulteriori rischi; ma non tutte le imprese abilitate all’esercizio del ramo 8 soggiacciono all’obbligo a contrarre: solo quelle che in concreto «svolgano attività di sottoscrizione di contratti assicurativi… a copertura dei danni di cui alla successiva lettera d)» e cioè: «danni alle immobilizzazioni di cui alla lettera b), direttamente cagionati dagli eventi di cui all’articolo 3»; le immobilizzazioni sono quelle «di cui all’articolo 2424», mentre l’articolo 3 del Dm enuclea i seguenti eventi: «alluvione, inondazione ed esondazione, sisma, frana».
Sembra dunque che solo le compagnie che (già) offrano contratti strutturati nei termini previsti da Dm (o intendano farlo in futuro) siano soggette all’obbligo a contrarre – e debbano perciò essere attrezzate a rispondere alle richieste di copertura delle imprese – e non anche quelle che, pur operando nel settore danni da eventi naturali, propongano coperture di tipo diverso.
