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AssicurativoAvv. Maurizio HazanNews

I Focus del SOLE 24 ORE – Assicurazioni

Articolo di: Maurizio Hazan, Enrico Vittorio Piccolo
Pubblicazione: I Focus del SOLE 24 ORE
Data: 30 Gennaio 2025

Tra i dubbi creati dal testo della norma, la partecipazione di compagnie non iscritte all’Ania e l’utilizzabilità contro frodi assuntive. Nell’occuparsi delle tematiche assicurative, la legge Concorrenza (la 193/2024) dedica l’articolo 21 alla delicata tematica della prevenzione e del contrasto alle frodi assicurative prevedendo la creazione di un sistema informativo antifrode. Esso è destinato, secondo quanto indicato nella rubrica della norma, a operare nell’ambito di rapporti assicurativi non obbligatori. Vedremo però che la rubrica non è allineata al testo della norma.

Questo disallineamento è uno dei motivi per cui anche nel caso dell’archivio antifrode (così come per la scatola nera, si veda a pagina 4) il testo di legge desta alcune perplessità interpretative. Inoltre, vi appaiono alcuni limiti di impostazione, anche se la finalità del testo è chiara e ben condivisibile (si veda l’articolo sotto).

Sistema solo facoltativo

L’articolo 21 della legge 193, nella sua formulazione letterale, assume i connotati di una semplice dichiarazione programmatica, per nulla cogente e perciò apparentemente priva di significativa efficacia. Il legislatore si è infatti limitato a prevedere la possibilità per le imprese assicurative di «istituire, per il tramite della loro associazione (ossia l’Ania, ndr), un sistema informativo sui rapporti assicurativi per rami diversi dalla responsabilità civile automobilistica» che avrà lo scopo di «rendere più efficaci la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti».

La sostanziale facoltatività di tale iniziativa, a cui si sommerebbe la libertà di ciascuna impresa di aderire o meno al sistema (contribuendo, in tal caso, ai costi della realizzazione e della gestione del sistema informativo) rischia di depotenziare fortemente lo strumento: come evidenziato dall’Ivass in sede di audizione parlamentare, l’efficacia e il corretto funzionamento di una banca dati risiede nella completezza, correttezza ed omogeneità dei dati ivi contenuti, che dovrebbero essere alimentati e consultati obbligatoriamente da tutte le imprese operanti nel territorio italiano.

In caso contrario, il nuovo sistema, oltre ad essere inefficace, potrebbe creare squilibri e indirizzare le iniziative dei possibili frodatori verso le compagnie che non alimentano e/o non interrogano la banca dati. È da comprendere, poi, se l’adesione al sistema, sia riservata soltanto alle compagnie iscritte all’Ania o possa essere comunque aperta a tutte le imprese operanti sul territorio.

Il campo di applicazione

Sul piano dei contenuti, il testo della norma, prevedendo che l’archivio antifrode riguardi tutte le assicurazioni diverse dalla Rc auto, sembra ampliare la portata oggettiva della disposizione rispetto alla rubrica, che ne circoscrive invece l’operatività a tutti i «rapporti assicurativi non obbligatori». Se così fosse, il nuovo sistema finirebbe, del tutto immotivatamente, per non riguardare importanti assicurazioni obbligatorie, quali la Rc sanitaria, la Rc caccia, la Rc degli intermediari assicurativi, la copertura per le calamità naturali eccetera.

Ma il corpo della disposizione corregge il tiro, escludendo espressamente i soli «rapporti assicurativi per rami diversi» dalla Rc auto. Includendo così – di converso – tutti i restanti rami danni e, in assenza di esclusioni esplicite, le polizze dei rami vita. Si può ritenere che sia questa la lettura più convincente, che tra l’altro sarebbe giustificata dal fatto che nella Rc auto già esiste (e sia anche ben funzionante), l’Archivio informatico integrato antifrode (Aia). Certo, un miglior raccordo tra la rubrica e il testo della disposizione sarebbe stato, quantomeno, auspicabile.

Le regole sui dati

Il sistema, così recita la norma, sarà alimentato dai sistemi informativi delle singole compagnie ed è sottoposto alla vigilanza dell’Ivass, che individuerà le regole di accesso e alimentazione, nonché i dati da trattare, con proprio regolamento, da adottare sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l’Antitrust, previa consultazione delle compagnie e dell’Ania.

Dubbio sulle frodi assuntive

Rimane da comprendere se il nuovo archivio antifrode possa essere utilizzato, oltre che per le finalità connesse con la liquidazione dei sinistri – le sole espressamente menzionate dall’articolo 21, comma 2 – anche per contrastare le frodi in fase assuntiva; e in tal senso non paiono ravvisarsi ragioni ostative.

Anzi, il terreno di elezione della migliore educazione assicurativa e l’ambito di più efficace prevenzione in radice delle frodi va individuato proprio nel momento genetico della relazione contrattuale e dunque nella fase delle trattative tra contraente e compagnia, in vista di una corretta rappresentazione del rischio assunto in polizza. È in quel momento che spesso si insinuano i non rari tentativi di garantirsi per danni in realtà già avvenuti o di ottenere coperture per rischi (specie sanitari o personali) di tale gravità da non essere sostanzialmente assicurabili.