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Avv. Maurizio HazanNews

Liti sulle polizze, dal 15 gennaio si apre la strada del ricorso all’Arbitro

Liti sulle polizze, dal 15 gennaio si apre la strada del ricorso all’Arbitro

Articolo di Avv. Maurizio Hazan
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore
Data: 22 Dicembre 2025

Sarà operativo tra meno di un mese l’Arbitro assicurativo istituito presso l’Ivass, il nuovo strumento di risoluzione alternativa delle controversie in materia assicurativa. Con il provvedimento 160/2025, l’Ivass ha infatti dichiarato l’avvio dell’Arbitro assicurativo e nominato i componenti del Collegio (al momento unico) incaricato di decidere i ricorsi che si potranno presentare a partire dal prossimo 15 gennaio 2026.
A regolare il funzionamento dell’Arbitro è stato il decreto ministeriale 215/2024, che ha stabilito che il processo è telematico e integralmente documentale: le parti, salvo casi particolari, non devono comparire, la procedura è sostanzialmente gratuita (il ricorrente deve versare un contributo di 20 euro e non è obbligatoria l’assistenza di un avvocato) e la decisione deve essere assunta inizialmente 90 giorni, prorogabili una volta soltanto.

Il raggio d’azione
La procedura può essere avviata soltanto dagli aventi diritto a prestazioni assicurative – clienti, beneficiari e terzi danneggiati nella Rc auto e Rc medica – anche se non consumatori e persino se società o persone giuridiche (purché non cessionari del credito). Non possono invece ricorrere le imprese e gli intermediari.
L’ambito di applicazione della nuova procedura è, teoricamente, vastissimo: comprende le controversie che riguardano l’accertamento di diritti, anche risarcitori, obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi assicurativi o l’inosservanza delle regole di comportamento previste per l’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa. Occorre però che siano controversie derivanti da un contratto di assicurazione effettivamente stipulato tra le parti: le regole di condotta violate potrebbero anche riguardare la fase precontrattuale (ad esempio inadempimento degli obblighi di corretta profilazione delle esigenze assicurative dell’assicurato) ma il loro impatto dovrebbe comunque riverberarsi sulla (contestata) validità della polizza poi acquistata dal cliente. Tra le ragioni di lite potrebbero esserci, ad esempio, l’interpretazione della polizza, la portata o la validità dell’esclusione di una copertura o di altre clausole contrattuali, la mancata esecuzione di una prestazione o il mancato rilascio di determinati documenti.

Il procedimento
Il ricorso è assoggettato a varie condizioni di ammissibilità, tra le quali la sua determinatezza, il carattere documentale della controversia, l’inesistenza di altre procedure giudiziali o di giustizia alternativa e, soprattutto, il fatto che sia stato previamente presentato un reclamo all’impresa (o all’intermediario) con il medesimo oggetto. L’Arbitro può essere infatti adito entro 12 mesi dall’infruttuosa scadenza del termine di risposta a quel reclamo o dalla comunicazione del suo non accoglimento.
Il contraddittorio è assicurato da una rigida scansione dei tempi rispettivamente assegnati alle parti per dedurre e controdedurre con apposite memorie inoltrate digitalmente tramite la segreteria tecnica dell’Arbitro: la mancata partecipazione dell’impresa e dell’intermediario non è specificamente sanzionata ma dà luogo ai rischi della “contumacia” e di una decisione assunta sulla base delle sole allegazioni e dei documenti prodotti dal ricorrente.
Nel procedimento non è ammessa alcuna istruttoria, tecnica o testimoniale: la decisione verrà presa allo stato degli atti e sulla base dei documenti tempestivamente prodotti dalle parti.
Quando viene domandato l’adempimento di una prestazione pecuniaria o il risarcimento di un danno, il decreto 215 prevede alcuni limiti di valore: 300mila euro, per le polizze vita di puro rischio morte; 150mila euro per le altre coperture vita e 25mila euro per tutti i contratti del ramo danni. Per le richieste risarcitorie di terzi danneggiati dalla Rc auto e dalla Rc sanitaria il limite scende a 2.500 euro (non però, almeno così sembra alla luce del tenore testuale della norma, in caso di indennizzo diretto).

La decisione
La decisione dell’Arbitro non è vincolante, quindi un eventuale esito sfavorevole non pregiudica, per entrambe le parti, la possibilità di agire in giudizio. Non vi sono, per il ricorrente, spese di soccombenza, mentre l’impresa o l’intermediario resistente sono rispettivamente tenuti, in caso di accoglimento del ricorso, a un contributo di 200 e 100 euro.
Dato che non è vincolante, la decisione sfavorevole potrebbe non essere ottemperata, ma è prevedibile che il discredito che ne potrebbe derivare sarà spesso motivo di adesione, anche in caso di disaccordo. Non è chiaro come la notizia dell’inadempimento debba esser resa: è ragionevole pensare che, a tutela della propria immagine, le imprese e gli intermediari specifichino dettagliatamente, nel loro sito, le ragioni che hanno portato a disattendere la decisione.
D’altra parte è forte l’idea che l’intervento dell’Arbitro possa, indirettamente, stimolare l’apertura di parallele attività di vigilanza volte a contestare, e se del caso, sanzionare eventuali condotte scorrette delle imprese e degli intermediari.
Ciò non dovrebbe accadere, in teoria: l’Arbitro assicurativo è un organo imparziale, anche se costituito in seno all’Ivass. Deve decidere su questioni privatistiche e non svolge attività di vigilanza, né a tutela del mercato né dei consumatori. Le stesse associazioni dei consumatori sono abilitate a ricorrere non nell’interesse della “categoria”che rappresentano ma in quanto legittimate a difendere, previo espresso conferimento di procura, i diritti individuali del singolo consumatore o cliente ricorrente.