
Tassi maggiorati anche per i risarcimenti danni
Articolo di: Avv. Maurizio Hazan, Avv. Filippo Martini
Il Sole 24 Ore – 8 Agosto 2026
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Resistere in giudizio potrebbe costare oltre il 10% l’anno, anche nelle controversie sul risarcimento danni, inclusi quelli legati a responsabilità sanitaria e Rc auto. È il potenziale effetto dell’ordinanza 22 luglio 2026, n. 23891, con cui la Terza sezione civile della Cassazione afferma che il tasso d’interesse maggiorato previsto dall’articolo 1284, comma 4 del Codice civile si applica «a qualsiasi domanda di condanna al pagamento d’una somma di denaro, quale che sia la fonte dell’obbligazione dedotta in giudizio».
Il tasso è quello previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, assai più alto dell’interesse legale ordinario che oggi sembra il criterio più adottato dai giudici di merito nelle cause risarcitorie. La portata economica della pronuncia è evidente, soprattutto nelle cause di elevato valore e lunga durata: su una lite da 1 milione di euro che duri due anni, la differenza tra i due tassi porta un aggravio sui 170.000 euro.
Il principio, pur non del tutto nuovo (si veda la pronuncia 61/2023 della stessa Cassazione) è, però, tutt’altro che pacifico. La stessa ordinanza del 22 luglio dà atto di consistenti orientamenti contrari, espressi, con varie argomentazioni, da numerose pronunce della Cassazione, che pure di recente hanno escluso l’applicazione del comma 4 ai crediti risarcitori (ritenendolo pensat0 solo per le obbligazioni pecuniarie di fonte negoziale e comunque per debiti di valuta).
Ma l’ ordinanza del 22 luglio liquida tali orientamenti come «agevolmente superabili» e perciò esclude la necessità di investire della questione le Sezioni unite. Lo fa poggiandosi su fini elaborazioni dogmatiche e, soprattutto, su un’interpretazione razionale del comma 4: introdotto col Dl 132/2014, venne concepito «per indurre il debitore ad un pronto adempimento, e tale esigenza non cessa sol perché la fonte dell’obbligazione sia la legge o un fatto illecito, invece che il contratto». Questo passo dell’ordinanza è in linea con la relazione illustrativa di quel Dl, che dichiarava, in generale, di voler evitare che «i tempi del processo civile diventino una forma di finanziamento al ribasso».
Questa è una ricostruzione di indubbia forza. Ma i tanti precedenti contrari pongono un’obiezione altrettanto concreta. Nelle liti risarcitorie il processo serve spesso proprio a stabilire esistenza della responsabilità e corretta misura del danno. Il convenuto non sempre resiste per ritardare un pagamento certo: può trovarsi a contrastare una richiesta molto superiore al dovuto. Vi sono poi controversie, specie di responsabilità sanitaria, in cui una conferma di imputazione colposa, o un’esatta misurazione del danno, possono esserci solo dopo lunghi e dibattuti approfondimenti istruttori. Si pongono dunque possibili paradossi (colti da Cassazione n. 6696/2026): l’applicazione indiscriminata dei “super interessi” ai crediti risarcitori potrebbe disincentivare l’esercizio del diritto di difesa e, specularmente, incentivare (a fronte di crediti incerti nel quantum) domande sproporzionate, data la pressione economica che il tasso maggiorato crea. Potrebbe persino essere ostacolata la definizione stragiudiziale: il creditore avrebbe interesse a introdurre comunque la causa, per far decorrere un saggio superiore a quello applicabile in caso di accordo. E anche gli eventuali “ritardi” del giudice ricadrebbero più severamente sul responsabile. La funzione deflattiva della norma rischierebbe così di rovesciarsi, in certi casi, nel suo contrario.
Ulteriore elemento di riflessione è nella pronuncia delle Sezioni unite n. 12449/2024: vi si evidenzia che gli interessi maggiorati devono essere oggetto di specifica domanda fondata sull’esistenza di peculiari presupposti, suscettibili di autonomo accertamento. Ciò rende meno agevole considerare i “super interessi” come un automatismo applicabile indistintamente a ogni condanna pecuniaria.
Restano interrogativi sul metodo: pronunce recenti e non meno autorevoli sviluppano argomenti letterali, sistematici ed economici di segno opposto. Considerarli tutti definitivamente superati senza il vaglio delle Sezioni unite pare scelta netta e impegnativa. Più che chiudere il dibattito, l’ordinanza 23891/2026 pare rilanciarlo, con una domanda destinata a seguire il processo civile dei prossimi anni: chi deve sopportare il costo economico del tempo della giustizia?
