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Avv. Maurizio HazanNews

Strutture sanitarie e pazienti: obbligo di sorveglianza su misura

Strutture sanitarie e pazienti: obbligo di sorveglianza su misura
Avv. Maurizio Hazan
Il Sole 24 Ore – 23 Febbraio 2026

L’obbligo di sorveglianza dei pazienti ricoverati in una struttura sanitaria non è assoluto, ma va valutato caso per caso, in relazione al rischio che il paziente possa causare danni ad altri o subirne; e, ai fini di questa valutazione del rischio, rilevano l’età, la capacità di intendere e di volere e la malattia fisica o psichica del paziente. Lo ha chiarito la Cassazione che, con l’ordinanza 31998/2025, ha ricostruito il perimetro degli obblighi contrattuali di cura, assistenza e protezione incombenti sulla struttura a tutela dei propri pazienti.

La vicenda

Il caso deciso dalla Cassazione era balzato agli onori della cronaca nel 2010. Si tratta del rapimento di un neonato in ospedale, avvenuto a poche ore dalla nascita, mentre era affidato alla madre; una donna sconosciuta, indossando un’uniforme da infermiera, era entrata nella stanza e aveva preso il bimbo, dicendo che doveva essere sottoposto a una visita. Il neonato venne quasi subito ritrovato a casa della rapitrice ma per lo spavento patito e le successive crisi depressive i genitori chiesero il risarcimento del danno alla struttura sanitaria, ritenendola responsabile della violazione degli obblighi di protezione, custodia e vigilanza assunti verso i propri pazienti nell’ambito del “contratto di spedalità”.

Il Tribunale, in primo grado, condannò l’Asl a pagare una somma ai genitori come risarcimento del danno. Ma la pronuncia fu ribaltata dalla Corte d’appello con una decisione ora confermata dalla Cassazione.

La decisione
La Suprema corte ha escluso la responsabilità della struttura perché non si poteva ravvisare a suo carico uno specifico obbligo di sorveglianza sul neonato, dato che era affidato direttamente alla madre, in quel momento anche in compagnia della sorella.

La Cassazione ha anche escluso che si possa configurare una responsabilità della struttura per non aver identificato la donna all’ingresso né controllato la sua circolazione nei reparti, «atteso che nessuna prescrizione in tal senso è prevista per gli ospedali pubblici e aperti al pubblico, nei quali (…) durante l’orario di visita resta libero sia l’accesso alla struttura sanitaria che ai suoi diversi reparti».

Perciò l’Ospedale – pur tenuto a una prestazione di cura e assistenza post partum della paziente e del neonato – non aveva alcun particolare obbligo di controllo e di custodia assimilabile a quello invece esigibile nel caso in cui il bimbo, senza l’assistenza di un genitore, fosse stato rapito mentre si trovava nel “nido” dell’ospedale. Caso questo in cui la Cassazione (sentenza 6707/1987) aveva in passato affermato la piena responsabilità della struttura per non aver adeguatamente presidiato gli accessi a un reparto interamente affidato alla sua sorveglianza e non liberamente frequentabile da persone diverse dal personale addetto.

Le motivazioni

Nel motivare la propria decisione la Cassazione ha spiegato che dal “contratto di spedalità” tra il paziente e la struttura sanitaria derivano naturalmente, a carico della seconda, in base all’articolo 1374 del Codice civile:
l’obbligazione principale di apprestare al paziente le cure richieste dalla sua condizione, che la struttura adempie mediante il personale sanitario, rispondendone in base all’articolo 1228 del Codice civile;  alcune altre obbligazioni accessorie di carattere organizzativo-alberghiero, che la struttura adempie direttamente, rispondendone in base all’articolo 1218 del Codice civile; l’obbligazione di assicurare la protezione, mediante sorveglianza, delle persone di menomata o mancante autotutela.

Ma l’estensione e il contenuto delle prestazioni diverse da quelle di cura variano in relazione alle circostanze del caso concreto e dell’esigenza di prevenire il rischio che il paziente possa, a seconda delle circostanze, causare danni ad altri o subirne. L’obbligazione di vigilanza, dunque, è tanto più stringente, quanto maggiore è il rischio che il degente possa causare danni o patirne.

Non si può dunque sostenere che sulla struttura incomba sempre e comunque un obbligo giuridico di garanzia, fonte di responsabilità oggettiva. La struttura ha invece un obbligo di sorveglianza commisurato ai rischi in concreto incombenti sul degente, sempre che gli stessi rientrino «nello spettro della prevedibilità».

Nel caso esaminato, poi, l’azione della falsa infermiera avrebbe inciso sul nesso di causa, integrando una «condotta illecita (dolosa) sopravvenuta, idonea ad interrompere la relazione causale tra l’inadempimento e l’evento e a porsi come causa esclusiva di questo».

I precedenti
In senso analogo la Cassazione si era pronunciata con l’ordinanza 25288/2020 in relazione al caso di una paziente psichiatrica che si era procurata gravissime lesioni a un occhio nonostante l’impiego, da parte dell’ospedale, di tutte le misure di contenzione in concreto utilizzabili. Il gesto con cui la donna si era ferita era stato del tutto repentino e imprevedibile: la Corte ha escluso dunque la responsabilità della struttura rilevando che nel caso di specie si fosse verificata «quella causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile la prestazione». Sullo sfondo c’è l’incertezza teorica sulla natura della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria. Una responsabilità che sembra variare in relazione alle differenti prestazioni a cui la struttura è tenuta e che tende il più delle volte a non qualificarsi in termini oggettivi ma sottende la violazione colposa di standard di diligenza variabili. In questo senso, del resto, la Suprema corte (nella sentenza 6386 del 2023) ha escluso la responsabilità oggettiva anche a fronte di danni derivanti da infezioni nosocomiali insorte all’interno della struttura.