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Catastrofi NaturaliNews

Società tra professionisti tenute alla stipula

Articolo di: Avv. Francesca Colombo
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore
Data: 21 Marzo 2025

L’articolo 1, comma 101, della legge 213/2023 prevede che le imprese siano tenute a stipulare la copertura per i rischi catastrofali entro il 31 marzo 2025. Entro quale data, dunque, bisogna stipulare la copertura in base alla legge: 31 marzo o 1 aprile?
L’espressione «entro il 31 marzo» significa che la data ultima entro cui stipulare una polizza a copertura dei rischi catastrofali è proprio il 31 marzo. Pertanto il 1 ° aprile 2025 tutte le imprese tenute a iscriversi nel relativo Registro dovranno essere assicurate da una polizza conforme alle previsioni di legge. Eventuali polizze in corso al 1 ° aprile, relative a rischi Cat N at ma non conformi, potranno essere mantenute in vita a condizione che vengano adeguate alle prescrizioni di legge entro il prossimo rinnovo o la prima scadenza di pagamento utile. In presenza di polizza collettiva ad adesione (contraente collettivo e singoli assicurati), a quali scadenze si applica la disciplina transitoria?
A quella del contratto collettivo o dei singoli periodi di copertura delle adesioni individuali? Dalla data di scadenza delle singole coperture individuali, che dovranno dunque essere adeguate a legge entro la data del loro eventuale rinnovo.
I soggetti e gli enti tenuti ad assicurarsi sono solo le imprese nella sezione ordinaria del Registro delle imprese?
No. L’interpretazione prevalente, tesa ad ampliare la platea degli assicurati, è coprire le esigenze di rischio anche dei soggetti meno dimensionati ( come artigiani e piccoli imprenditori) e più in generale di tutte le imprese per cui è normativamente prevista l’iscrizione nel Registro delle imprese, in qualsiasi sezione e per qualsiasi finalita?, secondo il Codice civile, le leggi speciali o la normativa regolamentare o attuativa, tempo per tempo vigenti. Il libero professionista, anche se inserito in uno studio professionale associato, è tenuto ad assicurarsi? No, non si tratta infatti di soggetto tenuto ad iscriversi al Registro delle imprese. Non è tenuto ad assicurarsi nemmeno lo studio professionale associato per la medesima ragione. Al contrario le società tra professionisti (Stp) e le società tra avvocati (Sta), in quanto iscritte al Registro delle imprese, sono considerate, secondo l’opinione prevalente, obbligate, anche se la loro attività prevalente non è assimilabile a quella di una vera e propria impresa. La copertura obbligatoria prevista dalla legge 213/2023 copre tutte le casistiche di evento naturale catastrofale e tutti i danni provocati dall’evento alle immobilizzazioni oggetto di garanzia?
No. Gli eventi coperti obbligatoriamente e tassativamente sono terremoti, alluvioni, inondazioni, esondazioni e frane. Non sono compresi, tra gli altri, le bombe d’acqua, i maremoti e le eruzioni vulcaniche. I danni coperti sono quelli direttamente arrecati dall’evento ai beni in garanzia, con esclusione dei danni indiretti quali la perdita di produttività e di profitto. E con esclusione dei danni ( con) causati dal comportamento attivo dell’uomo e da eventi catastrofali non naturali ( ad esempio guerra od esplosioni nucleari) È’ possibile chiedere all’assicuratore una copertura più ampia, che comprenda anche gli eventi e i danni che non rientrano nel perimetro della garanzia di legge, come ad esempio l’indennizzo per la perdita di guadagno a causa della forzata inattività (business interruption)?
Sì, è possibile e in certi casi auspicabile. La compagnia non sarà però sempre tenuta ad assumere quei maggiori rischi, ma lo potrà fare se avrà realizzato un prodotto idoneo a coprirli. Quali compagnie distribuiscono le coperture cat nat di legge? E in cosa consiste il loro obbligo a contrarre?
Sono le compagnie abilitate all’esercizio in Italia del «ramo 8» danni, che già svolgano o comunque intendano svolgere «attività di sottoscrizione di contratti assicurativi, a livello singolo o di gruppo» aventi ad oggetto gli specifici eventi catastrofali precedentemente descritti. Sono assoggettate all’obbligo a contrarre e dunque tenute a quotare e accettare, alle condizioni di legge, tutte le proposte di copertura loro presentate dalle imprese tenute ad assicurarsi. Eventuali abbinamenti con altre garanzie aggiuntive potranno essere proposti alla clientela, in aggiunta alla copertura base di legge, soltanto in via opzionale, a scelta della clientela medesima. Tra le immobilizzazioni materiali che devono essere coperte rientrano anche i fabbricati, che talvolta possono essere in comproprietà con altri soggetti, magari non imprenditori, o inseriti in complessi condominiali. Il proprietario imprenditore li deve comunque assicurare, comprendendo nella polizza le parti comuni?
Sì, in questo senso dispone l’articolo 1 del Dm 18, che descrive il fabbricato come l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate «nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni»