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Sinistri, più verifiche sui risarcimenti per i danni subiti dai terzi trasportati

Articolo di: Avv. Maurizio Hazan, Avv. Enrico Vittorio Piccolo
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore
Data: 24 Novembre 2025

Arrivano le nuove Linee guida per le richieste di risarcimento dei terzi trasportati quando è previsto l’intervento del Fondo di garanzia delle vittime della strada.

Le Linee guida, elaborate da Consap in collaborazione con Ania e Ivass, diventeranno operative per i sinistri denunciati da lunedì prossimo, 1° dicembre. Nel dettaglio, si occupano della gestione delle richieste risarcitorie dei terzi trasportati su veicoli assicurati che abbiano riportato danni a seguito di sinistri in cui sono coinvolti veicoli non coperti dalla Rc auto o non identificati.

Il tema riguarda le procedure di liquidazione promosse dai terzi trasportati in base all’articolo 141 del Codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 209/2005), norma che la Cassazione a Sezioni unite (sentenza 35318/2022) ha ritenuto applicabile anche a queste casistiche.

Le nuove Linee guida intervengono su queste procedure, aumentando i controlli e le cautele, con l’obiettivo di avviare proficue e franche collaborazioni istruttorie tra le compagnie dei vettori e le imprese designate a liquidare i danni, volte a prevenire contenziosi, condotte fraudolente e disaccordi in sede di rivalsa e, al contempo, garantire da subito un’efficace presa in carico della pretesa risarcitoria del terzo trasportato.

L’istituto
Nel sistema dell’assicurazione obbligatoria della Rc auto il terzo trasportato, quando subisce un danno, gode di uno statuto risarcitorio privilegiato, dato che è, nella quasi totalità dei casi, vittima incolpevole di un sinistro causato da altri. Per questo può agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui era trasportato, attivando la procedura prevista dall’articolo 141 del Codice delle assicurazioni.

La sentenza delle Sezioni unite 35318/2022 ha chiarito che l’azione diretta prevista dall’articolo 141 del Codice delle assicurazioni in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall’ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell’assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito e purché nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli.

Inoltre, le Sezioni unite del 2022 hanno affermato che la procedura diretta dell’articolo 141 del Codice delle assicurazioni può «operare anche nel caso in cui uno dei veicoli coinvolti non venga identificato o risulti privo di copertura assicurativa».

In questi casi, il terzo trasportato danneggiato può chiedere il risarcimento all’assicuratore del vettore, che, ricorrendo i presupposti di legge, dovrà anticipare la liquidazione del danno e poi rivalersi (per l’intero o pro quota) sul Fondo di garanzia: o meglio, sulla compagnia designata da Ivass e incaricata di prendersi carico della copertura del veicolo non assicurato o non indentificato.

Le nuove indicazioni
Le Linee guida prevedono che l’assicuratore del vettore, una volta ricevuta la richiesta di liquidazione in base all’articolo 141 del Codice delle assicurazioni, lo comunichi entro dieci giorni all’impresa designata dal Fondo, per determinare, di comune accordo, la situazione di responsabilità.

Se si conviene la responsabilità esclusiva del veicolo non assicurato, il Fondo di garanzia può avocare a sé la gestione del sinistro. Questa regola ricorda quella prevista dall’articolo 141, comma 3, del Codice delle assicurazioni, che consente all’impresa del responsabile civile di intervenire in giudizio, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato e chiedendo di estromettere quella del vettore. Ma la differenza tra la norma di legge e le Linee guida sta nel fatto che queste ultime prevedono l’intervento del Fondo già in fase stragiudiziale: il che potrebbe non incontrare l’interesse del danneggiato, che può pretendere dall’assicuratore del vettore la formulazione dell’offerta, congrua e motivata, entro gli stretti termini previsti dal combinato disposto degli articoli 141 e 148 del Codice delle assicurazioni. Per tale ragione, le Linee guida prevedono che il danneggiato debba prestare il proprio esplicito consenso all’assunzione della lite da parte dell’impresa designata.

Se invece si afferma l’esistenza di un concorso di colpa, l’assicuratore del vettore gestisce in proprio il sinistro, pur dovendosi impegnare a predefinere la quota di responsabilità insieme all’impresa designata. Anche in vista di ciò, le Linee guida stabiliscono in maniera dettagliata le procedure, i criteri per l’accertamento della responsabilità e per la valutazione e quantificazione del danno. Procedure che dovranno peraltro tener conto del rispetto dei termini previsti dall’articolo 141 del Codice delle assicurazioni per formalizzare l’offerta o respingere la liquidazione.

Viene poi prevista l’istituzione di un Osservatorio congiunto formato da otto membri con rotazione biennale dei partecipanti, composto da rappresentanti di Ania, Consap, imprese designate e imprese di portafoglio, con funzioni di coordinamento e monitoraggio sulla concreta applicazione delle Linee guida, anche al fine di proporre eventuali modifiche o integrazioni procedurali.

PAROLA CHIAVE
#Fondo di garanzia vittime della strada
Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, gestito da Consap (concessionaria servizi assicurativi pubblici), si occupa di risarcire i danni da incidenti stradali causati da veicoli non identificati, non assicurati, che circolano contro la volontà del proprietario o assicurati con imprese in liquidazione coatta.