
Articolo di: Avv. Maurizio Hazan, Avv. Filippo Martini
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore
Data: 2 Giugno 2025
Il mancato rispetto dei criteri di chiarezza e sinteticità nella redazione del ricorso può portare non solo alla dichiarazione di inammissibilità dell’atto, ma anche alla condanna del ricorrente a pagare una somma per “lite temeraria”. È accaduto con l’ordinanza 12111 del 7 maggio, con cui la Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso «incoerente nei contenuti e oscuro nella forma», condannando d’ufficio il ricorrente a pagare all’altra parte una somma stabilita in via equitativa, in base all’articolo 96, comma 3, del Codice di procedura civile.
Il caso
La particolarità del caso stava nel fatto che – secondo la Cassazione – il ricorso, oltre che imperniato su una narrativa oscura e ridondante, fosse addirittura «privo dell’esposizione dei fatti salienti del giudizio» e di una «chiara esposizione del contenuto della sentenza impugnata», oltre che di «qualsiasi ragionata censura avverso quest’ultima». Si tratta di contenuti richiesti, a pena di inammissibilità, dall’articolo 366 del Codice di procedura civile.
Di qui la censura di inammissibilità del ricorso. Inoltre, la Cassazione ha condannato il ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 8.800 euro. Il ricorrente è stato anche condannato d’ufficio a pagare una somma ulteriore, quantificata sempre in 8.800 euro, perché, come si legge nella pronuncia, «l’incolmabile iato tra i contenuti del ricorso e i requisiti di contenuto- forma prescritti dall’articolo 366 del Codice di procedura civile» rende palese «quanto meno una colpa grave nella proposizione dell’impugnazione».
Questa, dunque, la più significativa novità, che finisce per equiparare alle – più gravi – ipotesi di abuso del processo (ravvisabili in iniziative giudiziarie pretestuose o consapevolmente infondate) la sostanziale indecifrabilità degli atti processuali (e, in questo caso, delle ragioni di gravame esposte nel ricorso per cassazione).
Tale applicazione dell’articolo 96 comma 3 del Codice di procedura civile (forse un po’ forzata) attesta la sempre maggiore attenzione che la giurisprudenza di legittimità riserva al rispetto delle regole della corretta dialettica processuale, per orientare gli operatori del diritto a seguire uno stile espositivo asciutto, efficace e mirato all’essenziale.
La riforma
Del resto, proprio a seguito delle modifiche al Codice di procedura civile introdotte dalla riforma Cartabia (decreto legislativo 149/2022), i principi di chiarezza e sinteticità degli atti sono stati codificati nell’ordinamento processuale civile attraverso la modifica di alcune norme che regolano le modalità di esposizione delle istanze davanti a tutte le giurisdizioni e, a maggior ragione, di fronte alle corti superiori.
La norma generale è stata introdotta modificando l’articolo 121 del Codice di rito, oggi intitolato «Libertà di forme. Chiarezza e sinteticità degli atti», che dispone che gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo, purché siano redatti in modo chiaro e sintetico. Sotto il profilo più strettamente formale, poi, l’articolo 46 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile ha previsto l’introduzione con decreto di specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell’atto; il mancato rispetto di queste specifiche tecniche (che sono state varate con il decreto ministeriale 110/2023) non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo.
Questi principi generali sono stati declinati negli articoli del Codice relativi alla redazione dei singoli atti delle parti. Così, l’articolo 163 del Codice di procedura civile è stato riformulato prevedendo tra i requisiti dell’atto di citazione «l’esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni». Mentre l’articolo 366 del Codice di procedura civile dispone che il ricorso per cassazione deve contenere (a pena di inammissibilità) «la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso», nonché la «chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano».
Tutto questo apparato, orientato a tutelare il diritto di difesa nel rispetto dei principi del corretto esercizio del contraddittorio e dell’impiego delle risorse economiche destinate dalla collettività all’esercizio più efficiente della funzione di tutela dei diritti della persona, risponde alla regola del giusto processo e della sua durata ragionevole (articoli 111 Costituzione e 6 Convenzione europea diritti dell’uomo). Né riguarda soltanto gli atti presentati dalle parti in causa, ma anche le modalità di redazione delle decisioni giudiziali, le quali (in base agli articoli 132 del Codice di procedura civile e 118 delle disposizioni di attuazione) devono anch’esse essere concise e facilmente intelleggibili.
