
Sci, polizza Rc e casco necessario per tutti, quali sanzioni previste
Articolo di: Avv. Filippo Martini – Avv. Francesca Colombo
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore – L’ESPERTO RISPONDE
16 Febbraio 2026
Attratto e affascinato dalle gare olimpiche ho deciso, per la prima volta nella mia vita, di provare a sciare. Ho degli obblighi in qualità di fruitore delle piste da sci e degli impianti di risalita? Quali?
Sì. Innanzitutto, si deve rilevare come negli ultimi anni si sia assistito ad un aumento del turismo sportivo invernale e, in particolare, dell’attività sciistica. Al crescere del numero dei fruitori delle piste da sci è però seguito, purtroppo, un aumento esponenziale degli “incidenti” sulla neve, molto spesso dovuti all’uso di attrezzatura non adeguata e/o a comportamenti non prudenti e non consoni alle proprie capacità degli sciatori.
Il Dlgs 40/2021
A tal proposito il Dlgs 40/2021, dedicato proprio alla sicurezza delle discipline sportive invernali, prevede un capo dedicato alle “Norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili”. Pertanto, quando si decide di praticare lo sci è importante sapere che è obbligatorio indossare il casco protettivo (articolo 17), che deve essere conforme alle prescrizioni tecniche e contrassegnato con il marchio CE. L’obbligo vale anche per chi pratica snowboard, telemark, slitta e slittino.
Inasprite le sanzioni
Il Dl 96/2025, che ha esteso a qualsiasi fruitore delle piste da sci (a prescindere dall’età), l’obbligo di indossare il casco, ha altresì inasprito il regime sanzionatorio in caso di inosservanza del suddetto obbligo: oltre al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 100 a 150 euro (già prevista), oggi, in caso di reiterazione della violazione, è previsto il ritiro o la sospensione dello skipass (titolo di accesso agli impianti di risalita) per un periodo da uno a tre giorni.
Altri obblighi
La normativa impone anche di rispettare le regole previste per l’uso delle piste da sci. A questo proposito il gestore delle piste è tenuto a dare evidenza di tali regole mediante affissione delle stesse alle biglietterie, alla partenza degli impianti e agli accessi delle piste (articolo 18).
In generale, vige un obbligo di tenere una condotta prudente proporzionata alle proprie capacità e alle caratteristiche della pista che si decide di affrontare, tale anche da non costituire pericolo per l’incolumità propria o altrui. Non potrà dunque considerarsi prudente la condotta di un principiante che affronta una pista nera con una velocità tale da non permettergli di controllare gli sci. La sanzione prevista per il suddetto obbligo è da 50 a 150 euro. Inoltre, salvo il caso in cui il fatto non sia penalmente rilevante (omissione di soccorso), se si trova una persona sulle piste in difficoltà si è obbligati a prestare assistenza o a informare il gestore dell’incidente, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa di una somma da euro 250 a euro 1000 (articolo 23);
Poi, è vietato percorrere a piedi e con le racchette da neve le piste da sci, fatto salvo il caso di urgente necessità. Il divieto vale anche per la risalita, salvo che il gestore non abbia autorizzato la pratica (articolo 24). La sanzione irrogabile in questo caso è da 100 a 150 euro;
Polizza necessaria
È obbligatorio essere in possesso di una polizza che copra la responsabilità civile verso terzi (articolo 30). In caso di violazione del suddetto obbligo è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a 150 euro oltre al ritiro dello skipass (articolo 33). L’obbligo non si estende allo sci di fondo, ipotesi in cui la copertura resta del tutto facoltativa.
Infine, è vietato sciare in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche, pena l’irrogazione di una sanzione da euro 250 a euro 1000 (articolo 31). Sono poi previste anche delle regole per le persone con disabilità che decidono di usufruire delle piste da sci.
Quale deve essere la mia condotta approcciando a una discesa? Quali sono le regole della responsabilità civile? Non essendo uno sciatore esperto devo avere maggiori o minori attenzioni in discesa rispetto agli altri utenti?
Deve essere prudente e avere riguardo alle mie capacità e alle condizioni delle piste al momento della discesa (articolo 18 del Dlgs 40/2021). Il successivo articolo 27 prevede che lo sciatore (ma anche lo snowboarder e l’utente di telemark) debba praticare le piste in base alle proprie capacità fisiche e tecniche, tanto che per poter accedere alle cosiddette “piste nere” tali capacità devono essere elevate. Sono poi previste regole da osservare in caso di sorpasso (è necessario disporre di uno spazio sufficiente e avere sufficiente visibilità), di stazionamento (evitare di costituire pericolo per gli altri utenti e portarsi ai bordi della pista) e negli incroci (bisogna ridurre la velocità e modificare la traiettoria per evitare contatto con gli altri sciatori). In tema di responsabilità civile, la legge prevede, in maniera analoga alla disciplina della circolazione stradale (articolo 2054 comma 2 Cc), una presunzione di concorso di responsabilità tra gli sciatori coinvolti in uno scontro (articolo 28). Per superare tale presunzione (50% e 50%), diversamente dalla Rc auto, è sufficiente dimostrare la colpa particolarmente grave dell’altro sciatore, consistente nella violazione di uno degli obblighi gravanti sullo stesso in quanto fruitore delle piste da sci.
Quale è la funzione della polizza di Rc obbligatoria? Se mi faccio male da solo, ad esempio, finisco contro un palo della funivia, posso attivare la copertura di Rc?
Tutela il terzo danneggiato in caso di sinistro avvenuto sulle piste da sci: in caso di scontro con un altro sciatore, la copertura acquistata consentirà all’assicurato- sciatore di non affrontare personalmente esborsi di denaro, fermi ovviamente i massimali e i limiti della copertura acquistata.
Nel caso di danno “autocagionato” – è il caso, ad esempio, di un trauma cranico dovuto all’urto con un palo della funivia in assenza di colpa di altri fruitori delle piste – la polizza RC non è di alcuna utilità. In questa ipotesi potrebbe sussistere una responsabilità del gestore delle piste da sci, secondo l’articolo 2051 del Cc, per la manutenzione delle piste e per la predisposizione di elementi di protezione, come le coperture ai piloni che siano a centro pista (Cass. Civ. 16223/2022 ha ritenuto sussistente la responsabilità del gestore per la caduta di uno sciatore causata da accumulo di neve artificiale che era scarsamente visibile e tale da impegnare una parte considerevole della pista).
Nel caso in cui subisca un danno anche grave a causa di un mio comportamento che non coinvolga terzi, quali sono le coperture assicurative che potrebbero essere utili?
Vediamo nel dettaglio. Infortuni: copre l’infortunio che ha come conseguenza un’invalidità permanente. La garanzia offre, solitamente, un’indennità giornaliera per i giorni di ricovero. Poi c’è il rimborso spese di recupero salvataggio. Consente di ottenere il rimborso delle spese sostenute per le operazioni di soccorso/recupero. Ad esempio, quando a seguito di caduta, intervenga il toboga (slitta utilizzata dai soccorritori) per il trasporto a valle, o nei casi più gravi l’elisoccorso. In molte regioni italiane e soprattutto all’estero tali servizi sono a pagamento.
Esiste anche il rimborso spese mediche d’urgenza: rimborso delle spese sostenute dall’assicurato nell’immediatezza del sinistro a seguito di infortunio avvenuto sulle piste da sci (ad esempio acquisto di farmaci antidolorifici o ricovero presso istituto di cura privato). Vi sono poi altre garanzie quali la tutela legale: tutela l’assicurato per le spese legali derivanti da controversie insorte a seguito di fatto avvenuto nel corso dell’attività sportiva invernale, sia per i danni subiti che per i danni causati a terzi. Se si acquista la garanzia Rc la copertura è già compresa in forza di quanto previsto dall’articolo 1917 comma 3Cc. E, per finire, c’è il rimborso costo skipass/lezione di sci/costo del noleggio dell’attrezzature: consente di ottenere il rimborso per quanto pagato al verificarsi di un determinato evento (ad esempio infortunio e malattia) che deve essere debitamente provato (con certificato medico).
A cosa devo prestare attenzione quando acquisto polizze riguardanti gli sport invernali? Dove posso acquistarle?
Vanno valutati una serie di elementi, soprattutto se si considera che la modalità e la tempistica dell’acquisto di tali polizze (online o alla biglietteria della stazione sciistica) non consentono allo sciatore di avere piena consapevolezza dei limiti della soluzione acquistata.
È pertanto consigliabile verificarne: 1 l’operatività: molte delle soluzioni in commercio prevedono che le garanzie acquistate operino a secondo rischio (solitamente la RC obbligatoria); 2 i massimali: potrebbero non essere elevati, sia con riferimento alla garanzia RC, sia con riferimento alle garanzie rimborso di spese di salvataggio e spese mediche; 3 le esclusioni: solitamente tali polizze non coprono i sinistri che si verificano fuori “dalle aree autorizzate” o “in caso di utilizzo dello skipass contro il regolamento”.
Infine, le coperture possono essere acquistate anche presso le biglietterie degli impianti sciistici (il Dlgs 40/2021 prevede che i gestori siano obbligati a mettere a disposizione degli utenti, all’atto dell’acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose).
GLOSSARIO
Responsabilità dello sciatore
Il Dlgs 40/2021 impone allo sciatore che affronta le piste un obbligo di prudenza e il rispetto di particolari cautele. Nel caso di loro violazione e di scontro con altro sciatore, si configura una responsabilità extracontrattuale (per fatto illecito colposo) che si presume paritetica.
Responsabilità del gestore delle piste
Responsabilità oggettiva (articolo 2051 Cc) da “cose in custodia”. Il danneggiato deve limitarsi a dimostrare il danno subito e il nesso causale tra l’evento e la presenza di un pericolo atipico (articolo 1, comma, lettera d), Dlgs 40/2021, “pericolo difficilmente evitabile anche per uno sciatore o sciatrice responsabile lungo il tracciato sciistico”). I gestori sono tenuti a proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste con adeguate protezioni e segnalazioni della situazione di pericolo atipico (articolo 11).
La copertura a secondo rischio
Clausola che prevede la possibilità di attivare la garanzia acquistata solo ed esclusivamente in caso di esaurimento del massimale o inefficacia di altra polizza già in essere (valida ed efficace). Essa deve essere redatta in modo chiaro e comprensibile e vale solo nel caso in cui la copertura già acquistata e quella da acquistare coprano il medesimo rischio.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Articolo 1917, comma 1 e 3 Cc. Polizza Rc
Nell’assicurazione della Rc l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
Articolo 2051 Cc – Danno cagionato da cose in custodia
Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Articolo 2054, comma 2, Cc – Circolazione di veicoli
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Articolo 28 del Dlgs. 40/2021 – Concorso di responsabilità
Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre i danni eventualmente occorsi.
