
Sanità, anche senza azione diretta l’imputato chiama l’assicuratore
Articolo di: Avv. Maurizio Hazan, Avv. Gioacchino Cartabellotta
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore
Data: 15 Dicembre 2025
Il medico imputato in un procedimento penale (per colpa medica) può citare in giudizio il proprio assicuratore della responsabilità civile per esser manlevato dalle richieste risarcitorie del terzo danneggiato costituito parte civile. Lo ha stabilito la Corte costituzionale nella sentenza 170 del 25 novembre 2025 (si veda Il Sole 24 Ore del 26 novembre), con la quale è stata affermata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 83 del Codice di procedura penale nella parte in cui non ha previsto questa facoltà di chiamata in causa in relazione all’assicurazione obbligatoria della Rc sanitaria, introdotta dalla legge 24/2017.
Questa decisione non appare allineata alle precedenti con cui la Consulta ha già rimodellato l’articolo 83 del Codice di procedura penale, dichiarandone la parziale illegittimità e affermando la possibilità, per l’imputato, di chiamare in causa il suo assicuratore, nella materia della Rc auto (sentenza 112/1998) e della Rc venatoria (sentenza 159/2022). In questi casi era stato osservato comel’obbligo assicurativo assolva a una medesima funzione plurima di garanzia: tutela non solo l’assicurato, che ha diritto di vedersi manlevato dalle pretese risarcitorie del danneggiato, ma anche i terzi danneggiati da incidenti stradali o di caccia, che hanno il diritto di proporre azione diretta verso l’assicuratore. È proprio la previsione dell’azione diretta che ha fatto ritenere in questi casi alla Consulta del tutto ingiustificata «la disparità di trattamento dell’imputato assoggettato ad azione risarcitoria nell’ambito del processo penale rispetto al convenuto con la stessa azione in sede civile, al quale è pacificamente riconosciuto il diritto di chiamare in garanzia il proprio assicuratore».
A diverse conclusioni la Consulta era pervenuta per altre ipotesi di assicurazione obbligatoria Rc, per cui non è prevista l’azione diretta.
L’introduzione dell’obbligo di assicurazione della responsabilità sanitaria, modellato dalla legge 24/2017 in modo non troppo dissimile da quello della Rc auto, ha sollecitato la Consulta a occuparsi nuovamente del tema per chiarire se anche per quelle polizze si potesse affermare la parziale illegittimità costituzionale dell’articolo 83 del Codice di procedura penale. Con due sentenze (182/2023 e 177/ 2024) la Corte ha lasciato intendere che la risposta avrebbe potuto essere affermativa, ma solo per le coperture che prevedono l’azione diretta a favore del terzo danneggiato. E dunque per le sole polizze relative alla responsabilità contrattuale della struttura e dei medici liberi professionisti e non per quelle che coprono la responsabilità extracontrattuale degli “ausiliari” (i professionisti che prestano attività per conto di una struttura), che non contemplano azione diretta. In entrambe le pronunce, peraltro, la Consulta, dopo aver rilevato che nell’ordinanza di rimessione non era chiaro il quadro normativo di riferimento, si è limitata a dichiarare la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale.
La sentenza 170/2025 ha invece accolto la censura di illegittimità costituzionale e affermato che il medico imputato ha titolo per chiamare in causa la propria assicurazione, sia quando sia libero professionista con pazienti propri, sia quando sia un medico ausiliario, coperto da una polizza stipulata dalla struttura.
L’azione diretta non sembra essere l’elemento in concreto dirimente. Ciò che giustifica la declaratoria di incostituzionalità dell’articolo 83 pare dunque essere il solo fatto che tutte le assicurazioni obbligatorie della legge 24/2017 assolvono, come la Rc auto, una funzione plurima di garanzia.
Peraltro, l’obliterazione dal ragionamento della Corte dell’azione diretta potrebbe dilatare di molto l’ambito di incostituzionalità dell’articolo 83, estendendolo a tutte le polizze obbligatorie dei professionisti previste dalla legge 148/2011: pur non prevedendo alcuna azione diretta, sono state imposte ai professionisti non solo per proteggere la loro responsabilità ma soprattutto a tutela del cliente.
Né pare potersi escludere che il medico ausiliario possa chiamare nel giudizio penale anche la struttura, che abbia deciso di coprire le sue responsabilità non in via di autoritenzione o attraverso le altre analoghe misure previste dalla legge 24/2017.
