
Articolo di: Avv. Maurizio Hazan, Avv. Alessia Roma
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore
Data: 27 Ottobre 2025
Se la vittima di un danno alla salute muore prima della fine del processo, per una causa diversa da quella su cui verte la causa, il danno da risarcire agli eredi va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato.
Per calcolarlo, in particolare, occorre adottare il criterio della proporzionalità, partendo dal risarcimento che sarebbe spettato al danneggiato se fosse rimasto in vita e diminuendo quella somma in proporzione agli anni effettivamente vissuti.
Lo ha chiarito la Cassazione che, con l’ordinanza n. 25417 del 16 settembre scorso, ha preso posizione sul tema del calcolo del danno da premorienza, vale a dire il danno alla salute subito da una persona che ha riportato una lesione fisica e che è deceduta, prima che il danno fosse liquidato, per una causa sopravvenuta e diversa dall’illecito che ha causato la lesione.
La questione
Secondo la Cassazione vale, e non è in discussione, il principio per cui il danno subito da premorienza non può essere valutato in base agli usuali parametri, che considerano l’età del danneggiato e che si fondano sull’aspettativa media di vita statisticamente prevedibile.
Il risarcimento va invece commisurato alla durata effettiva della vita della vittima, dal giorno del sinistro a quello della morte sopravvenuta per ragioni diverse.
È invece controverso il modo con cui questo danno, circoscritto nel tempo, vada liquidato.
Nella sentenza impugnata la Corte d’appello aveva applicato il metodo proposto dall’Osservatorio del Tribunale di Milano, che dal 2018 ha elaborato una tabella in cui non si tiene conto dell’età della vittima e si usa il parametro del risarcimento annuo medio, che corrisponde al rapporto tra il risarcimento medio e l’aspettativa di vita media per ogni percentuale invalidante.
Questo valore viene poi moltiplicato per il numero di anni effettivamente vissuti, applicando un correttivo che riduce progressivamente il montante, anno per anno, sul presupposto che il danno diminuisca di intensità con il passare del tempo.
La decisione
La Cassazione ha però contestato questa metodologia e, in particolare, la regola della diminuzione progressiva del risarcimento, affermando che
«L’invalidità permanente è (logicamente, giuridicamente e secondo la medicina legale) una condizione di menomazione della persona che sorge con lo stabilizzarsi dei postumi del danno alla salute e che non decresce più col passare del tempo».
La Cassazione ha quindi censurato la sentenza della Corte d’appello, affermando che il danno da premorienza debba essere liquidato non secondo la tabella milanese, ma in base a un criterio proporzionale e puramente matematico: l’unico che soddisferebbe il criterio dell’equità previsto dall’articolo 1226 del Codice civile.
Il risarcimento andrebbe dunque calcolato partendo dal risarcimento che sarebbe spettato, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, a una persona offesa che fosse rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti.
Le criticità
Il metodo proporzionale produce però degli effetti anomali e iniqui, perché, a parità di invalidità e di tempo di vita vissuta, porta a risarcimenti che crescono con il crescere dell’età della vittima.
Ad esempio, nel caso di invalidità del 20% e di sopravvivenza di cinque anni dall’evento, considerando che l’aspettativa di vita per le donne è di 85 anni, a una bambina di dieci anni spetterebbe, con i valori della tabella milanese del 2024, un importo di 6.597,46 euro (98.962÷75)×5, mentre a una donna settantenne quello di 22.625 euro(67.875÷15)×5.
Il giusto criterio per liquidare il danno da premorienza potrebbe allora stare a metà strada tra il metodo milanese e l’impostazione della Cassazione, correggendo il primo nella parte in cui diminuisce progressivamente il risarcimento negli anni di sopravvivenza successivi al primo.
Oppure, per lesioni di una certa importanza, si potrebbero ipotizzare dei pagamenti in forma di rendita, istituto ritenuto applicabile dalla Cassazione (sentenza n. 31574/2022) anche al danno non patrimoniale.
