
Articolo di: Avv. Maurizio Hazan, Avv. Stefano Centonze
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore
Data: 3 Aprile 2025
Non ci sono solo le Faq pubblicate l’altro ieri dal ministero delle Imprese (Mimit) a tenere alta l’attenzione sull’obbligo di assicurare i rischi da catastrofi naturali (cat nat) sugli immobili delle imprese (legge 213/2023). Nelle stesse ore, andava in Gazzetta la legge quadro sulla ricostruzione post calamità (40/2025), che impatta sulle nuove polizze: l’articolo 23, a certe condizioni, consente a chi è assicurato da rischi catastrofali (anche ma non solo causati da eventi naturali) di chiedere l’immediata liquidazione, in via di anticipo, fino al 30% del danno complessivo indennizzabile in base alla polizza.
La norma è già in vigore e si applica in automatico (le parti del contratto non possono derogarvi) ai contratti di nuova stipula sui danni a beni, mobili e immobili, strumentali all’esercizio dell’impresa, derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o da attività dell’uomo, per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza nazionale. E dunque, alle stesse condizioni, può riguardare anche le polizze cat nat obbligatorie, per sismi, alluvioni e frane (eventi previsti dalla legge 213/2023).
Quanto invece alle Faq del Mimit, si tratta di 10 risposte che in parte risolvono
alcuni dubbi. La prima risposta è la più significativa: chiude ogni discussione sul titolo di utilizzo, ai fini della copertura, dei beni aziendali previsti dall’articolo 1, comma 101 della legge 213 (terreni, attrezzature, fabbricati e impianti). Ribadisce perentoriamente che, in linea con l’articolo 1-bis, comma 2 del Dl 155/2024, vanno incluse in garanzia anche le immobilizzazioni di cui l’imprenditore non è proprietario, detenendole in locazione o altro titolo. L’imprenditore (ai sensi dell’articolo 1891 del Codice civile) dovrà assicurarle sempre che il proprietario non lo abbia già fatto personalmente. La Faq non risolve le complicazioni operative che, specie per i contratti di locazione in corso (su beni immobili aziendali), si pongono sulla concreta regolazione, tra le parti, del riparto degli obblighi assicurativi e della sorte dei relativi diritti in caso di indennizzo (che, nello spirito della legge, dovrebbe anzitutto sostenere la pronta prosecuzione dell’attività di impresa).
Interessante – sempre perché conferma la lettura prevalente e dà un’indicazione operativa univoca – è la Faq n. 5, che chiarisce come tutte le imprese tenute ad iscriversi al Registro imprese debbano dotarsi della copertura cat nat, a prescindere dalla sezione del Registro in cui sono iscritte (ordinaria o meno); unica eccezione, le imprese agricole definite dall’articolo 2135 del Codice civile.
La Faq n. 7 precisa che l’attività professionale è soggetta all’obbligo se e in quanto svolta in forme che richiedono iscrizione al Registro imprese (tra cui, si deve dedurre, vi sono Sta e Stp, le società rispettivamente tra avvocati e tra professionisti).
La Faq n. 9 conferma l’ovvio, cioè che non sussiste obbligo per le imprese che, pur iscritte al Registro, non hanno il rischio individuato dalla legge 213, non utilizzando beni aziendali che rientrano tra quelli elencati dall’articolo 2424 del Codice civile (è il caso del piccolo imprenditore che lavora da casa con il proprio Pc e altri supporti mobili minori).
Di rilievo, invece, le risposte sugli immobili, tra cui quella in cui si chiarisce che «l’imprenditore che svolge la propria attività presso la propria abitazione è tenuto a stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali per la porzione di edificio effettivamente destinata all’esercizio dell’attività d’impresa». E si conferma l’esclusione dall’obbligo degli immobili in costruzione, perché riconducibili a una voce di bilancio diversa da quelle indicate dalla legge 213. Ma qualche parola in più va spesa per gli abusi edilizi, una delle problematiche più insidiose, in quanto foriera di gravi esclusioni di scopertura, non sempre proporzionate alla effettiva serietà delle ragioni che vorrebbero giustificarle: la Faq n. 2 si limita a ricordare che sono esclusi dalla garanzia, senza chiarire se l’abuso, per dar luogo a esclusione, debba riguardare l’intero immobile o anche solo una sua porzione, magari minimale e non significativa o non utilizzata a fini imprenditoriali. Soprattutto, sembra sia fatta una certa confusione tra la non assicurabilità dell’immobile “irregolare” – che non andrebbe neppure assunto in copertura – e la sua esclusione dalla copertura in caso di sinistro. Non è un tema marginale: in corso di contratto, un abuso potrebbe essere sanato o condonato. Senza contare le questioni su eventuali dichiarazioni mendaci, sulla conformità edilizia (articoli 1892 e 1893 del Codice civile, su dichiarazioni inesatte e reticenze con o senza dolo o colpa grave.
