
Il disegno di legge annuale per le Pmi – approvato Il 22 ottobre dal Senato e ora al vaglio della Camera – affronta anche il problema dell’obbligo di assicurazione Rc auto per i carrelli elevatori, aperto ormai due anni fa con il recepimento della direttiva Ue 2021/2118. L’articolo 9 del Ddl votato dal Senato prevede l’esonero dall’obbligo di copertura dei carrelli di cui all’articolo 58, comma 2, lettera c) delCodice della strada.
L’esonero non è assoluto, ma limitato al caso in cui tali carrelli elevatori (spesso chiamati “muletti”) siano non immatricolati e operino all’interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi. Il Ddl prevede esoneri anche per: gli altri veicoli (pur se immatricolati) utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali ed aeroportuali; le macchine agricole di cui all’articolo 57 del Codice della strada, non immatricolate o prive del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, che operano esclusivamente all’interno di fondi agricoli, aziende agrarie o spazi non accessibili al pubblico.
Tuttavia non si può ancora dire che siano state eliminate tutte le situazioni critiche o dubbie create dal recepimento della direttiva.
La condizione
In ogni caso, per beneficiare dell’esenzione dell’obbligo assicurativo, i mezzi sopra descritti devono essere «coperti da una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (Rct) diversa dall’assicurazione obbligatoria della Rc auto».
La norma precisa che in questo caso non interviene il Fondo garanzia vittime della strada. Infatti, il risarcimento è a carico della compagnia che assicura la Rct.
Gli effetti
L’articolo 9 del Ddl è importante. Mira a mitigare gli effetti della riforma del 2023 (si veda la scheda a destra), nella parte in cui estendono l’obbligo assicurativo a tali categorie di veicoli, che in passato ne erano pacificamente esclusi, perché sono mezzi circolanti in aree private (non equiparate a strade pubbliche). Nel caso dei muletti, andava pure considerato che essi sono per lo più utilizzati per finalità (di carico e scarico) eccentriche rispetto alla ordinaria circolazione stradale.
Dopo la riforma del 2023, molte voci di protesta si levarono da chi (come le imprese che commerciano veicoli, le società di noleggio o di leasing o altre aziende di grandi dimensioni proprietarie di flotte) si ritrovava a dover sostenere ingentissimi oneri assicurativi su rischi il più delle volte trascurabili e normalmente coperti dalla polizza Rct dell’impresa.
Le limitate deroghe previste per legge non parevano estendibili a tali casi. Anche se vi era chi sosteneva che l’uso come mezzo di lavoro consentisse di per sé di escludere il veicolo dall’obbligo; secondo qualcun altro, l’esclusione valeva – ex articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 2118/2021 – per i mezzi non autorizzati a circolare su strada pubblica in conformità al diritto nazionale (tra i quali, in Italia, quelli non immatricolati).
In mancanza di interpretazioni autentiche, il settore è rimasto in una discutibile incertezza applicativa, che ha condizionato – immobilizzandola – l’operatività sia delle compagnie sia dei potenziali assicurati.
È dunque per ovviare a ciò e dare qualche risposta al mercato che interviene il nuovo Ddl, il cui contenuto, di converso, consente definitivamente di ritenere assoggettati all’obbligo di copertura, anche in area privata, tutti i carrelli elevatori immatricolati.
Le deroghe previste dal Ddl, che vanno comunque notificate alla Commissione Ue, hanno la loro ratio in alcuni passaggi della direttiva 2118 che avrebbero potuto essere recepiti già nel Dlgs 184/2023 (ciò anche per la circolazione di tutti i veicoli, anche non immatricolati, in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali).
Il caso flotte aziendali
Il Ddl non tocca né risolve il tema della copertura delle flotte di veicoli non circolanti in quanto momentaneamente stoccati in aree private a scopo di vendita, noleggio o altro. A tale questione pare dedicato l’ articolo 122, comma 1-ter del Cap, che non è toccato dal Ddl e consente, nel caso di polizze che coprono più veicoli, di mantenere la «prassi contrattuale in uso».
Tale prassi evoca le polizze a libro matricola, tradizionalmente impiegate per le flotte, che permettono di assicurare i veicoli solo quando movimentati. Ma sono formule contrattuali non del tutto in linea con le norme Ue, se non forzandone molto l’interpretazione.
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LA REGOLA GENERALE
Il Dlgs 184/2023
L’articolo 9 del Ddl prevede una deroga al generale obbligo di assicurazione ampliato dalla riforma della Rc auto introdotta dall Dlgs 184/2023 (che ha recepito la direttiva UE 2021/2118). La riforma aveva sostanzialmente esteso l’obbligo a tutti veicoli, come definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera rrr del Codice delle assicurazioni (Cap). Ciò a prescindere dalle caratteristiche dei veicoli, dal tipo di terreno sul quale sono utilìzzati e dal fatto che siano fermi o in movimento. Proprio questo aveva aperto molti dubbi. La deroga contenuta nel Ddl sulle pmi si aggiunge a quelle previste dal Dlgs 184/2023 (che le ha inserite nell’articolo 122-bis del Cap) per i veicoli ritirati dalla circolazione, quelli il cui uso è vietato e quelli inservibili all’uso.
