
Nel bonus malus conta il grado di colpa non la misura del danno
Articolo di:Avv. Maurizio Hazan, Avv. Francesca Colombo
Pubblicazione: Il Sole 24 ore
5 Giugno 2026
Nel frammentato adattamento alla direttiva Ue 2021/2118 sulla Rc auto sono stati modificati il Dlgs 184/2023 (che l’aveva recepita) e quindi il Codice delle assicurazioni (Cap): la legge 34/2026 e il Dlgs 57/2026 hanno introdotto nuove deroghe all’obbligo assicurativo e modificato, tra l’altro, l’articolo 134 relativo all’attestazione del rischio.
Su questo versante, il Dlgs, entrato in vigore il 12 maggio, ha ripristinato il potere regolamentare dell’Ivass in ordine alla disciplina di dettaglio e alle eventuali informazioni integrative dell’attestato “italiano” rispetto a quelle previste dal modello europeo delineato dal regolamento Ue 2024/1855. Al di là della sua collocazione temporale, il Dlgs 57 finisce per perfettamente legittimare l’intervento regolatorio dell’Istituto di Vigilanza, realizzato con la pubblicazione del regolamento 58 del 2026 del 2 marzo 2026. Un regolamento che autorevole dottrina (si veda Il Sole 24 Ore del 26 maggio) ha ritenuto inutile (per l’asserita – e qui non condivisa – esaustività del modello Ue) e soprattutto iniquo. L’iniquità starebbe nel fatto che il regolamento (articolo 5, comma 4) àncora il meccanismo del bonus-malus a un concetto di sinistralità che penalizza gli incidenti cagionati con responsabilità principale (cioè prevalente, in caso di concorso di colpa). Un tale criterio sarebbe ingiusto giacchè non terrebbe in considerazione che ciò che determina il fabbisogno tariffario Rc auto, incidendo sulla quotazione del premio, è la misura del danno risarcito a prescindere dalla quota di colpa attribuibile al responsabile.
In quest’ottica l’assicurato più virtuoso, da premiare con uno sconto sulla tariffa, sarebbe quello che, anche se più colpevole nella dinamica del sinistro, ha causato meno danni. Così nel caso di scontro tra una vecchia utilitaria e una vettura di lusso, sarebbe quasi sempre l’assicurato della prima a dover esser penalizzato (dato il maggior valore del danno procurato all’antagonista), anche se nell’occorso gli fosse attribuita una percentuale di colpa inferiore.
Per quanto suggestivo, tale ragionamento non ci pare colga nel segno. Il bonus- malus (articolo 133, Cap), come la franchigia, attesta la funzione sociale dell’assicurazione della Rca, premiando chi assuma responsabilmente il rischio di guida e penalizzando chi sia stato meno prudente. Spostare la visuale sulla misura del danno parrebbe assai meno educativo e farebbe dipendere lo scatto di classe da elementi aleatori che non qualificano la guida e non sono controllabili dal conducente (che normalmente nulla può in relazione al minore o maggior valore della vettura antagonista in caso di sinistro).
Certo, i costi dei risarcimenti incidono su fabbisogno tariffario della compagnia e regole di costruzione della tariffa. Potrebbe essere perciò auspicabile che il legislatore pensi, pro futuro, a correttivi che, in caso di responsabilità principale, sanzionino di più la particolare riprovevolezza della condotta o la serietà dei danni cagionati (come gravi lesioni o morte). Ma non è questa l’attuale impostazione: l’articolo 134, Cap, su cui il regolamento 58 si fonda in buona parte, impegna le compagnie a «non applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l’effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro». Il riferimento (articolo 134, comma 4-ter) al fatto che tale responsabilità sia accertata «secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno» non significa che si debba tener conto della misura del danno, ma che la compagnia, quando liquida, dovrà decidere se c’è concorso di colpa. Fatto salvo un «diverso accertamento in sede giudiziale». L’unico caso in cui conta la misura del danno (superiore a 5mila euro) è nell’articolo 134, comma 4-ter.2. Riguarda le particolari penalizzazioni per veicoli che abbiano beneficiato di una classe di merito più favorevole grazie all’articolo 134-bis (per esempio, per appartenenza a un nucleo familiare). Ma si tratta di un’eccezione e non della regola.
