
Articolo di: Avv. Maurizio Hazan, Avv. Sara Calì
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore
Data: 28 Aprile 2025
Il sempre maggior utilizzo dell’intelligenza artificiale nel settore legale, pur confermando le straordinarie potenzialità di supporto all’attività professionale, sta facendo emergere i rischi correlati a un impiego troppo disinvolto e non adeguatamente monitorato di questi strumenti innovativi. Lo conferma la pronuncia del Tribunale di Firenze (ordinanza del 14 marzo 2025), in cui il giudice ha dovuto valutare la condotta di un avvocato che aveva utilizzato un sistema di intelligenza artificiale fondando la propria difesa in giudizio su dati errati – e non verificati – generati dalle “allucinazioni” dell’Ia. Pur escludendo la responsabilità aggravata per lite temeraria a carico dell’avvocato, la sentenza
ha censurato «il disvalore relativo all’omessa verifica dell’effettiva esistenza delle sentenze risultanti dall’interrogazione dell’Ia».
Questo caso rappresenta un segnale di allerta e un esempio di quanto il delicato rapporto con l’Ia, specie nel settore legale, debba rispettare il principio – etico , giuridico e deontologico – della competenza e della perizia del professionista, a cui va affidato il governo responsabile e il controllo della macchina, che deve sempre essere presidiata e guidata. In questo contesto si calano le prescrizioni contenute nel disegno di legge sull’intelligenza artificiale, approvato dal Senato lo scorso 20 marzo e in attesa di iniziare l’esame alla Camera (atto 2316).
Il testo, in aderenza con quanto stabilito dall’articolo 14 del regolamento europeo 1689/2024 (Ai Act) in tema di sorveglianza umana, mira a promuovere un utilizzo corretto, trasparente e responsabile dei sistemi di Ia, in una dimensione antropocentrica che garantisca il rispetto dell’autonomia e del potere decisionale dell’uomo. In questo quadro, hanno particolare rilievo le professioni intellettuali e sanitarie. Il diritto del paziente a ricevere un consenso informato è esteso alle informazioni relative all’utilizzo di tecnologie Ia, ai suoi vantaggi (in termini diagnostici e terapeutici) e alla logica decisionale assunta con il suo supporto.
Quanto alle altre attività professionali, il disegno di legge mira a evitare che la macchina finisca per opacizzare il ruolo guida del professionista. L’articolo 13 del disegno di legge limita infatti l’utilizzo dei sistemi di Ia nelle professioni intellettuali alle sole «attivita? strumentali e di supporto all’attivita?professionale» salvaguardando il principio di «prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera».
Il secondo comma della disposizione introduce l’obbligo (peraltro non assistito da sanzione) di informare i clienti sui sistemi di Ia utilizzati dal professionista attraverso una comunicazione chiara, semplice ed esaustiva.
Quanto all’attività legale l’argomento non è nuovo, perché era già stato preso in considerazione dal Tribunale di Milano nelle sue buone pratiche (Protocollo Horos dell’Ordine degli avvocati di Milano). Queste indicazioni, nel ribadire la centralità del controllo umano come elemento imprescindibile nell’utilizzo dell’Ia, specificano in termini più chiari non solo il tipo di utilizzo che si può fare dell’Ia (ad esempio è richiesto che l’avvocato mantenga il controllo totale nella creazione degli atti legali per garantirne la precisione e l’integrità dei contenuti) ma anche cosa l’avvocato debba comunicare al cliente, al fine di rappresentare quali attività sono in concreto state svolte con l’ausilio della tecnologia e in che termini la stessa abbia inciso sulle decisioni finali. Si ritiene, peraltro, che in questa comunicazione il professionista dovrebbe confermare – oltre che la sua responsabilità – il preciso impegno di supervisione della macchina e la paternità di ogni scelta.
Il protocollo di Milano raccomanda, inoltre, un percorso formativo in grado di dotare il professionista delle necessarie competenze per utilizzare al meglio l’Ia, mettendo il sistema in sicurezza anche sotto il profilo del cyber risk.
Nell’attività professionale sarà dunque ancora – almeno per un po’ – la qualità della preparazione personale a fare quella differenza che un corretto ricorso all’intelligenza artificiale potrà ulteriormente enfatizzare.
