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Morte genitore durante la gestazione è lesione diretta del diritto del minore

Morte genitore durante la gestazione è lesione diretta del diritto del minore

Articolo di: Avv. Filippo Martini, Dott. Alberto Cisterna sostituto procuratore presso la Procura Generale della Corte di Cassazione
Guida al Diritto – N&T Plus
5 Agosto 2026

 


La vicenda attiene alla richiesta di risarcimento del danno, avanzata dal genitore superstite per conto del proprio figlio minore, da perdita del rapporto parentale per il decesso del proprio congiunto (padre dell’istante) avvenuto, a seguito di un errore medico, quando il figlio era ancora nella condizione di feto, essendo lei gestante all’epoca del fatto.

Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 27 giugno 2026 n. 22064 – Presidente Graziosi; Relatore Spaziani; Pm – difforme – Pepe

LA MASSIMA

Responsabilità e risarcimento – Danno non patrimoniale – Danno da perdita del rapporto parentale genitoriale subito dal figlio concepito – Danno subito dal nascituro con la morte del padre – Conseguenze dannose presunte – Sussiste. (Cc, articoli 2043 e 2059; Costituzione, articoli 2, 29 e 30) È risarcibile il danno da perdita del rapporto genitoriale subito dal figlio già concepito al momento dell’illecito mortale che colpisce il padre, poiché la futura instaurazione della relazione genitoriale costituisce conseguenza normale del concepimento e si traduce in un fascio di diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento. La morte del genitore durante la gestazione integra una lesione diretta del diritto del minore a crescere con i propri genitori, diritto che si puntualizza sulla sua sfera giuridica al momento della nascita, rendendo irrilevante ogni questione sulla capacità giuridica del concepito. L’evento lesivo incide immediatamente sulla posizione del figlio, sicché non si configura un danno riflesso, ma come una compromissione diretta di diritti assoluti della personalità. Non rileva che le ripercussioni si manifestino dopo la nascita, essendo compatibile la verificazione in tempi diversi degli elementi dell’illecito. Ne deriva la spettanza del risarcimento al figlio postumo. Una interessante decisione resa dalla III sezione civile lo scorso 27 giugno (sentenza n. 22064, presidente Graziosi, relatore Spaziani) consente di ritornare su un istituto giuridico a lungo dibattuto che si pone trasversalmente alle regole dell’ordinamento in tema di legittimazione attiva (del soggetto non nato nel caso specifico), della causalità materiale e giuridica e dei canoni risarcitori del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale. Il tutto con un respiro che ci riporta alle tematiche non troppo lontane (Cassazione, sezione Unite n. 25767 del 22 dicembre 2015) che allora sanarono i precedenti contrasti sulla natura dei danni del feto nato malformato, sia in termini di sua legittimazione astratta al danno percepito in epoca successiva alla nascita, sia in termini di natura ontologica del danno risarcibile per la sua nascita malformata in conseguenza, in quel caso, di una acclarata condotta clinico-diagnostica errata. Carattere prioritario nella decisione è il motivo di ricorso che pone la questione se il risarcimento per perdita del rapporto parentale spetti anche al figlio non ancora nato

La vicenda all’esame della Cassazione

Per quanto consta in questa sede, la vicenda attiene alla richiesta di risarcimento del danno, avanzata dal genitore superstite per conto del proprio figlio minore, da perdita del rapporto parentale per il decesso del proprio congiunto (padre dell’istante) avvenuto, a seguito di un errore medico, quando il figlio era ancora nella condizione di feto, essendo lei gestante all’epoca del fatto.

La Corte territoriale aveva parzialmente ridotto il danno complessivo risarcito dal tribunale posto a carico dell’ospedale, per un errore di gestione del ricovero del paziente in Pronto Soccorso, escludendo proprio il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale liquidato dal primo giudice in favore del figlio già concepito, ma non ancora nato al momento del decesso del padre, sull’assunto che nella fattispecie non sarebbe stato configurabile né un pregiudizio dinamico-relazionale, né un pregiudizio morale subiettivo.

Carattere prioritario nella decisione ha, invero, il motivo di ricorso che pone la questione se il risarcimento del danno per perdita del rapporto parentale spetti anche al figlio che non era ancora nato al momento del decesso del padre causato dall’illecito del terzo.

Nel rinviare, con ordinanza interlocutoria del 2 marzo 2026 alla pubblica udienza per l’adozione della presente decisione, si dava atto della presenza, nella giurisprudenza della Corte di due diversi orientamenti sul tema.

Uno, quello più risalente, afferma che anche il soggetto nato dopo la morte del padre naturale, verificatasi per fatto illecito di un terzo durante la gestazione, ha diritto nei confronti del responsabile al risarcimento del danno per la perdita del relativo rapporto e per i pregiudizi di natura non patrimoniale e patrimoniale che gli siano derivati (Cassazione 3 maggio 2011, n. 9700).

L’altro, più recente, negherebbe tale diritto sulla base della prioritaria considerazione che il diritto al risarcimento del danno per perdita del rapporto parentale potrebbe sussistere solo a condizione che detto vincolo fosse già esistente al momento della sua compromissione per fatto del terzo. Tale orientamento negativo si baserebbe sulla doppia considerazione che nella ipotesi mancherebbero sia il nesso di causalità materiale che quello di causalità giuridica (ad esempio, si veda Cassazione n. 9048 del 2018).

La decisione della Suprema corte

La Corte, nella decisione in commento, prende una posizione a favore dell’orientamento che riconosce la titolarità attiva di un diritto personalissimo come quello alla integrità familiare, seppure in capo a un titolare di interesse che al momento del fatto era privo di soggettività giuridica ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del codice civile; in senso contrario – dunque per il rigetto del ricorso intentato nell’interesse del minore – si era ampiamente espressa la Procura generale con memoria ex articolo 378 Cpc resa in vista dell’udienza pubblica del 26 maggio scorso laddove – tra l’altro – si era puntualizzato che «Il fatto o è lecito o è illecito e tale valutazione dipende se venga o meno pregiudicato un diritto, una posizione soggettiva tutelata e tutelabile: la verifica della liceitàilliceità non può che essere compiuta al momento in cui la condotta viene posta in essere, pena altrimenti la possibilità di sanzionare condotte che al momento in cui sono state realizzate di per sé non erano illecite (non essendovi né il diritto leso né a monte il soggetto danneggiato) nemmeno potevano prevedersi come tali. Concepire un fatto illecito che acquista tale connotazione, in termini di “ingiustizia” del danno, solo in seguito significa mettere in crisi la stessa regola di accertamento della causalità materiale, che presuppone che si risponda per le conseguenze “normali ed ordinarie” del fatto, ossia di quelle prevedibili da un punto di vista oggettivo. Non paiono certo conseguenze “normali ed ordinarie” quelli connesse a una posizione soggettiva non esistente al momento dell’esecuzione della condotta».

Il Supremo Collegio afferma, invece, che, con specifico riguardo alla perdita del rapporto genitoriale da parte del figlio per effetto dell’illecito mortale subìto dal padre naturale durante la sua gestazione, proprio in ragione del già avvenuto concepimento e della peculiarità e tipicità del rapporto (quale tutelato dalla legge attraverso lo statuto di cui all’articolo 315-bis codice civile), non si possano condividere gli argomenti posti da Cassazione n. 9048/2018 a fondamento del diniego del riconoscimento del diritto risarcitorio.

Per altro, la citata decisione aveva a oggetto la pretesa avanzata dai fratelli postumi per le conseguenze derivate dalla lesione del rapporto parentale asseritamente seguita all’illecito subìto dal loro germano al momento della sua nascita e, quindi, in epoca necessariamente precedente al loro concepimento, non potendo dunque le due fattispecie essere sovrapponibili, sia per la diversità del rapporto di parentela, sia, soprattutto, per lo status di “concepito”, al momento della commissione dell’illecito, dell’avente diritto.

È proprio, per così dire, lo status di congiunto “in fieri” che rappresenta la condizione per ritenere ammissibile la legittimazione a pretendere il danno per la privazione del genitore in una realtà familiare che – lungi dall’essere in divenire – era già entità riconosciuta e tutelata dall’ordinamento.

Si legge, infatti, nella decisione in commento che «poiché la prossima instaurazione della relazione genitoriale è la conseguenza “normale” del concepimento e poiché il rapporto affettivo ed educativo protetto dalla legge attraverso lo statuto dei diritti del figlio di cui all’art.315-bis c.c. costituisce la conseguenza ‘normalè dell’instaurazione della relazione genitoriale, deve ritenersi che, se tale relazione non può instaurarsi per effetto della morte del padre naturale provocata dal fatto illecito del terzo, la perdita del rapporto affettivo ed educativo tra padre e figlio costituisce la conseguenza ‘normalè di quell’illecito: sussiste, pertanto, secondo la regola di struttura della ‘causalità adeguatà o “regolarità causale”, il nesso di causalità materiale tra la condotta illecita del terzo e il dannoevento, costituito alla lesione del diritto del bambino al godimento del rapporto genitoriale; diritto, beninteso, sorto dopo la nascita e puntualizzatosi sulla sfera giuridica della persona del figlio e non su quella del concepito, con conseguente irrilevanza della questione dogmatica della capacità giuridica di quest’ultimo».

Il principio appare chiaramente espresso e merita comunque qualche chiosa: la tesi per cui la relazione parentale «non può instaurarsi per effetto della morte del padre naturale provocata dal fatto illecito del terzo» e, quindi, «la perdita del rapporto affettivo ed educativo tra padre e figlio costituisce la conseguenza “normale” di quell’illecito» contiene in sé un’aporia poiché è impossibile “danneggiare” ciò che non esiste al momento della condotta illecita; l’errore di prospettiva consiste nel sovrapporre il decorso della gravidanza e la posizione del nascitura con la sussistenza di una relazione affettiva ed educativa che, lungi dall’essere “persa”, non è mai venuta in essere; La Corte prende una posizione a favore dell’orientamento che riconosce la titolarità attiva di un diritto personalissimo come quello alla integrità familiare per converso, v’è la prospettiva assiologica che assume l’ottica di rendere una pronta tutela al perimetro del nucleo familiare che di fatto era già in fase di costituzione (per il nascituro) o costituito (per i genitori) alla commissione dell’illecito, divenendo quindi la rottura anticipata del legame familiare un elemento costitutivo del diritto al risarcimento, nell’ottica di salvaguardia di un diritto primario leso.

Si afferma che non varrebbe a escludere la risarcibilità del danno al nascituro, l’apparente limite alla tesi della sua ammissibilità, basato sulla considerazione che verrebbe meno, sino alla nascita, il presupposto della sussistenza di un nesso di causalità giuridica posto che il rapporto genitoriale non era ancora esistente al momento della commissione dell’illecito. Ciò in quanto, si legge sempre nella decisione, «esso era invece esistente al momento del secondo evento lesivo (la lesione del diritto del figlio a godere del rapporto col padre), costituente la conseguenza indefettibile del primo». Le sezioni Unite per delimitare la categoria dei danni riflessi risarcibiliricorrono al criterio soggettivo dell’identificazione del danneggiato

Al riguardo va sottolineato che la stessa Cassazione n. 9048/2018 ha ricordato la compatibilità – affermata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 9556/2002 – del presupposto della causalità giuridica (consistente nel rapporto di conseguenzialità “immediata e diretta” di cui all’art. 1223 cod. civ. tra l’evento lesivo e le conseguenze pregiudizievoli della lesione) con la categoria dei danni “riflessi o di rimbalzo”, quali danni sofferti iureproprio da persone diverse dalla vittima dell’illecito in seguito alla lesione di proprie situazioni giuridiche soggettive.

Le stesse sezioni Unite, nella sentenza evocata, al fine di delimitare la categoria dei danni riflessi risarcibili, in quanto da reputarsi “immediati e diretti”, hanno fatto ricorso, più che al criterio oggettivo della preesistenza del legame affettivo, al criterio soggettivo dell’identificazione del danneggiato, individuandolo in colui che abbia la «titolarità di una situazione qualificata dal contatto con la vittima, che normalmente si identifica con la disciplina dei rapporti familiari ma non li esaurisce necessariamente, dovendosi dare anche risalto a certi particolari legami di fatto», occorrendo, quindi, «di volta in volta verificare in che cosa consista il legame affettivo e in che misura la lesione subìta dalla vittima primaria abbia inciso sulla relazione fino a comprometterne lo svolgimento» (cfr. la citata Cassazione, sezioni Unite, n. 9556 del 2002, sub Motivi della decisione).

Come si vede, oggetto di tutela non è, quindi, il legame parentale asseritamente leso dalla condotta del terzo, ma il nascituro inteso quale prossimo soggetto titolare di una posizione giuridica menomata durante la sua gestazione.

In buona sostanza si deve affermare che «la preesistenza della relazione affettiva all’illecito non è dunque elemento necessario del rapporto di causalità giuridica, la quale va valutata alla stregua dell’intensità del legame e dell’incidenza della lesione subita dalla vittima primaria sul suo svolgimento; presupposti della cui sussistenza non può dubitarsi nell’ipotesi in cui la vittima sia il padre della persona già concepita al momento della morte provocata dall’illecito del terzo, avuto riguardo alla peculiarità del legame genitoriale e alla evidente incidenza causale della morte del genitore sulla sua irrimediabile compromissione».

È come se la Corte si sia posta il tema di identificare il perimetro della tutela da assicurare al nucleo familiare di fronte alle conseguenze dei fatti illeciti commessi da terzi, così inquadrando non solo i profili sostanziali del diritto leso, ma anche l’ampiezza del “progetto familiare” esistente al momento della commissione dell’antecedente causale, non solo quindi sotto il profilo temporale; progetto che non giunga a compimento a causa dell’azione illecita che abbia interrotto – anche sul piano della causalità giuridica – detta evoluzione che altrimenti sarebbe giunta al suo naturale approdo.

È ragionevole interrogarsi sulla coerenza di una siffatta conclusione che flette la tutela risarcitoria non già in nome della nota scissione tra danno-evento e danno-conseguenza, ma con una crasi logica che porta a far coincidere temporalmente le due scansioni dell’illecito, tant’è che se la gravidanza per qualunque ragione non giunge a termine nessun danno si è prodotto e nessun risarcimento è, ovviamente, dovuto.

Una lettura in “chiaroscuro” della Cassazione n. 22064/2026

Alcune, ulteriori e brevi, considerazioni ci portano a valutare la decisione in commento in “chiaroscuro”, non sempre trovandoci allineati all’impianto giuridico elaborato, specie se si allunga la prospettiva ad una applicazione generalizzata del principio di diritto. La Corte si è posta il tema di identificare il perimetro della tutela da assicurare al nucleo familiare di fronte alle conseguenze dei fatti illeciti commessi da terzi

Valgano le seguenti nostre preliminari considerazioni: la sentenza punta quasi esclusivamente sulla centralità della disciplina dell’articolo 315 bis Cc, ma questa norma prende in considerazione i diritti del figlio “nato”, mentre la Corte avrebbe dovuto meglio puntualizzare il fondamento normativo dei diritti del nascituro; per giustificare che sia possibile la formazione di un illecito che si “perfeziona” dopo la sua verificazione materiale, ossia quando il soggetto viene in vita, si evoca la giurisprudenza che ammetterebbe la crasi temporale tra “danno evento” e “danno conseguenza”; ma qui la crasi avviene nella formazione dell’illecito, mentre come detto è il “danno-evento” che, rapportato alla nascita, avviene mesi dopo il fatto produttivo del danno in Capo alla vittima primaria; per cui, alla fine resta sullo sfondo un elemento centrale e apparentemente non risolto: se sia concepibile un fatto illecito, che come noto deve essere connotato da antigiuridicità, che non è “contra ius” quando la condotta dannosa viene compiuta (perché non esisteva il soggetto e quindi il diritto) ma diventa “contra ius” solo dopo (quando nasce il soggetto), tra l’altro in virtù di un evento (la nascita) del tutto imprevedibile al momento della condotta dannosa originaria; portando per paradosso alle estreme conseguenze la tesi accolta dalla Cassazione, una donna che congela il seme del marito compagno e dopo anni della sua morte mette al mondo un figlio utilizzando quell’embrione creerebbe le condizioni affinché detto figlio possa reclamare il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale nei confronti dell’originario responsabile della morte del padre biologico, pur avvenuta anni prima;

questa sentenza – se così da ultimo intesa in modo estensivo – potrebbe generare una proliferazione delle istanze risarcitorie e di certo porterà ad aumentare i costi assicurativi: il rischio assicurato infatti diventa oggettivamente maggiore, se non imprevedibile.

Pare preferibile, fatte tali considerazioni, richiamare alla mente la soluzione offerta dalla notissima sentenza che le sezioni Unite della stessa Corte resero non tanti anni fa (la n. 25767 del 22 dicembre 2015) in tema di non ammissibilità nell’ordinamento del così detto «diritto del nascituro ad un’esistenza sana e dignitosa» quando l’errore diagnostico del medico abbia indotto la madre gestante, ignara della patologia neonatale non diagnosticata, a non interrompere la gravidanza.

In quel contesto, smentendo una giurisprudenza che si stava affermando in quegli anni, la Corte negò dignità risarcitoria al così detto “diritto a non nascere se non sano”, approfondendo, tuttavia, anche la tematica – logicamente preordinata – della legittimazione ad agire di chi al momento dell’antecedente causale non era ancora soggetto di diritto.

La soluzione adottata in quel noto precedente dalla Corte può soccorrere a nostro giudizio nella vicenda odierna ove i principi generali della titolarità soggettiva dell’individuo non nato, si mettono in relazione con un principio di tutela generale del primario diritto alla integrità affettiva ed educativa del nucleo familiare.

Anche nel precedente del 2015, infatti, il nucleo centrale della disamina fu quello della legittimazione ad agire di chi, al momento della condotta del medico (in ipotesi, antigiuridica), non era ancora soggetto di diritto, alla luce del principio consacrato all’articolo 1 del Cc (“La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita”), conforme ad un pensiero giuridico plurisecolare.

Invero, osservava la Corte, «natura eccezionale, a questa stregua, rivestirebbero le norme che riconoscono diritti in favore del nascituro, concepito o non concepito, subordinati all’evento della nascita (ibidem, secondo comma): quale deroga al principio generale secondo cui non può reclamare un diritto chi, alla data della sua genesi, non era ancora esistente (articoli 254, 320, 462, 784), o non era più (arg. ex articolo 4 c.c.)».

Anche nel precedente del 2015, il nucleo centrale della disamina fu quello della legittimazione ad agire di chi, al momento della condotta del medico, non era ancora soggetto di diritto

Di qui la definizione, nella fattispecie in esame, di diritto adespota, la cui configurazione riuscirebbe, prima facie in contrasto con il principio generale sopra richiamato.

Tuttavia, conforta nella ricerca della pienezza della tutela a favore del non nato la considerazione che «l’argomento, apparentemente preclusivo in limine, non si palesa, peraltro, insuperabile; e di fatto è stato superato da quella giurisprudenza di legittimità che ha opposto che il diritto al risarcimento, originato da fatto anteriore alla nascita, diventa attuale ed azionabile dopo la nascita del soggetto».

«È vero, in tesi generale, che l’attribuzione di soggettività giuridica è appannaggio del solo legislatore, e che la c.d. giurisprudenza normativa, talvolta evocata quale fonte concorrente di diritto, violerebbe il principio costituzionale di separazione dei poteri ove non si contenesse all’interno dei limiti ben definiti di clausole generali previste nella stessa legge, espressive di valori dell’ordinamento (buona fede, solidarietà, ecc.): eventualmente riesumando la dicotomia storica tra giurisprudenza degli interessi (Interessenjurisprudenz), di ispirazione evolutiva, e giurisprudenza dei concetti (Begriffsjurisprudenz), di natura statica: entrambe, peraltro, storicamente ancorate ad una concezione positivistica del diritto».

«Ma in realtà non è punto indispensabile elevare il nascituro a soggetto di diritto, dotato di capacità giuridica – contro il chiaro dettato dell’articolo 1 c.c. – per confermare l’astratta legittimazione del figlio disabile ad agire per il risarcimento di un danno le cui premesse fattuali siano collocabili in epoca anteriore alla sua stessa nascita. Al fondo di tale ricostruzione dogmatica vi è, infatti, il convincimento tradizionale, da tempo sottoposto a revisione critica, che per proteggere una certa entità occorra necessariamente qualificarla come soggetto di diritto».

«Questa Corte ha già da tempo negato, pur se in ipotesi di danno provocato al feto durante il parto, che l’esclusione del diritto al risarcimento possa affermarsi sul solo presupposto che il fatto colposo si sia verificato anteriormente alla nascita: definendo erronea la concezione che, a tal fine, ritiene necessaria la sussistenza di un rapporto intersoggettivo ab origine tra danneggiante e danneggiato. Ed ha concluso che, una volta accertata l’esistenza di un rapporto di causalità tra un comportamento colposo, anche se anteriore alla nascita, ed il danno che ne sia derivato al soggetto che con la nascita abbia acquistato la personalità giuridica, sorge e dev’essere riconosciuto in Capo a quest’ultimo il diritto al risarcimento (Cass., sez. 3, 22 novembre 1993, n. 11503)» (si veda nota a commento della decisione di E. Sacchettini in Guida al Diritto del 6 febbraio 2016 n. 7 p. 44-47).

Tale principio informa espressamente diverse norme dell’ordinamento.

Così, la legge 19 febbraio 2004, n. 40, articolo 1, comma 1 («Norme in materia di procreazione medicalmente assistita») annovera tra i soggetti tutelati anche il concepito («Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito»).

Analogo concetto è riflesso nella stessa legge 22 maggio 1978, n. 194, articolo 1 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza) che retrodata la tutela della vita umana anteriormente alla nascita («Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio»).

Anche la legge 29 luglio 1975, n. 405 (Istituzione dei consultori familiari) afferma l’esigenza di proteggere la salute del concepito (articolo 1: «Il servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità ha come scopi…-, c) la tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento»).

Infine, nell’ambito della stessa normativa codicistica, l’articolo 254, prevede il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio anche quando questi sia solo concepito, ma non ancora nato.

Occorre interrogarsi se l’impianto ricostruito possa fornire oggi una interpretazione del tutto solutoria alla riconoscibilità della tutelaverso l’individuo non ancora nato.

Osservava la Corte nella decisione del 2015 che «entro questa cornice dogmatica si può dunque concludere per l’ammissibilità dell’azione del minore, volta al risarcimento di un danno che assume ingiusto, cagionatogli durante la gestazione. Tesi, che del resto neppure collide con la teoria della causalità, posto che è ben possibile che tra causa ed evento lesivo intercorra una cesura spaziotemporale, tale da differire il relativo diritto al ristoro solo al compiuto verificarsi dell’effetto pregiudizievole, purché senza il concorso determinante di concause sopravvenute (cfr. articolo 41 c.p.)».

Concludeva così la Corte, in detta ampia ed articolata premessa, che «se dunque l’astratta riconoscibilità della titolarità di un diritto (oltre che della legittimazione attiva) del figlio handicappato non trova un ostacolo insormontabile nell’anteriorità del fatto illecito alla nascita, giacché si può essere destinatari di tutela anche senza essere soggetti dotati di capacità giuridica ai sensi dell’articolo 1 c.c., occorre scrutinare a fondo il contenuto stesso del diritto che si assume leso ed il rapporto di causalità tra condotta del medico ed evento di danno».

Verso una interpretazione risolutiva della questione

Occorre interrogarsi se l’impianto appena ricostruito – che si pone come uno dei perni centrali della importante decisione richiamata, n. 25767/2015 – possa fornire oggi a una interpretazione del tutto solutoria alla tematica della riconoscibilità della tutela risarcitoria all’individuo non ancora nato al momento della commissione dell’antecedente causale che abbia determinato le condizioni del pregiudizio pur percepito solo mesi dopo e al momento della nascita.

Si dirà che quanto appena richiamato aveva a oggetto la risarcibilità di un danno il cui soggetto titolare era vittima diretta dell’illecito commesso (l’errore diagnostico) sotto il profilo del ristoro del danno (poi ritenuto non degno di tutela in quanto supposto “diritto alla non vita se malformata”), mentre nel nostro caso si andrebbe a riconoscere un danno “riflesso” – eppure personalissimo e primario come quello alla integralità familiare (o del “rapporto parentale”) ad un soggetto verso il quale lo stesso vincolo familiare non si era ancora consolidato.

È un punto di fibrillazione della tesi avallata dalla sentenza in commento che, sostanzialmente, sostituisce la titolarità di un diritto in Capo al nascituro (inesistente per disciplina positiva) con la complessiva protezione che l’ordinamento assicura al medesimo nascituro inteso, in senso lato ovviamente, come “oggetto” e non “soggetto” delle connesse situazioni giuridiche.

Il nascituro è – come abbiamo visto – già fatto “oggetto” di tutela nell’ordinamento, con normazione speciale e financo nelle stesse pieghe del codice civile.

Invero la sentenza annovera l’integralità familiare – che era già in una fase “progettuale” in compimento (il genitore scomparso aveva realizzato, infatti, un progetto di vita che sul piano affettivo e programmatico aveva già un orizzonte concreto: la data prevista per la nascita del feto) e la cesura di questo legame avrà, come per tutte le ipotesi analoghe nelle quali l’atto illecito intercede in una dimensione familiare già esistente, importanti incidenze sulle future privazioni del concepito.

Il danno da perdita del rapporto parentale, per altro, per sua natura ontologica ha una “vis lesiva” sul diritto del congiunto che si dilata nel tempo, con molteplici pregiudizi, affettivi, educativi e di sostegno morale ed economico, che non si esauriscono nell’immediatezza dell’illecito.

Si legge nella decisione in commento che la lesione materialmente imputabile alla condotta del terzo incide direttamente sul diritto al godimento del rapporto genitoriale, cagionando la perdita del “fascio” di situazioni giuridiche soggettive specificantesi – come detto in peculiari diritti fondamentali della persona del figlio, rilevanti non solo nei confronti dei genitori (quali diritti fondamentali di solidarietà nell’ambito della comunità familiare) ma – in quanto diritti assoluti della personalità, valevoli erga omnes – anche nei confronti dei terzi.

Il danno da perdita del rapporto parentale per sua natura ontologica ha una “vis lesiva” sul diritto del congiunto che si dilata nel tempo

Per concludere che: «va qui aggiunto che l’eventualità che le conseguenze risarcibili di un fatto dannoso possano verificarsi anche in epoca di molto successiva alla lesione provocata da quel fatto corrisponde ad una evenienza ricorrente nella fenomenologia dell’illecito civile, come dimostrano la teoriche dei danni futuri, del pregiudizio lungo latente e della prescrizione, la decorrenza del cui termine, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, avuto riguardo al disposto dell’art.2935 cod. civ., postula non solo che si completi, sotto il profilo temporale, la formazione della fattispecie dell’illecito, comprensiva del danno-conseguenza, ma anche che tale ultimo elemento si manifesti oggettivamente e sia soggettivamente percepibile dal danneggiato con l’ordinaria diligenza, perché solo in questo momento, il danneggiato, acquisendo la consapevolezza dell’esistenza, sulla sua sfera giuridica, del diritto di credito risarcitorio, è nella condizione concreta di poterlo esercitare».

In conclusione, a nostro modo di vedere, la tutela dei diritti del nascituro, nel contesto della responsabilità da fatto illecito, ha trovato avallo e riconoscimento negli arresti giurisprudenziali degli ultimi anni, lasciando che le premesse del diritto ed il meccanismo di ristoro della sua lesione risiedano sempre nei presupposti causali e di rilevanza primaria dell’interesse leso, ma consentendo che il meccanismo di analisi della condizione esistente del nucleo familiare al momento dell’illecito sia letto alla luce dell’integralità dello stesso come esistente in fatto ma anche in evoluzione, secondo la realtà voluta dai genitori.

Risultato predicabile leggendo il nucleo familiare e le sue prerogative alla luce dei principi già illustrati dalle sezioni Unite nella più volte richiamata decisione n. 25767 del 2015, ed al principio per il quale «una volta accertata l’esistenza di un rapporto di causalità tra un comportamento colposo, anche se anteriore alla nascita, ed il danno che ne sia derivato al soggetto che con la nascita abbia acquistato la personalità giuridica, sorge e dev’essere riconosciuto in capo a quest’ultimo il diritto al risarcimento».

Uno scenario che assimila la tutela dell’integrità psico-fisica del nascituro che, certo, merita ristoro in caso di condotte illecite nel corso della gestione, alla tutela del contesto relazionale in cui costui avrebbe inserito la propria esistenza, con la conseguente “perdita di utilità” futura che ne sarebbe derivata (v. comunque in senso contrario Cassazione, sezione III, n. 12947 del 16/04/2022, mentre per il caso opposto del risarcimento del danno da perdita del feto si veda Cassazione, sezione III n. 26826 del 6 ottobre 2025).