
Medici, prorogato lo scudo penale in Parlamento si prepara la riforma
Articolo di: Avv. Maurizio Hazan, Avv. Andrea Codrino
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore
Data: 19 Gennaio 2026
È arrivata la proroga per un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2026, per lo scudo penale per gli operatori sanitari. A prevederla è il decreto legge Milleproroghe (200/2025), in vigore dal 31 dicembre scorso. Ma è in cantiere un intervento di riforma generale della responsabilità professionale sanitaria, penale e civile. La contiene il disegno di legge approvato a settembre dal Consiglio dei ministri e ora all’esame della commissione Affari sociali della Camera (atto 2700).
La proroga
La conferma dello scudo penale era stata, tra gli altri, sollecitata dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FnomCeo), che aveva sensibilizzato il Governo sulla necessità di non allentare la tutela dei professionisti sanitari in un periodo in cui le loro condizioni di lavoro continuano a essere difficili. Di qui l’esigenza di dar seguito a quella limitazione di responsabilità che aveva visto la luce ai tempi dell’emergenza Covid, con il decreto legge 44/2021, e che era già stata ripresa dal decreto legge 215/2023.
I sanitari continueranno dunque fino al termine del 2026 a rispondere penalmente solo per colpa grave nei casi in cui il danno al paziente si sia verificato «in situazioni di grave carenza di personale sanitario», tenuto conto, tra l’altro, «delle condizioni di lavoro dell’esercente la professione sanitaria, dell’entità delle risorse umane, materiali e finanziarie concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare» e del contesto organizzativo in cui i fatti sono commessi.
Il provvedimento include inoltre la deroga temporanea al vincolo di incompatibilità per i professionisti sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale, consentendo lo svolgimento di attività libero-professionale al di fuori dell’orario di servizio, previa autorizzazione dell’azienda sanitaria. Allo stesso tempo è stata confermata anche la possibilità di assunzione a tempo determinato degli specializzandi a partire dal penultimo anno di formazione, per far fronte alle persistenti difficoltà di reclutamento di personale sanitario negli ospedali.
La riforma
Il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri mira invece a ridefinire in modo complessivo alcuni aspetti della legge sulla responsabilità sanitaria (legge 24 del 2017), rispettandone la ratio e cercando un equilibrio tra la tutela del paziente e le esigenze di sostenibilità del sistema sanitario, con l’obiettivo dichiarato di dare il sostegno a chi – i medici in primis – deve poter svolgere la propria professione con serenità e in condizioni di sicurezza.
Il disegno di legge dedica ampio spazio alla disciplina penalistica dell’attività dei sanitari, ampliando significativamente – pur senza sconfinare in una depenalizzazione tout court – i limiti normativi alla responsabilità colposa degli operatori sanitari. Viene infatti rimodulato l’articolo 590-sexies del Codice penale, per limitare la responsabilità dei sanitari per omicidio colposo e lesioni colpose ai casi di colpa grave quando si attengono alle linee guida, a cui sono equiparate le buone pratiche clinico-assistenziali. Si introduce poi l’articolo 590- septies, che, nell’accertamento della colpa o del suo grado, riprende l’impostazione normativa della legislazione emergenziale attraverso la previsione di un elenco non esaustivo di fattori di cui tenere conto, anche in relazione al contesto professionale in cui il sanitario si trova a operare.
Sul fronte civilistico, il disegno di legge replica l’impostazione penalistica e, nell’individuare le leges artis a cui i professionisti della sanità devono attenersi, parifica le linee-guida codificate alle buone pratiche cliniche. Richiamando, poi, la centralità dell’articolo 2236 del Codice civile (nella parte in cui limita la responsabilità del sanitario alla colpa grave in tutti i casi di particolare difficoltà), il progetto di riforma fa propri, in ottica civilistica, i parametri di valutazione della colpa già previsti per il penale (tra cui la scarsità di risorse e le carenze organizzative).
D’altronde, il Consiglio dei ministri ha approvato il 12 gennaio 2026 il disegno di legge delega per la riorganizzazione e il potenziamento dell’assistenza territoriale, che valorizza le buone pratiche clinico-assistenziali e organizzative.
Il nuovo contratto
L’impressione è che la tutela del medico sia il centro dello statuto della nuova responsabilità sanitaria, ferma la prioritaria necessità che le strutture sanitarie garantiscano ai pazienti assetti organizzativi improntati alla miglior gestione del rischio clinico e alla messa in sicurezza delle cure.
In quest’ottica va letto anche il nuovo contratto collettivo di settore siglato il 27 ottobre 2025, che prevede che le aziende e gli enti sanitari garantiscano la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e a assumano ogni onere di difesa del personale aggredito da terzi, per tutti i gradi del giudizio, comprese le spese per consulenti tecnici e le fasi preliminari del procedimento. È prevista inoltre la possibilità di costituirsi parte civile, l’attivazione di un supporto psicologico su richiesta del dipendente e il ricorso a coperture assicurative dedicate.
LA VALUTAZIONE
Le condizioni
In base al decreto legge 215/2023, ai fini della limitazione della responsabilità penale occorre considerare le condizioni di lavoro dei sanitari, le risorse umane, materiali e finanziarie disponibili in concreto in relazione ai casi da trattare, il quadro organizzativo in cui i fatti sono commessi e il minor grado di esperienza e conoscenze tecniche del personale non specializzato.
