
Articolo di: Avv. Maurizio Hazan
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore
Data: 28 Marzo 2025
Le imprese di minori dimensioni devono per la prima volta affrontare delicate problematiche assicurative per rischi sinora poco considerati. Se non adempiranno all’obbligo assicurativo, rischieranno di perdere incentivi, contributi e sovvenzioni pubbliche a qualsiasi titolo richieste. Tra le criticità, c’è il fatto che si ritiene ormai pacificamente che l’obbligo di assicurarsi riguardi tutte le imprese comunque iscritte nel Registro delle imprese, a prescindere dalla sezione di appartenenza e dalla tipologia di attività svolta. Tra queste sembrano esserci pure realtà dimensionalmente minori o enti, quali le Stp (società tra professionisti) e le Sta (società tra avvocati), la cui vocazione imprenditoriale è assai affievolita. L’estensione dell’obbligo a tutti i soggetti iscritti al Registro – senza selezionarli in funzione di dimensione e tipologia – è giustificata anzitutto dall’esigenza di allargare il più possibile la base mutualistica, creando una platea tanto ampia da garantire una più efficace ripartizione di costi e rischi. Ma anche dal fatto che sono proprio le realtà più piccole a soffrire di più le conseguenze di eventi catastrofali, nella maggior parte dei casi sinora neppure assicurati. Senonché, molte di queste realtà minori, specie se ubicate in zone statisticamente non colpite da eventi, faticano a comprendere le ragioni mutualistiche del nuovo obbligo, che pone a loro carico costi ritenuti poco giustificabili, anche in relazione alla loro spesso ridotta dimensione. Qui è utile ricordare che vanno assicurati non tutti i beni aziendali, ma solo quelli indicati dall’articolo 1, comma 101 della legge 213/2023, che li individua rinviando all’articolo 2424 del Codice civile e alle specifiche voci di bilancio ivi indicate. Tra questi, di sicuro non rientrano le merci e beni mobili quali arredi, computer, telefoni, tablet e tutti gli altri beni non richiamati espressamente dalla norma. Dunque, una “miniazienda” composta solo da tali cespiti (si pensi all’attività di un intermediario che lavora da casa), pur se riconducibile a un soggetto iscritto al Registro, non dovrà essere assicurata.
