
L’azione diretta tutela le vittime, non i cessionari dei crediti risarcitori
Articolo di: Avv. Maurizio Hazan, Avv. Pasquale Picone
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi
1 Settembre 2026
La cessione del credito risarcitorio da sinistro stradale resta uno dei terreni più controversi della liquidazione Rc auto. Non perché il credito, in sé, sia incedibile, anzi. Ma perché, nella pratica, la cessione ha effetti talvolta contrapposti: può agevolare il danneggiato, ma può generare derive speculative (scheda qui sotto).
In questo contesto c’è il delicato tema della cedibilità, assieme al credito, di alcuni suoi “accessori”, come l’azione diretta e i vantaggi procedurali di legge per le vittime di sinistri stradali. Se ne occupa la Corte Ue (sentenza 25 giugno 2026, causa C-277/25): un giudice polacco aveva posto la questione se la direttiva 2009/103 sulla Rc auto ostasse a una norma nazionale che consente al danneggiato, già in parte indennizzato, di cedere a un professionista il credito residuo, affinché poi questi agisca in giudizio in nome proprio.
La Corte afferma con nettezza che la direttiva Rc auto è costruita attorno alla protezione delle vittime dei sinistri. La persona lesa è chi ha diritto al risarcimento del danno causato dal veicolo; la speciale azione diretta verso l’assicuratore del responsabile è prevista per agevolare la liquidazione in favore della vittima; i cessionari, invece, non sono vittime e non si possono assimilare ad esse.
Ciò avrebbe potuto far concludere che, se l’azione diretta è presidio speciale di protezione della vittima, non dovrebbe circolare automaticamente col credito. Ma la Corte chiude in altro modo: la direttiva non regola la cessione dei crediti né la legittimazione processuale del cessionario, dunque non osta di per sé a norme nazionali che ammettano la cessione e consentano al cessionario di agire.
La “palla”, allora, torna alle norme nazionali. In Italia la cedibilità del credito risarcitorio Rc auto verso l’assicurazione è da tempo ammessa dalla giurisprudenza (Cassazione, pronunce n. 51 e 52 del 2012), che ha pure sostenuto (n. 29113/2025, si veda «Il Sole 24 Ore» del 10 dicembre 2025) la ambulatorietà, a seguito della cessione, dell’azione di indennizzo diretto prevista dall’articolo 149 del Codice delle assicurazioni (Cap). Soluzione coerente con una lettura ampia degli articoli 1260 e 1263 del Codice civile e anche con l’articolo 149-bis del Cap, che pare presupporre la circolazione del credito e delle connesse procedure liquidative Rc auto.
Ma proprio la sentenza della Corte Ue consente oggi di riaprire criticamente il problema, proprio quanto all’indennizzo diretto, la cui disciplina introduce una procedura nazionale speciale, costruita in favore del danneggiato quando questi sia anche l’assicurato, e risponde a finalità ulteriori: semplificazione liquidativa, prossimità col proprio assicuratore, valorizzazione del servizio al cliente, incentivo concorrenziale sulla qualità di gestione del sinistro. È, dunque, un rimedio intimamente collegato alla duplice qualità soggettiva di danneggiato e assicurato.
Trasferire in automatico l’azione al cessionario dà a un terzo estraneo vantaggi pensati per il cliente-vittima. La Corte Ue non impone di negare la cessione. Ma ricorda, con forza, che la direttiva tutela le vittime, non i mercati secondari del credito risarcitorio. Perciò, se il diritto interno può ammettere la cessione del credito, resta aperta — e meritevole di ripensamento — la diversa questione della circolazione automatica delle azioni speciali, soprattutto se basate su presupposti personali e funzionali non applicabili al cessionario. La sentenza europea, dunque, mostra indirettamente la fragilità della tesiche afferma che il cessionario del credito possa valersi dell’azione diretta ex articolo 149, senza tenere in debito conto la natura speciale, relazionale e personalissima dell’indennizzo diretto.
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PRO E CONTRO DELLA CESSIONE
I vantaggi per il danneggiato
Cedendo il credito risarcitorio Rc auto si può ottenere rapidamente un’utilità economica o una riparazione senza anticipare costi.
Le possibili speculazioni
Per come è diffusa nella prassi, la cessione mostra che il sistema si presta talvolta a quantificazioni che aggravano il danno, per costi di riparazione massimizzati e servizi accessori (come il veicolo sostitutivo) a volte neppure richiesti dal danneggiato ma inseriti nel totale ceduto.
