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AssicurativoAvv. Maurizio HazanNewsResp_civile

La Tabella unica retroattiva si fa strada nei Tribunali

Articolo di: Avv. Maurizio Hazan, Avv. Luca Steffano
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore
Data: 9 Luglio 2025

A quattro mesi dall’entrata in vigore del Dpr 12/2025 – con la Tabella unica nazionale (Tun) per il risarcimento del danno non patrimoniale da gravi lesioni da Rc auto e responsabilità sanitaria – a fianco dei previsti vantaggi sulla certezza del diritto emergono possibili problemi della sua applicazione (di fatto) retroattiva, cui la Cassazione è per ora propensa (si veda Il Sole 24 Ore del 17 maggio).

La certezza è importante per la sostenibilità dei premi dell’assicurazione obbligatoria. Tanto più in una materia con sinistrosità e litigiosità alte e un vuoto attuativo ventennale, che ha creato una giurisprudenza di merito con criteri talvolta assai divergenti secondo il luogo, nonostante la Cassazione (dal 2011, sentenza 12408) avesse preso a riferimento la Tabella del Tribunale di Milano.

Senonché la Tun, pur valendo per i sinistri accaduti dopo il 5 marzo 2025 (entrata in vigore del Dpr, come stabilisce l’articolo 5), è al centro di incertezze inopportune. Le favorisce un passaggio della sentenza 11319 del 29 aprile in cui la Cassazione ritiene che la Tun, dando valori equitativi di fonte superiore (perché individuati per legge), potrebbe essere indirettamente (e motivamente) utilizzata dai giudici di merito «quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all’articolo 1226 del Codice civile».

Così la si potrebbe applicare anche fuori dai casi previsti dall’articolo 138 del Codice delle assicurazioni (Rc auto e sanitaria) e, soprattutto, anche per sinistri ante 5 marzo.

Le prime sentenze di merito

Un’interpretazione comprensibile sul piano semantico ma contro il testo del Dpr. Con ripercussioni in giudizi pendenti, come alcuni dei Tribunali di Agrigento (sentenza 671/2025 del 9 giugno, che cita proprio la Cassazione), Termini Imerese (765/2025), Perugia (424/2025) e Palmi (124/2025). Il Tribunale di Catania (2956/2025) ha affermato che, nonostante il Dpr, «è facoltà del decidente, trattandosi di un dato normativo già in essere, farne utilizzo ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale discendente da sinistri occorsi in precedenza».

In altri casi, il Dpr è stato invece interpretato alla lettera. La Corte d’appello di Milano (982/2025) ha affermato come «non trovi applicazione la tabella unica nazionale per il risarcimento del danno di non lieve entità, approvata nelle more del giudizio…, in quanto applicabile ai soli sinistri verificatisi dopo la sua entrata in vigore». In senso analogo la Corte d’appello dell’Aquila (322/2025) e i Tribunali di Busto Arsizio (325/2025), Caltanissetta (462/2025), Sondrio (208/2025) e Varese (213/2025, secondo cui la Tun «non può trovare applicazione al caso di specie, atteso che la stessa può essere utilizzata con riguardo ai sinistri avvenuti dopo la sua entrata in vigore, come previsto dall’articolo 5 del Dpr citato»).

In tutti questi casi, in coerenza con la Cassazione “pre Tun”, i parametri tabellari applicati sono quelli di Milano.

Applicazioni extra Rc auto e sanitaria

Ci sono pure le prime applicazioni extra Rc auto e sanitaria. Il Tribunale di Firenze (981/2025) ha usato la Tun – con laconica motivazione e anche per il danno morale – in una causa per responsabilità da cose in custodia (caduta in un negozio). Idem il Tribunale di Mantova (130/2025) su danni da caduta di un ramo su una donna.

Quanto pesano le differenze

Tutti esempi destinati a complicare le trattative stragiudiziali su sinistri ante 5 marzo, ogniqualvolta la differenza tra i valori della Tabella di Milano e la Tun sia marcata (con opportunistiche e contrapposte prese di posizione a favore della teoria di volta in volta più conveniente).

La Tun dà risarcimenti superiori a quelli di Milano per invalidità dal 10 al 36% e, poi, dall’82 al 100%; inferiori nella fascia intermedia (36%-82%).

Altre differenze, anche severe, nel danno biologico da invalidità temporanea: la Tun prevede 55,24 euro al giorno (incrementabili a titolo di danno morale tra il 30 e il 60%), la Tabella di Milano ben 84 euro a titolo di biologico e 31 per morale. E anche sul danno morale “permanente”, la Tun si distanzia non poco da Milano. Assai maggiori sono le differenze con la Tabella di Roma.

Ma, secondo chi scrive, l’impostazione del Dpr, tesa a dar continuità alla Tabella di Milano, conferma le indicazioni 2011 della Cassazione sulla necessità di riferirsi, in assenza di Tun, (solo) ai criteri milanesi, assurti a parametri paranormativi.