
Articolo di: Francesca Colombo, Maurizio Hazan
Pubblicazione: I Focus del SOLE 24 ORE
Data: 30 Gennaio 2025
Ci sarà un comparatore ufficiale anche per le polizze obbligatorie sugli immobili delle imprese. Lo ha stabilito la nuova legge Concorrenza (la 193/2024), prima ancora che questo nuovo obbligo (i cui contenuti sono illustrati nell’altro articolo di questa pagina) sia effettivamente a pieno regime.
Infatti, a distanza di circa un anno dalla sua introduzione (avvenuta per effetto della legge 213/2023, entrata in vigore il 1° gennaio 2024), l’obbligo di assicurazione per i rischi catastrofali delle imprese produttive è ancora fermo ai blocchi di partenza. Il motivo è che occorre definire molti aspetti attuativi (si veda sotto e a pagina 3), circostanza che ha richiesto vari passaggi di approfondimento e quindi portato a rinviare la decorrenza dell’obbligo assicurativo, che attualmente è previsto per il 31 marzo prossimo, con possibilità di ulteriori slittamenti (si veda a pagina 3).
Lo strumento
Nel frattempo, è interessante osservare come, nel bel mezzo di questo lavorio itinerante di approfondimento, sia spuntato, tra le disposizioni assicurative contenute nella legge Concorrenza, l’articolo 22, che prevede un comparatore ufficiale per queste polizze catastrofali (note in gergo tecnico come cat nat).
L’articolo 22 è volto a integrare la disciplina primaria dell’assicurazione delle cat nat. Lo fa introducendo nella legge 213/2023 (la legge di Bilancio 2024) il nuovo comma 105-bis, che istituisce un sistema di comparazione tra le soluzioni che saranno proposte dalle compagnie assicurative assoggettate all’obbligo a contrarre.
La norma prevede che, al fine di favorire una scelta consapevole e informata da parte delle imprese produttive, l’Ivass gestisca, anche attraverso la piattaforma informatica già disponibile per la comparazione delle offerte Rc auto, un portale che consenta il confronto trasparente delle diverse condizioni dei contratti assicurativi reperibili sul mercato.
Il portale dovrà essere alimentato dalle compagnie indicando, nel rispetto delle prescrizioni di legge, le condizioni generali, le eventuali esclusioni e limitazioni.
Un decreto del ministero delle imprese e del made in Italy, su proposta dell’Ivass, dovrà stabilire le modalità di concreta attuazione del sistema.
Utilità dubbia
La parziale assimilazione della piattaforma a quella della Rc auto fa sorgere qualche dubbio circa l’effettiva utilità di un sistema di comparazione tra polizze che, a differenza di quelle della Rc auto, non conoscono un “contratto base” e che potrebbero essere (almeno secondo l’impostazione attuale dello schema del Dm) del tutto personalizzate in funzione del livello di autoritenzione del rischio che le imprese produttive di una certa dimensione potranno decidere di sostenere.
Da assicurare edifici, terreni e attrezzature
L’obbligo di assicurare gli immobili riguarda solo le imprese produttive (e non gli immobili di proprietà dei privati cittadini), per i danni direttamente cagionati alle immobilizzazioni materiali (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali) da eventi catastrofali ben determinati (sismi, alluvioni, frane, inondazioni e esondazioni). Sono esclusi i danni “indiretti”, quali la mancata produttività.
La disciplina tutela anche l’interesse dello Stato a trasferire (in parte) sulla mutualità assicurata i costi degli indennizzi sin qui sostenuti dall’Erario; per questo è previsto (articolo 1, comma 104, legge 213/2023) che il rischio sia coperto dalle polizze in termini quasi integrali, essendo consentito agli assicuratori di limitare la garanzia con uno scoperto / franchigia non superiore al 15%.
Sanzioni
La violazione dell’obbligo prevede una sanzione (indiretta) per le imprese produttive: potrebbero perdere il diritto a ricevere contributi e sovvenzioni statali. Ma anche gli assicuratori possono vedersi irrogata una sanzione da 100 mila a 500 mila euro in caso di violazione o elusione dell’obbligo a contrarre, che è stato loro imposto dalla legge.
Copertura pubblica
La compartecipazione pubblica alla copertura, che è il segno distintivo del nuovo obbligo, si fonda sul sostegno di Sace S.p.A., che come riassicuratore di ultima istanza, dovrebbe garantire fino al 50% degli indennizzi, sino ad un massimo di 5 milioni di euro per anno, alle condizioni stabilite da una apposita convenzione, da approvarsi assieme al decreto attuativo previsto dall’articolo 1, comma 105.
DM attuativo
Lo schema di tale DM, reso oggetto di un complesso lavoro di progressiva rielaborazione, ha cercato di:
precisare alcune incertezze lasciate aperte dalla norma primaria;
chiarire quali siano le compagnie assicurative effettivamente soggette all’obbligo a contrarre;
e, soprattutto, dare maggiore spazio alla negoziazione individuale, specie con riferimento alla possibilità di concordare livelli di autoritenzione più ampi per imprese produttive di più grande dimensione.
La difficoltà stava, e sta ancora, nella necessità di non andare oltre i limiti di legge, oltre che nell’esigenza di dare al mercato un minimo respiro per potersi conformare a regole che avrebbero dovuto essere operative già dal 31 dicembre 2024.
Su tale schema il Consiglio di Stato (CdS) ha rilasciato il 19 novembre scorso un parere non ostativo, in cui ha evidenziato alcuni aspetti meritevoli di ulteriore considerazione, tra i quali:
la necessità di precisare su chi gravi l’obbligo in caso di affitto o usufrutto d’azienda;
l’esigenza di rivedere alcune definizioni di eventi;
e, soprattutto, l’opportunità di risolvere il problema legato alla citata distonia tra i livelli di scopertura previsti dalla legge 213/2023 e quelli, ben maggiori, consentiti dallo schema di DM.
Non da ultimo, il Consiglio di Stato rileva come la disciplina transitoria, introdotta dallo schema per consentire al mercato di conformarsi gradualmente alle nuove regole, non sia affatto compatibile con il termine, da tempo fissato dal legislatore primario, di entrata in vigore dei nuovi obblighi.
Tutti questi problemi hanno contribuito a far slittare il termine dal quale i nuovi obblighi decorrono.
Le stipule sono ancora impossibili. Si sta lavorando a un’altra proroga
Articolo di: Francesca Colombo, Maurizio Hazan
Pubblicazione: I Focus del SOLE 24 ORE
Data: 30 Gennaio 2025
Inizialmente, la legge 213/2023 (articolo 1, comma 101) prevedeva che l’obbligo di copertura assicurativa degli immobili delle imprese sugli eventi catastrofali decorresse a partire dal 1° gennaio 2025, dando tempo agli interessati fino al 31 dicembre 2024 per provvedere. La data è poi stata prorogata al 31 marzo prossimo e potrebbe subire ulteriori slittamenti.
I problemi Tutto questo è dovuto non solo alla delicatezza dei rischi oggetto della polizza e ai tempi tecnici necessari per approntare un sistema tariffario adeguato e sostenibile, ma anche a varie incertezze create dalla norma, che peraltro incidono sulla valutazione dei rischi da coprire e quindi proprio sulle tariffe. D’altra parte, ancora oggi è impossibile offrire polizze a norma di legge: l’iter del Dm attuativo (del dicastero delle Imprese e del made in Italy e di quello dell’Economia e delle finanze, come prevede il comma 105 della legge) dell’obbligo non è stato ancora completato, per cui la legge non è applicabile in concreto.
I rinvii Così il decreto Milleproroghe (Dl 202/2024) ha previsto un rinvio della cogenza dell’obbligo al 31 marzo 2025. Un termine che potrebbe ulteriormente slittare in sede di conversione: varie forze politiche, di maggioranza e di opposizione, hanno presentato emendamenti per stabilire nuove date che vanno dal 30 giugno prossimo al 31 gennaio 2026.
I possibili correttivi Questo eventuale e ulteriore rinvio potrebbe servire anche per consentire interventi di rivisitazione della legge 213. Questi ultimi potrebbero essere resi necessari dai dubbi su varie parti della norma, sollevati non solo da operatori e giuristi, ma anche dal Consiglio di Stato in sede di parere sullo schema del Dm attuativo (si veda l’articolo a pagina 2 in basso). In sostanza, alcune criticità del Dm derivano da quelle della legge, per cui correggere l’uno richiede di modificare prima l’altra, che ha tracciato le coordinate alle quali le indicazioni operative fornite dal Dm devono necessariamente uniformarsi.
I problemi del settore In assenza di quelle coordinate, il mercato assicurativo non pare concretamente in grado di offrire un prodotto adeguato ad adempiere all’obbligo a contrarre posto dal legislatore a carico delle compagnie assicurative attive nel ramo 8.
I problemi delle imprese Allo stesso tempo le imprese produttive, giustamente preoccupate dal timore di poter perdere in tutto o in parte il diritto a contributi e finanziamenti pubblici (quale sanzione prevista dal comma 102 nel caso di inadempimento del loro obbligo di assicurarsi), chiedono una pronta risposta alle loro richieste di copertura. Ormai mancano appena due mesi all’attuale termine entro cui conformarsi agli obblighi assicurativi imposti dalla legge e ancora non possono valutare offerte da parte delle compagnie assicurative. Più ci si avvicina al 31 marzo e più si rischia di dover affrettare le scelte, se non arriverà un’ulteriore proroga.
Le difficoltà della partita Dunque, in assenza del Dm le compagnie non possono approntare i sistemi necessari per presentare proprie offerte di copertura e le imprese obbligate ad assicurarsi non possono adempiere. Le ragioni di questa situazione di imbarazzo sta nel fatto che l’assicurazione obbligatoria dei rischi delle catastrofali naturali – pur giustamente considerata come innovazione di grande importanza, in quanto primo esempio di compartecipazione pubblico/privato nella copertura di rischi ad elevatissimo impatto sociale – pone complicati problemi di sostenibilità tecnica. Questi problemi sono aggravati proprio dall’imposizione di un obbligo a contrarre – in capo alle compagnie di assicurazione – difficilmente armonizzabile con la dimensione e la profondità di rischi non mutualizzabili con il giusto equilibrio se non potendo contare su una platea di assicurati sufficientemente estesa. È questa la ragione per cui il Codice civile addirittura esclude i rischi catastrofali dall’ordinario perimetro di garanzia di una copertura danni, ex articolo 1912 del Codice stesso. L’urgenza, attuale, di dotarsi di uno strumento di copertura per attutire e mutualizzare i sempre più frequenti danni causati dalle catastrofi naturali legate al cambiamento climatico ha dunque portato a un ribaltamento di quell’impostazione codicistica, imponendo addirittura un obbligo assicurativo bilaterale. Ma si tratta di un’operazione semplice. E ben si comprendono le difficoltà che accompagnano il lavoro di regolamentazione attuativa prevista dal legislatore.
