
Esenti dalla Rc auto carrelli e mezzi di servizio
Articolo di: Avv. Maurizio Hazan, Avv. Enrico Vittorio Piccolo
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore – 12 Marzo 2026
La legge annuale per le Pmi, approvata in via definitiva dal Senato il 4 marzo, interviene con l’articolo 9 sul terreno già sensibile della Rc auto, con un’esenzione mirata dall’obbligo assicurativo per specifici veicoli da lavoro (muletti, mezzi di servizio, macchine agricole). Ciò si innesta su un quadro complesso, accentuando una stratificazione normativa “a macchia di leopardo” che avrebbe richiesto e, comunque, richiederà un miglior coordinamento.
Il Dlgs 184/2023, attuando la direttiva (Ue) 2021/2118, ha esteso l’obbligo di Rc auto a tutti i veicoli idonei a circolare, a prescindere dal luogo (anche privato) e dallo stato di moto o sosta, coinvolgendo così anche molti mezzi da lavoro prima esclusi (ed eventualmente coperti da polizze di Rct – responsabilità civile verso terzi – aziendale). Di qui le criticità su obblighi e costi, probabilmente sproporzionati rispetto al rischio, per lo più circoscritto a una circolazione intra aziendale con funzioni limitate.
La nuova esenzione
Ora l’articolo 9 della legge annuale sulle Pmi interviene specificamente su alcuni veicoli da lavoro. Esonera dall’obbligo: i carrelli elevatori non immatricolati descritti dall’articolo 58, comma 2, lettera c) del Codice della strada, se utilizzati solo all’interno di stabilimenti, magazzini, depositi o comunque in aree aziendali non aperte al pubblico; i veicoli (anche immatricolati) che operano solo in zone interne e non accessibili al pubblico di porti, aeroporti e scali ferroviari; le macchine agricole non targate o prive di certificato di idoneità tecnica impiegate solo su fondi e pertinenze private.
Restano soggetti a Rc auto i muletti immatricolati, anche se usati solo in ambito privato, e tutti i veicoli che, per modalità di impiego, siano destinati, anche occasionalmente, a circolare in aree aperte al pubblico.
La condizione
L’esenzione è condizionata: occorre una polizza Rct, che dovrebbe rientrare nello schema dell’articolo 1917 del Codice civile, senza perciò prevedere – tra l’altro – azione diretta, massimali minimi di legge e le speciali procedure liquidative del Codice delle assicurazioni (Cap).
Il Fondo di garanzia
La norma prevede, inoltre, l’esclusione dell’obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada quando «la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, [sia] comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali». La mancanza di massimali minimi porta il rischio di non tutelare abbastanza i terzi danneggiati se la polizza ha coperture non adeguate al rischio potenziale o, comunque, tali da non bastare a coprire l’intero danno.
Il Dlgs correttivo non basta
Intanto il Governo ha predisposto uno schema di Dlgs correttivo del 184/2023 che, tra l’altro, interviene anch’esso sulle deroghe già previste dall’articolo 122- bis del Cap, estendendo l’esenzione dall’obbligo assicurativo ai veicoli non idonei all’uso come mezzi di trasporto.
Questi ultimi sarebbero i mezzi privi delle parti essenziali a consentirne la circolazione (e non invece le parti che, pur rimosse, possono essere facilmente reinserite, come ruote, batteria, volante eccetera). Non sarebbero esenti neppure i mezzi temporaneamente fermi per guasto o mancanza di carburante.
Lo schema di Dlgs prevede anche coperture alternative o di durata ridotta per veicoli ad uso stagionale o storici e per competizioni sportive.
Tra Dlgs originario, schema di correttivo e legge Pmi, emerge un approccio disorganico, non del tutto appagante e non pienamente capace di coniugare la tutela dei terzi con l’esigenza di certezza e sostenibilità per imprese e operatori.
Restano irrisolte alcune questioni centrali: in primis quella di flotte per noleggio, veicoli da vendere o comunque utilizzati in modo discontinuo. Oggi c’è solo un generico richiamo alla «prassi contrattuale in uso» e alle polizze a libro matricola (articolo 122, comma 1-ter del Cap).
