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AssicurativoAvv. Maurizio HazanNews

Decisioni non vincolanti ma l’inadempimento pesa sulla reputazione

Articolo di:Avv. Maurizio Hazan
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore
Data: 17 Febbraio 2025

Le decisioni dell’Arbitro assicurativo non avranno valore di lodo arbitrale e non saranno vincolanti per le parti. Ma il loro inadempimento può avere un impatto sulla reputazione di compagnie e intermediari e nei rapporti con l’Ivass.

Le disposizioni che regolano la fase decisoria dell’Arbitro assicurativo sono simili a quelle che disciplinano l’Arbitro bancario finanziario. Infatti, come prevede anche il Testo unico bancario, l’articolo 187.1 del Codice delle assicurazioni (Dlgs 209/2005) dispone che le controversie definite tramite la procedura arbitrale non pregiudicano il ricorso a ogni altro strumento di tutela previsto dall’ordinamento, mentre l’articolo 11 del decreto 215/2024 del ministero delle Imprese e del made in Italy (regolamento che attua le norme sull’Arbitro assicurativo) stabilisce che il ricorso diventa improcedibile se viene successivamente proposta una domanda giudiziale. Si possono dunque riproporre le considerazioni svolte dalla Consulta sull’ Abf: le pronunce non hanno valore cogente per nessuna delle parti coinvolte, ma sono destinate a incidere sull’immagine e sulla reputazione dell’operatore (ordinanza 218/2011).

Per quanto prive di cogenza, le decisioni dell’Arbitro avranno una forza persuasiva e in concreto para-obbligatoria anche per le delicate conseguenze che il loro inadempimento può produrre nelle relazione tra i distributori assicurativi e l’Ivass. Non si tratta solo dell’obbligo, previsto dall’articolo 12 del regolamento, di pubblicizzare sul proprio sito le mancate adesioni alle decisioni.

La non adesione alle pronunce potrebbe infatti essere letta dall’Ivass come segno della volontà di non conformarsi alle regole di condotta che il collegio ha ritenuto violate. Se poi l’inadempimento delle pronunce fosse sistematico, o comunque ricorrente, potrebbe essere considerato come una disfunzione organizzativa o come una ripetuta, e censurabile, violazione degli obblighi di correttezza e buona fede previsti dall’articolo 183 del Codice delle assicurazioni. Del resto, nelle premesse del regolamento si precisa che la risoluzione stragiudiziale delle liti intende migliorare i rapporti con i clienti e la fiducia nei prestatori di servizi assicurativi, con effetti positivi anche sul contenimento dei rischi legali e reputazionali delle imprese e degli intermediari.

È peraltro auspicabile che in corso o alla fine della procedura il collegio si attivi per riavvicinare le parti, articolando proposte conciliative, che potrebbero essere formulate dall’impresa assicuratrice o dall’intermediario. Proposte che, se uguali o superiori per valore al contenuto della decisione, possono portare a ridurre o azzerare i contributi di 200 e 100 euro, dovuti rispettivamente da imprese e intermediari per le spese di procedura, quando il collegio accoglie il ricorso.