
Danno parentale, dal risarcimento non va detratta la rendita dell’Inail
Articolo di: Avv. Maurizio Hazan, Avv. Jacopo Socci
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore – 23 Marzo 2026
Dal risarcimento del danno (non patrimoniale) da perdita del rapporto parentale – richiesto al datore di lavoro dai congiunti di un dipendente deceduto a seguito di una malattia professionale – non può essere defalcato il valore (capitalizzato) della rendita Inail che già percepiscono in quanto superstiti (prevista dall’articolo 66, n. 4, del Dpr 1124/1965).
Lo ha stabilito la Cassazione che, con l’ordinanza 2624/2026, torna a occuparsi della “compensatio lucri cum damno”, ossia della necessità di calcolare il risarcimento detraendo il valore degli indennizzi che il danneggiato ha conseguito per effetto del fatto dannoso imputabile al responsabile civile.
Il quadro
Dato che l’obiettivo è non “duplicare” il risarcimento, deve essere decurtato solo il beneficio che ha funzione risarcitoria e riguarda le stesse poste di danno già liquidate. Mentre non va detratto il beneficio che, anche se attribuisce al danneggiato utilità economiche correlate all’evento dannoso, non abbia finalità indennitarie. Così, ad esempio, ai parenti che invocano un risarcimento per la morte di un congiunto non può essere opposto in compensazione, né decurtato dal risarcimento, il valore del capitale loro liquidato in quanto beneficiari di una polizza vita (perché è un contratto assicurativo che ha causa previdenziale, non risarcitoria).
Ma non è sempre agevole comprendere se il vantaggio ottenuto dal danneggiato abbia o meno finalità indennitaria. Il tema è stato affrontato dalla Cassazione a Sezioni Unite nel 2018 con alcune sentenze che, dopo aver “codificato” i principi, hanno affrontato quattro specifiche casistiche.
È stato così stabilito che dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non va detratto il valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall’Inps (Sezioni Unite, sentenza 12564/2018).
Dal risarcimento del danno da fatto illecito deve invece esser detratto l’importo dell’indennità assicurativa derivante da assicurazione contro i danni che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto (Sezioni Unite, sentenza 12565/2018). E dal danno da colpa medica subito da un neonato (consistente nelle spese da sostenere durante la vita per l’assistenza personale) si deve sottrarre il valore capitalizzato dell’indennità di accompagnamento che la vittima abbia ottenuto dall’Inps in conseguenza di quel fatto (Sezioni Unite, sentenza 12567/2018).
Se ci si trova di fronte a due prestazioni risarcitorie, il confronto tra queste, per l’eventuale compensazione, deve esser fatto in base a un criterio di comparazione non per poste omogenee ma per poste identiche: così, ad esempio, le poste del danno biologico e del danno morale, pur omogenee (in quanto entrambe di natura non patrimoniale) non possono dar luogo alla compensatio, perché non sono identiche.
Una questione a parte attiene agli indennizzi riconosciuti da una polizza infortuni in caso di lesioni non mortali. Per quanto la Cassazione abbia più volte affermato la natura indennitaria della polizza e la conseguente impossibilità di cumulare indennizzo e risarcimento (Cassazione, 3429/2025), la dottrina maggioritaria, sostenuta da alcune significative pronunce di merito (Tribunale di Milano, 2894/2023), è favorevole al cumulo.
Quanto alla rendita corrisposta dall’Inail per l’infortunio in itinere occorso al lavoratore, le Sezioni Unite (sentenza 12566/2018) hanno confermato la sua detraibilità dall’ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, da parte del terzo responsabile del fatto illecito. Un principio che sembra avere “depistato” la Corte d’appello nella pronuncia cassata dalla Suprema corte con l’ordinanza 2624/2026.
La decisione
Il caso arrivato alla Cassazione riguardava la richiesta di risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale avanzata dalla vedova di un lavoratore portuale deceduto per un mesotelioma pleurico contratto per esposizione all’amianto. Pur riconoscendo il diritto al risarcimento, la Corte d’appello aveva defalcato dal ristoro del danno non patrimoniale spettante alla vedova l’importo della rendita che, quale superstite, le veniva erogata dall’Inail.
Una decisione basata sull’idea che il danno ristorato dalla rendita e il danno da lesione del rapporto parentale avessero la stessa natura.
Si tratta invece di poste diverse, dato che, come già affermato dalla Cassazione (ordinanza 13594/2024), il danno non patrimoniale derivante dalla morte di un congiunto non rientra tra le voci indennizzabili dall’Inail, mentre la rendita in favore dei superstiti erogata dall’Inail in caso di morte del lavoratore assicurato costituisce risarcimento del danno patrimoniale subito per la morte del congiunto.
Quindi, il risarcimento del danno parentale chiesto dalla vedova non doveva essere compensato dalla rendita Inail, perché questa non mira a risarcire il danno non patrimoniale da perdita del coniuge.
