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Danni da alluvione, prova forte sull’imprevedibilità

Articolo di: Avv. Filippo Martini
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore
Data: 11 Agosto 2025

Non basta invocare l’eccezionalità delle precipitazioni atmosferiche per escludere la responsabilità di chi ha in custodia un bene che, per l’esondazione, ha causato un danno a terzi. Occorre dimostrare anche che l’evento atmosferico era imprevedibile e aveva quindi le caratteristiche del “caso fortuito”, che interrompe il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno. E l’accertamento dell’imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche «deve essere essenzialmente orientato da dati scientifici di stampo statistico»: in particolare, vanno utilizzati i dati pluviometrici.
Lo ha affermato la Cassazione che, con l’ordinanza 15187 del 6 giugno, ha cassato e rinviato in appello la decisione di secondo grado, perché i giudici non avevano applicato correttamente l’articolo 2051 del Codice civile che disciplina la responsabilità sulle cose in custodia.

La vicenda
A innescare il contenzioso è stata la richiesta di risarcimento avanzata dal proprietario di un immobile gravemente danneggiato dalla fuoriuscita di acqua dalle fognature comunali che – sosteneva – non erano riuscite a contenere la pioggia a causa del difetto di manutenzione del sistema idrico da parte della società a cui il Comune l’aveva affidato in gestione. La società si era costituita in giudizio sostenendo la propria assenza di responsabilità in quanto la causa delle esondazioni era da ricercare in un fatto eccezionale quale gli eventi meteorologici alluvionali che avevano colpito l’intera area e per i quali era stato dichiarato, con decreto ministeriale, lo stato di calamità naturale.
La richiesta di risarcimento era stata respinta sia dal Tribunale, sia dalla Corte d’appello: i giudici avevano ritenuto che le precipitazioni fossero da ritenere eccezionali, circostanza che imponeva di escludere la responsabilità del custode prevista dall’articolo 2051 del Codice civile, trattandosi di un “caso fortuito”.
Il danneggiato ha quindi presentato ricorso di fronte alla Cassazione, lamentando un errato governo del principio presuntivo della colpa del custode.

La decisione
La Suprema corte, nell’accogliere il ricorso, prende le mosse dalla «natura oggettiva della responsabilità del custode» e richiama il proprio orientamento (affermato anche dalle Sezioni unite con la sentenza 20943/2022), secondo il quale «la responsabilità di cui all’articolo 2051 del Codice civile ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode».
È quindi essenziale per il custode fornire la prova non della propria assenza di colpa (nella manutenzione della rete fognaria nel caso esaminato), ma dell’esistenza di «un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o di un terzo)» che si ponga in relazione causale con l’evento quale causa esclusiva del danno. I giudici di merito avevano fatto mal governo di questi principi avendo ricercato non la prova del “caso fortuito”, ma l’assenza di una condotta colpevole della società.

I criteri
La Cassazione si sofferma poi sui criteri che devono presiedere alla valutazione dell’evento atmosferico in termini di “caso fortuito”: l’eccezionalità e l’imprevedibilità. L’evento è imprevedibile quando si inserisce improvvisamente nella serie causale come fattore determinante in modo autonomo del danno. Quindi, «il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente», non basta a configurare l’esimente del caso fortuito, «in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza».
Anzi. I giudici scrivono che, «in considerazione dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il nostro Paese», oggi la valutazione della prevedibilità di eventi alluvionali impone «criteri di accertamento improntati a un maggior rigore, poiché è chiaro che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti e, purtroppo, drammaticamente prevedibili».
È in quest’ottica che l’accertamento del caso fortuito non può essere lasciato alla percezione soggettiva, ma deve essere basato su dati statistici pluviometrici, riferiti al contesto specifico in cui si trova la cosa in custodia.