
Danni alla Pa, più spazio alla responsabilità civile
Articolo di: Avv. Maurizio Hazan
Norme & Tributi Plus
21 Settembre 2026
Le Sezioni Unite ribadiscono il doppio binario tra Corte dei conti e giudice ordinario. Dopo la riforma possibile l’aumento dei procedimenti per ottenere i risarcimenti.
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Nel caso di danni causati dal dipendente pubblico alla Pa con dolo o colpa grave, l’azione di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile, promossa dall’amministrazione di fronte al giudice ordinario, restano indipendenti l’una dall’altra, anche quando investono gli stessi fatti. Lo hanno confermato le Sezioni Unite della Cassazione con l’ordinanza 24765 del 25 agosto 2026. Così, per quanto la Consulta, nella sentenza 132 del 16 luglio 2024, avesse invitato il legislatore a «intervenire per scongiurare l’eventuale moltiplicazione delle responsabilità degli amministratori pubblici per i medesimi fatti materiali», questo principio risulta granitico nell’orientamento della Cassazione. Ma la sua applicazione dopo l’entrata in vigore della riforma della Corte dei conti (legge 1/2026) produce effetti che contrastano proprio con lo spirito di questa riforma. Ma andiamo con ordine.
Il «doppio binario» e la riforma
Le Sezioni Unite hanno confermato che l’azione contabile e quella civile non si escludono perché perseguono finalità diverse. L’azione contabile tutela l’interesse generale al buon andamento della Pa e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria; l’azione civile tende invece al pieno ristoro del danno subito dalla singola amministrazione, con funzione riparatoria e integralmente compensativa. Neppure il principio del ne bis in idem impedisce la convivenza dei due giudizi: il limite opera sul risultato finale, impedendo duplicazioni risarcitorie, ma non sull’autonoma proponibilità delle azioni.
Questo principio si colloca oggi in un contesto nuovo, dando luogo a questioni di non trascurabile portata applicativa. La riforma della Corte dei conti ha infatti ridotto in modo significativo l’esposizione patrimoniale del pubblico dipendente: accanto alla nuova definizione della colpa grave, la riforma ha reso obbligatorio l’esercizio del potere riduttivo e ha introdotto un doppio limite alla condanna: il 30% del danno accertato e, comunque, il doppio delle annualità del trattamento economico individuato dalla legge. Lo scopo è contenere con più efficacia, rispetto al passato, gli effetti paralizzanti di una responsabilità personale percepita come eccessivamente gravosa e contrastare la “paura della firma”, che da anni accompagna il dibattito sull’efficienza dell’amministrazione pubblica.
L’impatto applicativo
Il nodo è che quanto più si riduce ciò che può essere recuperato con il giudizio contabile, tanto più cresce l’appeal del giudizio civile, che porta al risarcimento integrale del danno. Il doppio binario, che in passato creava soprattutto un problema di coordinamento tra giurisdizioni, rischia così di diventare una leva di recupero patrimoniale: ciò che non può essere posto a carico del dipendente davanti alla Corte dei conti potrebbe essere chiesto al giudice ordinario. Anzi, secondo un orientamento giurisprudenziale, l’azione civile per il risarcimento residuo sarebbe obbligatoria. In questo senso si era espressa, prima della riforma, la Corte dei conti (sezione regionale Controllo, pronuncia 286/2025): «Con la riforma in via di approvazione, (…) tra le due giurisdizioni si aggiungerà una relazione di complementarietà (…). A fronte di un danno non integralmente giustiziabile nel processo contabile, sebbene accertato e seppure ascritto alla condotta illecita del dipendente pubblico, l’amministrazione danneggiata sarà, pertanto, obbligata (salvo incorrere, in caso di inerzia, in autonoma ipotesi di responsabilità amministrativa) ad adire il giudice ordinario per il recupero, secondo le regole civilistiche, della restante parte nei confronti del soggetto già giudicato responsabile». Nella stessa direzione si è pronunciata la Corte dei conti Lombardia (sentenza 43 del 4 marzo 2026) secondo la quale il mancato esercizio dell’azione di rivalsa, in presenza dei presupposti, potrebbe a sua volta configurare un danno erariale a carico di chi avrebbe dovuto attivarla.
Se passasse questa tesi, il risultato sarebbe paradossale: la legge riduce la responsabilità erariale del pubblico agente, ma quest’ultimo si troverebbe esposto più che in passato al rischio di dover resistere in due procedimenti, cumulando spese legali e finendo per dover pagare l’intero risarcimento.
