
Chi giudica e quale legge tutela il danno subito all’estero
Articolo di: Avv. Filippo Martini, Avv. Francesca Colombo
Il Sole 24 Ore – L’esperto risponde
30 Marzo 2026
Il perimetro. Vanno considerati i trattati internazionali applicabili anche all’Italia e le convenzioni extra Ue. Le vie per ottenere il risarcimento.
E’ l’UCI che risarcisce in caso di incidente.
Ho subito un danno a causa di un fatto illecito che si è verificato fuori dall’Italia. Sarebbe possibile sapere quali regole devo seguire per ottenere il risarcimento del danno?
Nell’ipotesi in cui un cittadino italiano subisca un danno all’estero a causa di un fatto illecito di un terzo (potrebbe essere il caso di un infortunio subito a causa del crollo di parti di un tetto di un immobile) si pone un duplice ordine di problemi, ossia individuare:
- il giudice competente a cui rivolgersi;
- la legge applicabile per regolare i principi della colpa e ottenere il risarcimento del danno.
Si è, infatti, in presenza di un danno di natura extracontrattuale derivante dalla responsabilità civile di un soggetto terzo (nell’esempio proposto, il proprietario dell’immobile) che presenta elementi di estraneità (la verificazione del danno fuori dall’Italia).
La legge
La legge applicabile che regola tali fattispecie è la 218/1995: individua la competenza del giudice italiano e la legge applicabile. Prevalgono su tale legge convenzioni o trattati internazionali applicabili anche all’Italia.
A questo proposito è necessario distinguere i casi in base al luogo di verificazione del fatto: ossia all’interno dell’Unione europea/o Extra (fuori) dall’Unione europea.
Nell’Unione europea
1 Fatto verificatosi all’interno dell’Unione europea: vige il principio del primato del diritto dell’Unione europea.
Il Giudice competente è individuato dal regolamento Bruxelles I bis (1215/2012)
Il giudice competente che è quello del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire (articolo 7.2). La giurisprudenza europea interpreta l’articolo in senso ampio (luogo dove si è realizzato l’evento/luogo dove si è concretizzato il danno). E, dunque, nell’ipotesi in cui tali luoghi non coincidano, chi subisce il danno (l’attore) può agire indifferentemente nell’uno o nell’altro Stato membro (sentenza CGUE C-314/2019).
Vi sono, poi, certe materie che seguono regole particolari (ad esempio: responsabilità da prodotto, lesioni diritti della personalità, proprietà industriale, illecito anticoncorrenziale).
La legge applicabile è individuata dal regolamento Roma II (864/2007)
La legge applicabile è quella del Paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto (articolo 4.1). Sono previste eccezioni: es. nel caso in cui presunto responsabile e parte lesa risiedanoabitualmente nel medesimo paese nel momento in cui il danno si verifica, si applica lalegge di tale paese (4.2), e regole particolari per determinate materie, come per il regolamento Bruxelles I bis.
Extra Unione europea
2 Fatto verificato in territorio extra Unione Europea. Si applica la legge 218/1995, sia per individuare il giudice competente che la legge applicabile.
Giudice competente: è quello italiano nelle ipotesi in cui il convenuto risieda in Italia. Pertanto, nell’ipotesi in cui il cittadino italiano sia l’attore, bisognerà esaminare la legge del paese dove si è verificato il danno (ad esempio la Legge federale svizzera).
Legge competente: l’articolo 62 dispone che si applichi la legge dello Stato in cui si è verificato l’evento dannoso (inteso come il danno) o, in alternativa, Il danneggiato può chiedere l’applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno (la condotta).
Ho avuto un incidente in auto senza colpa con un veicolo estero in Italia. Cosa devo fare per ottenere il risarcimento del danno? E il passeggero a bordo della mia auto, che ha subito danni, come deve procedere?
In tale ipotesi, se il veicolo è immatricolato in spazio CE o in Paese terzo ma aderenteal sistema “Carta Verde”, la regola è quella di rivolgersi all’UCI (Ufficio centrale italiano). E’ questo, infatti, l’ente (bureau) riconosciuto per l’assistenza assicurativa ad automobilisti coinvolti in incidenti legati alla circolazione internazionale nel nostro Paese (articoli 125 e 126 Codice delle assicurazioni private, Cap Dlgs 209/2005).
In particolare, l’UCI è competente a garantire il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione di veicoli stranieri. L’ente assume la qualità di domiciliatario dell’assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione ed è legittimato a stare in giudizio per conto di queste ultime.
E’, però, importante sapere che, secondo quanto previsto dall’articolo 149, comma 2,CAP, la procedura di risarcimento diretto (richiesta di risarcimento alla propria compagnia assicurativa), non è applicabile in caso di sinistro con veicolo immatricolato all’estero. E’ invece consentito al terzo trasportato (passeggero a bordo del veicolo italiano o anche dello stesso veicolo estero) chiedere il risarcimento direttoex art. 141 CAP alla compagnia di assicurazione dell’auto su cui viaggiava (Cass. ord. 25033/2025).
Sinistro cross-border: mandatario designato in Italia
In vacanza con la mia famiglia in Europa sulla mia auto, e sono stato coinvolto in un sinistro stradale senza colpa. Cosa devo fare?
Il CAP (che attua la direttiva 2009/103/CE) contiene specifiche regole applicabili in caso di sinistro avvenuto all’estero con cittadino italiano (articoli da 151 a 156). Esse prevedono il coinvolgimento di tre soggetti:
- mandatario, per la liquidazione dei sinistri: ogni compagnia di assicurazione RCAuto autorizzata a operare nell’Unione europea nomina, in ognuno degli Stati membri, un soggetto competente a occuparsi delle richieste di risarcimento;
- centro di informazione: centro utile per individuare l’assicuratore del veicolo che ha causato il sinistro e il mandatario;
- organismo di indennizzo, che formula l’offerta di risarcimento al posto del mandatario nei casi in cui quest’ultimo non vi abbia provveduto/non sia stato nominato o quando l’incidente.
Pertanto, nel caso di sinistro avvenuto in un paese dell’Unione europea, ci si potrà rivolgere al mandatario dell’impresa designato in Italia (nulla vieta di rivolgersi direttamente al responsabile del sinistro).
Mandatario o compagnia di assicurazione del responsabile civile sono tenuti a formulare un’offerta risarcitoria (o a negarla) entro tre mesi dalla ricezione della richiesta. In assenza di utile riscontro, la vittima potrà adire l’autorità giudiziaria italiana chiamando in giudizio il mandatario (quale rappresentante della compagnia straniera) ed il responsabile, chiedendo il risarcimento dei danni.
In alcuni casi può prevalere la normativa italiana
Se, a seguito di un grave incidente avvenuto in uno Stato membro UE, ho subito delle lesioni, quali danni posso chiedere? Se ho subito un danno non patrimoniale, ma la legge del Paese in cui è avvenuto il fatto non prevede la risarcibilità (o la preveda in modo inferiore) di alcune voci di danno non patrimoniale, cosa accade?
La legge applicabile in caso di sinistro Rc Auto avvenuto in uno Stato membro dell’Unione europea è quella del luogo in cui si è verificato il danno, per tale intendendosi il luogo ove il fatto ha prodotto direttamente i suoi effetti, cioè il luogo del sinistro (art. 4.1 Reg. Roma II, come interpretato dalla giurisprudenza, v. dom. 1).
I danni oggetto di richiesta dovranno, dunque, essere compatibili con le previsioni legislative del luogo dove si è verificato il sinistro. Potrebbe accadere che la legge del Paese dove si è verificato l’incidente non preveda (o la preveda in maniera sensibilmente inferiore) la risarcibilità di alcune voci di danno non patrimoniali da noi invece legittimamente riconosciute (è il caso del danno morale per la perdita di un congiunto).
Tali limitazioni sono state riconosciute come “violazioni” tali da incidere sull’ordine pubblico, in grado di “costituire una minaccia per i principi ispiratori del nostro ordinamento”. La giurisprudenza ritiene le previsioni del diritto straniero incompatibili con il nostro diritto, che trova, dunque, applicazione.
Importanza della validità territoriale dell’assicurazione.
Quali sono le polizze che potrebbero essere utili in caso di sinistro avvenuto fuori dall’Italia?
L’assicurazione Rc Auto è valida anche per i sinistri avvenuti fuori dall’Italia.
Nelle Condizioni di assicurazione la validità territoriale è, di norma, estesa alla Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco e Stati aderenti alloSpazio economico europeo che aderiscono al sistema del Certificato internazionale (Carta verde).
Unitamente a tale copertura (obbligatoria), molto spesso ci si dota di coperture CVT atutela dei danni subiti dal proprio veicolo (ad esempio furto e incendio del veicolo). Anch’esse, solitamente, hanno la medesima validità territoriale della RC Auto.
È però opportuno verificare le informazioni al momento dell’acquisto.
Per altri tipi di sinistro, potrebbe essere utile stipulare una polizza infortuni con copertura all’estero o soluzioni di garanzia che prevedano un’assistenza (con chiamatadiretta all’Italia per particolari questioni mediche), il rientro in Italia per garantire il ricovero (nei casi più gravi) in strutture sanitarie italiane. Utile anche la tutela legale.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Articolo 62 della legge 218/1995 Responsabilità per fatto illecito
- La responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l’evento. Va ricordato, tuttavia, che il danneggiato può comunque chiedere l’applicazione della legge delloStato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno.
- Qualora il fatto illecito coinvolga soltanto cittadini di un medesimo Stato in esso residenti, si applica la legge di tale Stato.
Articolo 4 Regolamento CE 864/2007
- Salvo se diversamente previsto nel Regolamento Roma II al quale si fa riferimento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del Paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal Paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal Paese o dai Paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto.
- Tuttavia, nel caso in cui il presunto responsabile e la parte lesa risiedano entrambi abitualmente nello stesso Paese nel momento in cui il danno si verifica, diventa possibile applicare la legge di tale Paese.
GLOSSARIO
Procedura di risarcimento diretto (articolo 149 del Dlgs 209/2025)
Si tratta della procedura, in materia Rc Auto, che consente, in caso di sinistro tra due veicoli che ha cagionato esclusivamente danni a questi ultimi o alle cose in essi trasportati senza danni alle persone, di inoltrare la richiesta di risarcimento alla propria compagnia di assicurazione, anziché a quella del responsabile civile del danno. È una procedura che dovrebbe facilitare il danneggiato.
Legittimazione processuale passiva del Mandatario IV Direttiva e dell’UCI
Diritto di stare in giudizio. Il problema della legittimazione passiva nella materia dei sinistri Rc Auto avvenuti all’estero si è posto con riferimento al mandatario nominato dall’impresa di assicurazione.
Per i sinistri stradali avvenuti in Italia, l’UCI ha rappresentanza processuale e sostanziale della impresa di assicurazione e del responsabile straniero ed è autorizzata quindi a stare in giudizio per loro conto.
È il caso di ricordare tale rappresentanza si estende all’obbligo di risarcire i danni alle vittime dei sinistri stradali in luogo della impresa di assicurazione del responsabile.
