
Articolo di: Avv. Filippo Martini, Avv. Francesca Colombo
Pubblicazione: L’Esperto Risponde – Il Sole 24 Ore
Data: 24 Novembre 2025
Le tutele. Ammessi anche quelli più grandi. Il posto previsto sarà accanto al finestrino. Si dovrà pagare un biglietto, resta da chiarire l’entità del prezzo.
Sto organizzando le vacanze di Natale con la mia famiglia a Parigi e vorrei portare anche il nostro cane, un bulldog inglese di più di 20kg. È consentito farlo viaggiare in aereo al nostro fianco? Quali sono i documenti necessari e quali regole devo rispettare?
Fino a poco tempo fa non a tutti i cani era consentito viaggiare a fianco del padrone: solo gli animali domestici con un peso sino agli otto chili potevano stare nella cabina dell’aeromobile, a condizione che gli stessi fossero posti in un adeguato contenitore ( trasportino) da collocarsi nello spazio sotto al sedile di fronte al passeggero/proprietario o in altro luogo specificato dalla compagnia aerea (in linea con il Regolamento UE 965/2012 e con le Linee Guida Iata contenute nel “Live Animals Regulations”).
Per i cani di peso superiore, il trasporto era ammesso solo in stiva, salvo che non si trattasse di “animali di servizio” ossia quegli animali – di regola, cani – a guida delle persone con ridotta mobilità (ad esempio ipovedenti).
Le novità
Negli ultimi anni si è assistito a una evoluzione del quadro sociale in merito alla tutela giuridica degli animali di affezione, che ha portato, nel 2022, anche a una modifica della nostra Costituzione: all’art. 9, comma 3, si legge che: “La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.
Proprio per tali motivi l’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) ha deciso di aggiornare, il 19 settembre 2025, le proprie Linee Guida sul trasporto degli animali domestici superiori agli otto chili.
Attualmente, dunque, è consentito far viaggiare un animale domestico in cabina, che non superi, secondo le stime, i venticinque chili.
Linee Guida
Secondo quanto è possibile leggere nelle Linee Guida sarà necessario:
1 individuare il numero massimo di animali domestici ammessi per volo (due secondo i primi dati a nostra disposizione);
2 verificare che il loro posizionamento non interferisca con sicurezza e accessibilità (vicino al finestrino);
3 organizzare la permanenza a bordo degli stessi con tappetini assorbenti, imbragatura con fissaggio alla cintura di sicurezza ed eventuale museruola in determinate fasi del volo/imbarco.
4 formare adeguatamente il personale di volo;
5 informare preventivamente i passeggeri della presenza e della collocazione di animali domestici e contestualmente predisporre misure di mitigazione dei rischi (ad esempio possibilità di cambiare il posto nel caso in cui l’animale si trovi a fianco di passeggeri allergici o fobici);
6 informare il proprietario sulla documentazione necessaria per il viaggio e far sottoscrivere allo stesso una dichiarazione di responsabilità.
Regolamento Ue
Proprio con riferimento a tale ultimo aspetto, le prescrizioni sul punto sono individuate dal Regolamento UE 576/2013 che, in primo luogo, identifica gli animali da compagnia in cani, gatti e furetti; poi, prevede che ai fini dei viaggi (movimenti a carattere non commerciale) all’interno dell’Unione europea, compresa la Norvegia e l’Irlanda del Nord o da fuori dell’Ue all’interno chi intenda viaggiare con il proprio animale domestico:
1 sia dotato di un microchip;
2 sia stato vaccinato contro la rabbia (o titolazione anticorpale per la rabbia in caso di viaggio da Paese non UE);
3 abbia un passaporto europeo in corso di validità/certificato sanitario UE in caso di viaggio da paese terzo.
Il biglietto
Per consentire al proprio cane di viaggiare in cabina, sarà necessario acquistare un biglietto il cui prezzo è in fase di definizione tra le compagnie aeree (per gli animali sino agli otto chili si aggirava intorno ai cinquanta euro).
DOMANDE E RISPOSTE
Se il mio cane morde un passante, ho delle responsabilità?
Sì. Si tratta di una responsabilità di tipo extracontrattuale (o per fatto illecito, nel caso determinato da una omessa custodia) disciplinata dall’art. 2052 Cc. E’ una responsabilità di tipo oggettivo: il proprietario dell’animale è tenuto a risarcire i danni causati a terzi, indipendentemente dal suo comportamento colposo o doloso (il proprietario è tenuto a utilizzare un guinzaglio non superiore a 1,50mt e ad avere con sé una museruola, ord. ministero Salute 10 luglio 2025). Questi ultimi per ottenere il risarcimento per aver subito un danno ingiusto, dovranno solo dimostrare il danno subito e il nesso di causalità tra l’evento (azione dell’animale) e danno. In capo al proprietario sussiste una presunzione di colpa quasi assoluta, che può essere superata solo ed esclusivamente allegando e provando il caso fortuito, ossia il verificarsi di un evento esterno, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. Quest’ultimo può consistere anche nel comportamento imprevedibile del danneggiato stesso, (art. 1227 Cc). Di recente la Corte di Cassazione (sez. III, ord. 26 giugno 2025 n. 17200) ha chiarito che integra il
caso fortuito la condotta di un bambino di otto anni consistente prima, nell’infastidire un cane con una bacchetta chiuso in un recinto e, poi, nell’aprire tale recinto.
Danno subito durante il volo: il risarcimento è limitato
Se il mio cane subisce un danno durante il volo, ho diritto al risarcimento del danno?
Sì. Tuttavia, va segnalato come una recente sentenza della Corte di Giustizia europea (C-218/24, 16 ottobre 2025), nell’interpretare le norme che regolano la responsabilità del vettore aereo, ha chiarito come gli animali da compagnia rientrino nella nozione di bagagli e pertanto soggiacciano al limite di risarcimento previsto per la perdita/deterioramento dello stesso bagaglio. Il caso che ha dato origine al rinvio pregiudiziale era quello di una passeggera di un volo intercontinentale il cui animale, posto in stiva, era poi scappato al momento dell’atterraggio. La Corte ha esaminato la normativa europea “sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli” (Regolamento CE 2027/97) che rinvia alla Convenzione di Montreal: gli articoli 17 par. 2 e 22 par 2 di tale Convenzione, prevedono una limitazione di responsabilità del vettore aereo in caso di distruzione/perdita o deterioramento del bagaglio, ciò al fine di consentire, ai passeggeri una rapida e celere liquidazione del danno e, al vettore aereo, di evitare oneri di riparazione gravosi e tali da comprometterne l’attività economica.
Chi provoca la morte dell’animale ne risponde in tribunale
Nel caso in cui il mio cane dovesse venire a mancare a causa di un comportamento altrui, il danno è risarcibile?
La giurisprudenza della Corte di Cassazione attualmente non riconosce la risarcibilità del danno non patrimoniale da perdita dell’animale d’affezione, in quanto l’interesse leso non riguarderebbe alcun diritto inviolabile della persona e, dunque, non darebbe origine ad alcun danno non patrimoniale risarcibile (artt. 2 Cost e 2059 Cc).
Talvolta, tuttavia, la giurisprudenza di merito, si è orientata nel riconoscere il danno morale al soggetto che accudiva e aveva cura del proprio animale poi deceduto. Il Tribunale di Prato (sentenza 25 gennaio 2025), ha riconosciuto la risarcibilità del danno non patrimoniale in capo ai padroni di una cagnolina deceduta in una pensione per cani che al ritorno delle vacanze l’avevano trovata distesa a terra priva di vita, (a seguito di aggressione da parte di altro animale più grande). In questo caso era stata provata la particolare relazione affettiva con i componenti del nucleo familiare (dormiva sul letto con i padroni, giocava con i loro bambini, era sempre presente durante le feste e nelle uscite quotidiane).
Le polizze per il proprio amico a quattro zampe
Come posso tutelarmi nel caso di danni causati dal mio cane?
In Italia non è previsto un obbligo per i proprietari di cani di dotarsi di un’assicurazione per la responsabilità civile (salvo che si tratti di cani morsicatori, iscritti come tali nel registro tenuto dai Servizi veterinari delle Asl, vedi ordinanza ministero citata). Ma la sempre più importante diffusione di animali domestici (per il rapporto Eurispes del 2025 il 40,5% degli italiani possiede un animale) comporta anche un aumento del rischio del verificarsi di eventi infausti: si pensi alle lesioni gravi e/o morte anche di bambini causate dall’aggressione di un cane.
Una polizza di Rc potrebbe sollevare il proprietario da richieste economicamente importanti di risarcimento del danno. Solitamente per stipulare una copertura di tal tipo è richiesto che l’animale: sia dotato di microchip; abbia un libretto sanitario; sia registrato all’anagrafe canina o felina; sia in regola con le vaccinazioni. È possibile che per alcune razze di cani, (es. pitbull) non sia possibile acquistare la polizza, o il massimale di garanzia sia più basso.
Coperture assicurative per le spese veterinarie
Il mio cane si è rotto una zampa saltando e deve essere operato. Ci sono polizze che coprono questi rischi?
Sì. Vi sono garanzie che prevedono il rimborso delle spese veterinarie, degli esami e delle rette di degenza per la cura del proprio animale domestico in caso di infortunio o malattia. Tali garanzie molto spesso prevedono esclusioni specifiche (ad esempio se l’animale era già malato).Tali coperture, possono essere acquistate con pacchetti componibili insieme, ad esempio, a prestazioni di assistenza. (invio di pet sitter, collocamento dell’animale in una pensione in caso di malattia/infortunio del proprietario; rimborso delle spese sostenute per il funerale/eutanasia a causa di abbattimento terapeutico dell’animale) oltreché alla garanzia di Rc.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Articolo 2052 Cc
La norma prevede che: «Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito». Si tratta di una responsabilità extracontrattuale o aquiliana (rientra nel genus di quelle del 2043 Cc), di natura oggettiva che prescinde dal dolo/colpa del proprietario e che trova fondamento nel concetto di uso dell’animale.
Secondo la giurisprudenza prevalente la responsabilità del proprietario è alternativa e non solidale a quella del soggetto che ha in uso l’animale. La norma si applica anche ai danni cagionati dalla fauna selvatica in cui è responsabile la
Pubblica amministrazione.
Articolo 2 Cost. e articolo 2059 Cc
L’articolo 2059 Cc dispone che: «Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge». Inizialmente il danno non patrimoniale era risarcibile solo in determinate ipotesi (ad esempio quando si verificava un reato).
Progressivamente la giurisprudenza ha riconosciuto la risarcibilità del danno non patrimoniale, ovviamente a condizione della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio, anche nei casi di lesioni dei diritti inviolabili della persona costituzionalmente tutelati (Cass. 8828/2003 e SS.UU 11 novembre 2008).
GLOSSARIO
Rinvio pregiudiziale
Il rinvio pregiudiziale è uno strumento che consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte di Giustizia europea in merito all’interpretazione del diritto di un atto dell’Unione europea. La Corte, pur non risolvendo nel merito la questione, interpreta il diritto. Tale decisione vincola gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto una simile questione.
Danno da affezione
Danno non patrimoniale consistente nella sofferenza patita per la perdita del proprio animale d’affezione, in forza del coinvolgimento emotivo in capo a chi lo accudiva e curava, per avere il soggetto un rapporto stabile e di governo con l’animale (il danno non è riferibile solo, quindi al proprietario, ma, ad esempio, anche ai suoi congiunti, conviventi con l’animale).
La giurisprudenza di merito ha individuato nel rapporto uomo-animale un’attività realizzatrice della persona umana, oltreché della proprietà privata; dunque qualificabile come diritto inviolabile della persona (art. 2059 Cc, 2 Cost). Ha quindi riconosciuto, in certe situazioni, la risarcibilità del danno morale per l’ingiusta perdita dell’animale.
