
Cadute su strade e marciapiedi e responsabilità da cosa in custodia: la Cassazione mette un freno ai risarcimenti negati
Articolo di: Avv. Sara Calì
Giuffrè Francis Lefebvre
10 Giugno 2026
Con ordinanza n. 5069/2026 la Cassazione riafferma che, nella responsabilità da cose in custodia ex art.2051 c.c., la colpa del danneggiato non può essere presunta dalla sola conoscenza dei luoghi. Il giudice deve individuare concretamente la condotta negligente e verificarne l’effettiva incidenza causale sull’evento.
Massima
Incorre in vizio di motivazione il giudice che afferma la mancanza di adeguata manutenzione del bene daparte del custode ed esclude al contempo la responsabilità del custode a fronte di un comportamento deldanneggiato che non verifica essere stato almeno colposo.
Il caso
Il giudizio trae origine dalla caduta di una cittadina su una scalinata pubblica del Comune di Imperia, avvenuta a causa del cedimento improvviso di un gradino. La Corte d’Appello aveva parzialmente accolto latesi del Comune, attribuendo un concorso di colpa alla danneggiata. Tale decisione si fondava sullap resunzione che la donna, abitando nelle vicinanze, fosse a conoscenza dello stato di degrado della scala e avesse agito incautamente nel percorrerla, nonostante fosse la via più breve per raggiungere i cassonetti dei rifiuti.
La Corte di Cassazione è stata investita della questione a seguito del ricorso della danneggiata, chelamentava un’errata valutazione della propria condotta colposa.
La questione
Quali sono i criteri con cui il giudice di merito deve valutare la colpa della vittima nell’ambito dellar esponsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. ? In particolare: la semplice conoscenza dello stato dei luoghi o la prevedibilità generica del pericolo sono sufficienti a integrare il caso fortuito interruttivo del nesso eziologico, o è invece necessaria un’analisi concreta e rigorosa della specifica condotta negligente e della sua incidenza causale?
