Anche la disattenzione del pedone va prevista dal gestore della strada
Articolo di: Avv. Maurizio Hazan, Avv. Andrea Codrino
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore
Data: 7 Agosto 2024
La disattenzione del pedone, che abbia patito un danno cadendo in una buca su una via pubblica, è giuridicamente irrilevante e non esclude la responsabilità dell’ente proprietario della strada. A meno che tale disattenzione possa ritenersi tanto «abnorme» e straordinaria da assumere efficacia causale esclusiva dell’evento dannoso. Lo afferma la Cassazione con l’ordinanza n. 19078 dell’11 luglio 2024, confermando la responsabilità del Comune (che aveva presentato il ricorso) per i danni subiti da una signora caduta in un tombino, coperto da foglie e rami, sulla banchina di una strada comunale.
Il Comune aveva contestato le decisioni dei giudici di merito ritenendo non provata la relazione di fatto sulla cosa, nonché, e soprattutto, il fatto che la condotta disattenta della danneggiata costituisse una valida esimente per escludere la responsabilità. La Cassazione, evidenziando che la strada era pacificamente comunale, ha ricordato che la condotta imprudente della vittima può interrompere il nesso di causa solo quando finisce con l’avere efficacia causale esclusiva nella verificazione del danno.
Richiamando un proprio orientamento, da tempo consolidato, la Cassazione ricorda che la presenza sulla strada di buche e rappezzi, anche se visibili, non vale di per sé a ricondurre la causa del danno alla condotta disattenta del danneggiato, dal momento che «il comportamento disattento dell’utente della strada non è astrattamente ascrivibile al novero dell’imprevedibile» (pronuncia 15761/2016).
Per escludere la responsabilità dell’ente proprietario occorrerebbe dunque che quella disattenzione fosse davvero abnorme, il che può accadere solo quando il danneggiato è (o dovrebbe essere) pienamente a conoscenza dell’insidia. Si pensi al caso deciso dalla Cassazione con la pronuncia 16034/2023, nell’ambito della quale l’accertata «colpevole inavvedutezza comportamentale» della danneggiata caduta su un camminamento pedonale era stata valutata come causa esclusiva del danno in quanto il cedimento dell’asfalto – apparente presupposto della responsabilità ex articolo 2051 del Codice civile- doveva considerarsi perfettamente visibile e tale da consentire l’adozione di quelle cautele che, in rapporto alle circostanze di fatto, avrebbero impedito l’evento.
A corredo della propria decisione, la Cassazione conferma in ogni caso la natura oggettiva della responsabilità del custode, già affermato dalle Sezioni Unite (pronuncia 30 giugno 2022, n. 20943). Pertanto, la colpa o l’assenza di colpa del custode resta del tutto irrilevante per affermarne la responsabilità ai sensi dell’articolo 2051.