
Articolo di: Avv. Maurizio Hazan, Avv. Filippo Martini
Pubblicazione: Il Sole 24 Ore
Data: 26 Novembre 2024
Dopo una logorante attesa di quasi vent’anni, le regole sul risarcimento dei danni gravi non patrimoniali da lesione (da sinistro stradale e da responsabilità sanitaria) paiono aver trovato casa. Il Consiglio dei ministri del 25 novembre ha esaminato in via definitivo il Dpr con la tabella unica nazionale (Tun) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità tra 10 e 100 punti, previsto dall’articolo 138, comma 1, lettera b) del Codice delle assicurazioni (il Cap, Dlgs 209/2005).
Il già lungo lavoro di stesura, portato avanti da quello che ora è il ministero delle Imprese col contributo tecnico dell’Ivass, era stato (bruscamente) interrotto il 13 febbraio, quando il Consiglio di Stato, in sede di consultazione preventiva non vincolante, aveva sospeso il proprio parere sollevando non poche censure. Ora il testo è stato rivisto, senza stravolgerne l’impianto, già frutto di una profonda e non facile elaborazione di un sistema tabellare che coniughi i criteri e i principi dell’articolo 138 del Cap con i criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti «congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità».
In attesa che il testo del Dpr diventi noto, va detto che la stessa nascita della Tun va accolta come un (pur tardivo) esercizio di civiltà giuridica, che dà uno strumento di equità e giustizia sostanziale per uniformare le dinamiche del risarcimento del danno alla persona in due settori nevralgici, (completando la tabella da tempo in vigore per i sinistri di più lieve entità, disciplinati fin dal 2005 dall’articolo 139 del Cap). Ciò porrà auspicabilmente fine a decenni di dibattiti e dispute su quali, tra i vari sistemi tabellari adottati dai Tribunali sul territorio (in mancanza di quello unificato), andassero presi come parametri di riferimento risarcitorio (si veda l’approfondimento sotto).
Il Dpr determinerà dunque un orientamento finalmente unitario e vincolante per i settori di sua applicazione, riducendo il rischio di derive discrezionali e contribuendo a strutturare un sistema di regole più certe ed equanimi che potranno contribuire alla deflazione del contenzioso e velocizzare ed orientare al meglio i processi liquidativi, favorendo eventuali trattative stragiudiziali.
Non mancheranno, certo, spazi di discussione sulle modalità di applicazione di alcune poste di danno dalla difficile valutazione in concreto. È innanzitutto il caso del danno morale, della sua correlazione col danno psichico e con l’eventuale personalizzazione del risarcimento in funzione delle eventuali particolarissime vicende individuali di singoli danneggiati. Ma la Tun contribuirà a realizzare un sistema liquidativo più sostenibile, equo ed efficace. Rimarrà peraltro ulteriore lavoro da fare, completando il disegno tracciato dall’articolo 138 e dando vita alla importante stesura della tabella ancora mancante, quella dei baremes medico-legali per le macroinvalidità dal 10% a 100%.
Nulla in vista, sul piano normativo, per quel che invece riguarda altre voci di danno non patrimoniale che frequentemente accompagnano i danni in questione, tra cui in primo luogo quello parentale (qui la differenza valutativa tra Roma e Milano è ancor più stridente). Per il momento ci accontenteremmo di questa prima “epifania” tabellare, nell’auspicio che possa essere un viatico per una più globale sistemazione della materia.
LA SITUAZIONE ATTUALE
Milano e Roma città-guida
Le tabelle finora più in uso per il risarcimento delle macrolesioni per incidenti stradali e responsabilità sanitaria fanno riferimento a due elaborazioni (quelle dei Tribunali di Milano e di Roma) e paiono piuttosto disomogenee sia sotto il profilo razionale sia nell’elaborazione empirica dei valori monetari compensativi.
Le differenze
Il disallineamento più sensibile tra Milano e Roma è sulle lesioni più gravi: per esempio, la tabella di Roma può arrivare a riconoscere somme di gran lunga superiori rispetto a quella di Milano, cui peraltro la Cassazione continua a riconoscere una sorta di primato, confermato dalla prevalenza della sua applicazione sul territorio.
