
La liquidazione del danno non patrimoniale per una ragazza di 18 anni con una IP del 70%
Articolo di: Avv. Filippo Martini, Avv. Luca Steffano
Pubblicazione: Giuffrè Francis Lefebvre
Data: 29 Ottobre 2026
Quanta percentuale massima di danno morale posso aumentare con tabella di Milano, in relazione a una ragazza di 18 anni coinvolta in un sinistro con invalidità al 70% che ha subito 15 interventi oltre aver perso la vista ad un occhio e l’udito ad un orecchio e varie fratture e cicatrici?
La versione finale delle Tabelle milanesi, Edizioni 2021 e 2024, segue e innova l’impianto delle precedenti per quanto riguarda la liquidazione del danno permanente da lesione all’integrità psico-fisica, in particolare:
- individuando il valore del c.d. “punto” a partire da quello delle Tabelle precedenti (relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, c.d. danno biologico permanente), aumentato, per includere nel valore di liquidazione “medio” anche la componente di danno non patrimoniale relativa alla “sofferenza soggettiva”, di una percentuale ponderata, così determinata:
- dall’1 al 9% di invalidità l’aumento è fisso e pari al 25%,
- dal 10 al 34% di invalidità l’aumento è progressivo, per ogni punto, dal 26% al 50%,
- dal 35 al 100% di invalidità l’aumento torna ad essere fisso, pari al 50%, per tenere conto del fatto che, a partire dal 10% di invalidità, le liquidazioni giurisprudenziali anteriori all’11.11.2008 si erano costantemente attestate sui valori più alti della fascia relativa al c.d. danno morale, che le tabelle allora in uso parametravano tra un quarto e la metà del valore di liquidazione del c.d. danno biologico,
- prevedendo inoltre percentuali massime di aumento da applicare a titolo di c.d. personalizzazione.
In ogni caso, va sottolineato che, in tutte le ipotesi di liquidazione del danno non patrimoniale, l’applicazione della Tabella non esonera il giudice dall’obbligo di motivare sia in ordine al preventivo accertamento dell’an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova anche in via presuntiva), sia in ordine alla congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nel caso concreto, anche sulla base delle risultanze della CTU.
Venendo al caso concreto, per una ragazza di 18 anni con invalidità permanente del 70%, qualora il Giudice, all’esito dell’istruttoria, rilevi che le circostanze del caso abbiano causato alla danneggiata un danno morale nella misura massima, la tabella milanese prevede un aumento del 50% da applicare sul punto base del danno biologico dinamico relazionale.
Qualora poi dovessero essere riconosciute conseguenze particolarmente rilevanti, anomale e peculiari, diverse da quelle normali già assorbite nella misura standard e tali da richiedere un’ulteriore personalizzazione del risarcimento, la tabella prevede la possibilità di aumentarlo di un ulteriore 25%, sempre da calcolarsi sul danno biologico dinamico relazionale.
Pertanto, applicando la tabella, con un punto base pari ad € 9.021,49 ed un demoltiplicatore per l’età (18 anni) pari a 0,915, sarà riconoscibile l’importo di € 577.826,00 a titolo di danno biologico, a cui si potrà aggiungere l’importo di € 288.913,00 a titolo di danno morale.
In applicazione delle tabelle di Milano, l’importo massimo riconoscibile a titolo di danno non patrimoniale, comprensivo di danno biologico e morale, ammonterà quindi ad € 866.739,00.
In aggiunta, il Giudice potrebbe riconoscere fino a € 144.456,50 (il 25% del danno biologico) a titolo di ulteriore personalizzazione.
L’importo massimo complessivamente riconoscibile, in applicazione dei criteri della tabella milanese, sarà dunque pari ad € 1.011.195,50.
Occorre però una precisazione. Con il d.P.R. n. 12/2025, in vigore dal 5 marzo 2025, è stata introdotta la tabella unica nazionale (TUN) prevista dall’art. 138 cod. ass., destinata originariamente ai soli sinistri derivanti da r.c. auto e r.c. sanitaria verificatisi successivamente a tale data.
La Cassazione, tuttavia, con la sentenza n. 8630/2026, ha affermato che tale nuova tabella trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di una diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, nelle liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, anche per i sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti né da responsabilità sanitaria.
Tale orientamento trova oggi conferma anche nella giurisprudenza di merito e, da ultimo, nella sentenza n. 7008 dell’11 settembre 2026 del Tribunale di Milano (estensore Damiano Spera).
La TUN determina il valore economico del danno biologico sulla base di un sistema a punto variabile in funzione dell’età e del grado di invalidità, con un valore che cresce in modo più che proporzionale rispetto all’aumento percentuale assegnato ai postumi.
Per tenere conto della componente del danno morale, la quota corrispondente al danno biologico può essere incrementata in via percentuale e progressiva, essendo previsti valori minimo, medio e massimo.
Qualora poi la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, documentati e obiettivamente accertati, l’ammontare del risarcimento previsto a titolo di danno biologico può essere ulteriormente aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento.
Alla luce dell’orientamento della Suprema Corte, il parametro liquidativo utilizzabile nel caso concreto sarebbe quello derivante dalla TUN. Pertanto, applicandone i criteri secondo l’ultimo aggiornamento di cui al DM 10 dicembre 2025 (pubblicato in G.U. n. 299 del 27 dicembre 2025), il risarcimento massimo riconoscibile sarà il seguente.
Nel caso di specie, con un punto base pari ad € 8.804,71 per il danno biologico permanente ed un demoltiplicatore per l’età (18 anni) pari a 0,916, sarà liquidabile l’importo di € 564.558,00 a titolo di danno biologico, a cui si potrà aggiungere l’importo di € 308.813,00 a titolo di danno morale (il 54,7%). L’importo massimo riconoscibile a titolo di danno non patrimoniale, comprensivo di danno biologico e morale, ammonterà quindi ad € 873.371,00.
In aggiunta, il Giudice potrebbe riconoscere un ulteriore importo fino a € 169.367,40 a titolo di personalizzazione (il 30% del danno biologico, ai sensi dell’art. 138, comma 3 cod. ass.).
L’importo massimo complessivamente riconoscibile, in applicazione dei criteri della TUN, sarà dunque pari ad € 1.042.738,40 (circa € 30.000,00 in più rispetto alla tabella milanese).
In definitiva, sebbene la TUN dovesse originariamente trovare applicazione solo per i soli sinistri derivanti da r.c. auto ed r.c. sanitaria successivi al 5 marzo 2025, la giurisprudenza di legittimità e di merito ne ha fatto un’applicazione estensiva e pertanto essa è oggi da ritenersi il criterio preferibile di liquidazione del danno non patrimoniale e, applicandone i criteri al caso in esame, prevedendo un danno morale massimo l’importo liquidabile ammonterà ad € 873.371,00. Nel caso in cui dovessero essere riconosciuti i presupposti per l’ulteriore personalizzazione prevista dall’art. 138, comma 3, cod. ass., invece l’importo massimo complessivamente riconoscibile, ammonterà ad € 1.042.738,40 (circa € 30.000,00 in più rispetto alla tabella milanese).
Qualora tuttavia vi siano delle circostanze che impongono l’utilizzo della tabella milanese, il danno non patrimoniale biologico e morale riconoscibile ammonterà ad € 866.739,00, mentre qualora vi siano i presupposti per il riconoscimento dell’ulteriore personalizzazione, il risarcimento potrà salire ad € 1.011.195,50.
