
Macrolesioni, la tabella unica va oltre i sinistri stradali e sanitari
Articolo di: Avv. Maurizio Hazan, Avv. Filippo Martini
12 Ottobre 2026 – Il Sole 24 Ore
La Tabella unica nazionale (Tun), che regola i risarcimenti per le macrolesioni nei casi di danni coperti da Rc auto e da responsabilità sanitaria, può essere utilizzata come parametro di riferimento anche per sinistri di tipo diverso. Lo ha ribadito il Tribunale di Milano con la sentenza 7008 dell’11 settembre 2026 (estensore Damiano Spera), che ha dato applicazione concreta ai principi espressi dalla Cassazione nella pronuncia 8630/2026, che ha affermato la portata estensiva della Tun, prevista dall’articolo 138 del Codice delle assicurazioni (decreto legislativo 209/2005) e attuata dal Dpr 12/2025.
La vicenda
Il caso riguarda una ragazza che, durante la prima lezione di equitazione, cade da cavallo e riporta lesioni permanenti pari a 20 punti percentuali. Il fatto risale al 2019 e il Tribunale accerta la responsabilità contrattuale del centro ippico e quella extracontrattuale dell’istruttore.
Siamo dunque fuori dal campo di applicazione diretta dell’articolo 138 del Codice delle assicurazioni e della Tun, sia per materia, visto che è stabilita per i casi di Rc auto e sanitaria, sia per ragioni di tempo, dato che si applica, in base al Dpr 12/2025, solo ai sinistri successivi al 5 marzo 2025.
Eppure la sentenza applica non la Tabella del Tribunale di Milano ma la Tun: non direttamente, perché la legge non glielo consentirebbe, ma indirettamente, quale parametro privilegiato dell’equità in base agli articoli 1226 e 2056 del Codice civile.
Le argomentazioni
Il passaggio è chiaro: nei settori non regolati (dunque nei “sinistri di diritto comune”, diversi dalla Rc auto e Rc sanitaria) il giudice è libero di individuare il criterio equitativo più adatto al caso concreto. Ma questa libertà non è incondizionata dovendo oggi misurarsi con il parametro di fonte normativa, dotato di una forza superiore rispetto alle tabelle elaborate dai Tribunali. Ci si può discostare, ma per farlo occorre spiegare puntualmente, nella motivazione, quali peculiarità del caso concreto abbiano reso inadeguata la Tun. Peculiarità che nella vicenda esaminata, secondo il Tribunale, non erano ravvisabili.
Il danno permanente del 20% è stato dunque liquidato secondo la Tun e così pure il danno morale. Sul piano della personalizzazione il Tribunale è rimasto entro i limiti percentuali indicati dall’articolo 138 (aumentando la somma del 10%, dato che l’invalidità ha impedito alla ragazza di praticare il suo sport preferito).
La personalizzazione del danno
Resta da capire, per i sinistri estranei all’ambito di applicazione diretta della Tun, se la sua applicazione indiretta quale parametro equitativo debba necessariamente trascinare con sé anche il limite normativo alla personalizzazione (pari al 30%), o se, in presenza di conseguenze eccezionali adeguatamente provate, il giudice conservi sotto questo profilo uno spazio equitativo più ampio. La sentenza non scioglie il nodo ma si può sostenere che il limite assoluto previsto dall’articolo 138 del Codice delle assicurazioni, non richiamato dal Dpr 12/2025, valga solo in sanità e nella Rca e non per i sinistri comuni.
Il danno temporaneo
In tema di danno temporaneo, il Tribunale applica il valore giornaliero stabilito per le lesioni di lieve entità (sino al 9%) dall’articolo 139 del Codice delle assicurazioni: ne deriva un risarcimento di 5.119,15 euro, contro i 7.043,75 euro che sarebbero spettati secondo le tabelle milanesi.
La motivazione è netta: sul piano medico-legale non vi è normalmente ragione perché un giorno di inabilità temporanea produca un diverso pregiudizio dinamico-relazionale a seconda che residui una micro o una macropermanente. Né è possibile costruire una liquidazione “mista”, scegliendo per ciascuna voce il criterio economicamente più favorevole: o ricorrono peculiarità tali da giustificare l’abbandono della Tun, oppure i criteri del Dpr 12/2025 devono essere tutti applicati.
L’impatto
In base ai principi formulati, sembra dunque attenuarsi la tradizionale distanza tra il sistema delle responsabilità obbligatoriamente assicurate e quello del diritto comune. La Corte costituzionale, con la sentenza 235/2014, aveva giustificato la speciale disciplina della Rca anche in ragione dei vantaggi assicurativi garantiti al danneggiato, ai quali poteva corrispondere una limitazione legale del quantum.
Oggi quei criteri tendono invece a uscire dal recinto dell’assicurazione obbligatoria e a proporsi come misura generale dell’equità. Ciò può avere il merito di risolvere un paradosso che altrimenti si porrebbe se i due sistemi risarcitori (tabelle dei Tribunali e Tun) continuassero a essere del tutto separati: per certe invalidità (comprese tra il 10° e il 36° grado e tra l’82° e il 100°) la Tun liquida valori superiori alla tabella milanese, finendo per ribaltare l’andamento contenitivo che il legislatore originariamente aveva accordato ai risarcimenti obbligatoriamente assicurati.
Rimane da valutare una questione delicata, anche se estranea al tema oggetto di causa. Se la Tun esprime, per le lesioni gravi, un parametro equitativo generale e superiore, perché di fonte normativa, diventa difficile spiegare perché un analogo ragionamento non possa esser fatto per i valori, ribassati rispetto alle tabelle dei Tribunali, indicati dall’articolo 139 del Codice delle assicurazioni per le invalidità permanenti inferiori al 10 per cento. E l’impatto di una generalizzata applicazione del Codice delle assicurazioni ai risarcimenti di diritto comune sarebbe significativo.
